FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 63/AA del 02/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – IPPOLITI OLIVIERI SANTEGIDIESE 1948 SSDARL ASD REAL ANCARIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 720 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Andrea IPPOLITI, della Sig.ra Grazia OLIVIERI e della società SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.A.R.L. e della società A.S.D. REAL ANCARIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA IPPOLITI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santegidiese 1948 SSD ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F., per aver posto in essere, in qualità di presidente della società Santegidiese 1948 SSD ARL e con il concorso della società ASD Real Ancaria e del calciatore sig. Jacopo Talvacchia, comportamenti volti ad eludere in tutto od in parte l’obbligo di pagamento in favore della società ASD Panormus Egidiese del premio di preparazione relativo al predetto calciatore, ovvero a ridurne sensibilmente l’ammontare; comportamenti, in particolare, consistiti nell’aver tesserato il predetto calciatore nella stagione sportiva 2019 - 2020 proveniente dalla ASD Panormus Egidiese, svincolando lo stesso a fine stagione per poi tesserarlo nuovamente in prestito dalla società Real Ancarano in data 20.10.2020 (dopo soli 38 giorni dal nuovo tesseramento per quest’ultima società avvenuto in data 12.9.2020), ed infine tesserarlo in data 14.9.2021 a titolo definitivo per la stagione sportiva 2021-2022;

GRAZIA OLIVIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Ancaria, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F., per aver posto in essere, in qualità di presidente della società ASD Real Ancaria e con il concorso della società Santegidiese 1948 SSD ARL e del calciatore sig. Jacopo Talvacchia, comportamenti volti a permettere a quest’ultima società di eludere in tutto od in parte l’obbligo di pagamento in favore della ASD Panormus Egidiese del premio di preparazione relativo al predetto calciatore, ovvero a ridurne sensibilmente l’ammontare; comportamenti, in particolare, consistiti nell’aver tesserato il calciatore appena citato in data 12.9.2020, nell’aver poi pattuito un prestito con la società Santegidiese 1948 SSD ARL dopo soli 38 giorni in data 20.10.2020, per poi infine cederlo alla stessa società, in data 14.9.2021, a titolo definitivo per la stagione sportiva 2021- 2022;

SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale era tesserato, all’epoca dei fatti, il Sig. Andrea Ippoliti; A.S.D. REAL ANCARIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale era tesserata, all’epoca dei fatti, la Sig.ra. Grazia OLIVIERI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea IPPOLITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.A.R.L., e dalla Sig.ra Grazia OLIVIERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL ANCARIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Andrea IPPOLITI, di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Grazia OLIVIERI, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.A.R.L. e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL ANCARIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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