C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/11/2021 – Delibera – GARA ANPI SPORT E. CASASSA – SAN DESIDERIO del 10/11/2021

GARA ANPI SPORT E. CASASSA - SAN DESIDERIO del 10/11/2021

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA, con p.e.c. in data 11 novembre 2021, h. 09:52:50; · Considerato che il preannuncio stesso rispettava le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11 novembre 2021 h. 23:06:39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: "La Società G.S.D. SAN DESIDERIO, nel contesto della gara in epigrafe, inseriva in distinta con il numero 5 e faceva prendere parte all’incontro, il calciatore CILIBERTI Filippo nato il 02/10/1987 e con numero di matricola FIGC 3834324. Il sig. CILIBERTI come si evince dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale n° 29 del 28/10/2021 risulta essere squalificato per una gara per somma di ammonizioni, squalifica che avrebbe dovuto scontare nella giornata successiva di Coppa Liguria"; · Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA ha chiesto che alla società G.S.D. SAN DESIDERIO venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; · Considerato che Questo G.S., con propria precedente pronuncia, in data 15/11/2021, in applicazione del il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., ed al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma, stabiliva che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 19/11/2021; · Atteso che della predetta decisione veniva data comunicazione alle società interessate; · Rilevato che nessuna delle due società in oggetto, ha fatto pervenire alcuna memoria in relazione al ricorso di cui trattasi; · Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente risultato che, nel Comunicato Ufficiale n. 29 del 28.10.2021 è stato pubblicato, a pagina 25, il provvedimento relativo alla squalifica per recidività in ammonizioni del calciatore CILIBERTI Filippo, ammonito nella gara BORGORATTI/SAN DESIDERIO del 19.10.2021 e valida quale 3° giornata di ritorno del girone “N” della prima fase della manifestazione Coppa Liguria; · Visto l'articolo 19, comma 4 del CGS; · Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto; · Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 2-2; · Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS; · Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone: · Di accogliere il ricorso di cui trattasi; · Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società Società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA; · Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore CILIBERTI Filippo, della società SAN DESIDERIO, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare; · Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società SAN DESIDERIO, Signor TEZZA Matteo, fino al 02 dicembre 2021; · Di infliggere alla società SAN DESIDERIO la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva; · La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società A.N.P.I. SPORT E. CASASSA.

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