FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/AA del 30/08/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LARATTA CARRARA ASD MONTECARLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 635 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LARATTA, Giacomo CARRARA della società A.S.D. MONTECARLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LARATTA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod. 118.454), in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la A.S.D. Giovani Granata Monsummano, e sino al 28 ottobre 2021 data in cui ha formalizzato le dimissioni (poi inserite dalla società nel portale FIGC in data 3 novembre 2021), salvo poi dal mese di novembre 2021 svolgere il ruolo di allenatore privo di tesseramento per la A.S.D. Montecarlo e precisamente la funzione di collaboratore dell’allenatore Andrea Sorini nella categoria Allievi Under 16 anche in occasione delle gare Folgor Marlia - A.S.D. Montecarlo del 20 febbraio 2022 (in cui peraltro veniva inserito in distinta come tecnico in assenza del Sorini) e Ghiviborgo-Montecarlo del 6 marzo 2022 (in cui veniva inserito in distinta come massaggiatore in presenza del Sorini);

GIACOMO CARRARA, tesserato all’epoca dei fatti quale Presidente nonché legale rappresentante della società A.S.D. MONTECARLO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F. per aver, nella sua qualità, pur essendo consapevole del precedente tesseramento del Sig. Giuseppe Laratta quale tecnico per A.S.D. Giovani Granata Monsummano, come ammesso in sede di audizione, consentito o comunque non impedito che lo stesso privo di tesseramento, dal mese di novembre 2021, svolgesse il ruolo di allenatore per la A.S.D. Montecarlo e precisamente la funzione di collaboratore dell’allenatore Andrea Sorini nella categoria Allievi Under 16 anche in occasione delle gare Folgor Marlia - A.S.D. Montecarlo del 20 febbraio 2022 (in cui peraltro veniva inserito in distinta come tecnico in assenza del Sorini) e Ghiviborgo - A.S. D. Montecarlo del 6 marzo 2022 (in cui veniva inserito in distinta come massaggiatore in presenza del Sorini);

A.S.D. MONTECARLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dal proprio tecnico così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LARATTA e dal Sig. Giacomo CARRARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONTECARLO;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe LARATTA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giacomo CARRARA e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. MONTECARLO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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