FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DE SANTIS STILLO NOTO US CATANZARO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco DE SANTIS, Giuseppe STILLO, Floriano NOTO e della società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO DE SANTIS, responsabile sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

GIUSEPPE STILLO, medico sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

FLORIANO NOTO, amministratore unico e legale rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 19 febbraio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021, nonché in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

U.S. CATANZARO 1929 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Floriano Noto, quale amministratore unico e legale rappresentante della società, il Sig, Francesco De Santis, quale responsabile sanitario, ed il Sig. Giuseppe Stillo, quale medico sociale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DE SANTIS, dal Sig. Giuseppe STILLO e dal Sig. Floriano NOTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Francesco DE SANTIS, di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe STILLO, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Floriano NOTO e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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