C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 25/11/2021 – Delibera – gara del 21/11/2021 ENTELLA – POL. GOLFO DEL TIGULLIO
gara del 21/11/2021 ENTELLA - POL. GOLFO DEL TIGULLIO
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società ACD ENTELLA, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto, di attendere per il tempo previsto dal regolamento in questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società POL. GOLFO DEL TIGULLIO non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, · Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Paragrafo 8.6 ("Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari - lett. A rinuncia a gare") di cui al C.U. n.º 1- Stagione Sportiva 2021/22 del SGS. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 103; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"; P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società POL. GOLFO DEL TIGULLIO, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 103,00 (centotre/00) alla Società POL. GOLFO DEL TIGULLIO, a titolo di prima rinuncia.