C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 09/12/2021 – Delibera – gara del 3/12/2021 FUTSAL CLUB GENOVA – SAN SIRO DI STRUPPA

gara del 3/12/2021 FUTSAL CLUB GENOVA - SAN SIRO DI STRUPPA

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; · Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore TIROTTA Alessandro della Società SAN SIRO DI STRUPPA, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

· Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore TIROTTA Alessandro non risulta essere stato tesserato; · Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 e di 0‐6 per le gare di calcio a cinque per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; · Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni: · Sconfitta per 6-0 alla Società SAN SIRO DI STRUPPA, nella gara in questione; · Squalifica per 2 giornate al calciatore TIROTTA Alessandro, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento; · Ammenda di Euro 200 alla società SAN SIRO, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

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