C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 27/01/2022 – Delibera – gara del 23/ 1/2022 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – VALDIVARA 5 TERRE
gara del 23/ 1/2022 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – VALDIVARA 5 TERRE
Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società VALDIVARA 5 TERRE, in merito al presunto mancato rispetto dei protocolli "Return to play", nella gara medesima; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società VALDIVARA 5 TERRE, con p.e.c. in data 24/01/2022, h. 18:19:56, a motivo appunto, del fatto che, in quanto non sono stati rispettati i protocolli federali del "Return to play"; · Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 26/01/2022, h. 16:57:58 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., nel qualela ricorrente espone che: Ø "La gara in oggetto non si ritiene essersi svolta con regolarità per impossibilità a rispettare il protocollo “Return to play” per i seguenti motivi: IN FATTO A. Sulla disputa della gara nonostante l’impossibilità di rispettare il protocollo previsto dal C.U. n. 49 del 30.12.2021. Con il C.U. n. 49 del 30.12.2021 il Comitato Regionale Liguria con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2021/2022 ha disposto con i vari punti la modalità di ripresa dei campionati In particolare il punto 6. recita testualmente: “Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 06, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. .Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 04, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Liguria da meno di 10 giorni.” Nella fattispecie in esame l’odierna reclamante al 19.01.2022 presentava le indisponibilità dei seguenti calciatori tesserati: ............(omissis)............. Pertanto, alla luce di questo dettato normativo la gara Tra Don Bosco e Valdivara 5 Terre non si sarebbe dovuta disputare. Tanto è vero che con comunicazione inviata a mezzo email in data 19.01.2022 dal Vadivara 5 Terre al Comitato Regionale Liguria e al Don Bosco calcio veniva richiesto il rinvio della gara in questione Tuttavia il Comitato Regionale Liguria rispondeva a ridosso della gara non accogliendo la richiesta ma soprattutto non specificando in alcun modo il perché del diniego alla richiesta. Mentre la U.S.D. Don Bosco non ha mai riscontrato in alcun modo detta richiesta di rinvio. L’impossibilità a rispettare il C.U. n. 49 del 30.12.2021 ha influito sul regolare svolgimento della gara e per questo motivo si chiede che l’Ill.mo Giudice Sportivo adito voglia disporre la ripetizione della partita in epigrafe. B. Sulla disputa della gara nonostante l’impossibilità di rispettare il protocollo “Return to play”. E’ si vero che la gara in questione si è disputata ma per quanto concerne la Società ASD Valdivara 5 Terre purtroppo gran parte dei propri tesserati non ha potuto prendere parte alla gara per l’impossibilità a rispettare i protocolli previsti dal “Return to play”. In data 07.01.2022 la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), tenuto conto delle vigenti normative, linee-guida e raccomandazioni applicabili in materia di idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, considerata l’evoluzione del quadro epidemiologico e clinico dell’infezione stessa e analizzata l’ampia letteratura scientifica nazionale e internazionale inerente alla problematica, ha elaborato un protocollo per il ritorno in campo degli atleti guariti dal Covid-19 Tra i vari punti indicati dalla FMSI vi è la riduzione da 30 a 7 giorni l'attesa per la visita medica per gli under 40 e da 30 a 15 giorni per gli over 40. Tuttavia questa normativa è stata emanata il 7 gennaio dalla Federazione Medico Sportiva ma è stata approvata dal Comitato scientifico Nazionale, come da circolare che ivi si allega, solamente in data 18.01.2022 Pertanto nel caso di specie si vuol qui evidenziare all’Ill.mo Giudice Sportivo Territoriale adito che essendo cambiata in breve tempo la normativa al 18 Gennaio era impossibile far svolgere a tutti i propri calciatori tesserati una idonea visita medica per il ritorno in campo La ASD Valdivara 5 Terre come indicato prima nel ricorso per ogni singolo calciatore ha tentato in tutti i modi di poter anticipare le visite mediche dei tesserati sopraccitati per adempiere al “Return to play” ma sappiamo bene che presso strutture pubbliche, nonché private, ciò non è possibile. Il sodalizio reclamante si è quindi sempre adoperato con principi di buona fede e correttezza a tutela della salute, non solo dei propri tesserati, ma dell’intera collettività e quindi anche del Don Bosco Calcio. Ed è anche per questo che in assoluta trasparenza ha sopra indicato i dati di coloro che hanno avuto infezione da Covid-19 a maggior ragione avvalorando il fatto che il rinvio della partita doveva essere accettato proprio perché previsto dalle normative vigenti sopraccitate. Pertanto per cause di forza maggiore la Società Valdivara non ha potuto schierare nella partita in questione tutti i suoi calciatori. Tutto ciò ha influito sul regolare svolgimento della gara in questione e per questo motivo si chiede che l’Ill.mo Giudice Sportivo Territoriale adito voglia disporre la ripetizione della partita in epigrafe. C. Sulla applicazione nella gara in esame dell’art. 10 comma 5 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva. In accoglimento dei motivi di reclamo sopraccitati il Giudice Sportivo Territoriale dovrà quindi applicare nel caso di specie l’art. 10 comma 5 lettera 7 c) il quale testualmente recita che: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare”" · Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; · Il G.S. Dispone: · Di soprassedere all'omologazione della gara in esame; · Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 03/02/2022, comunicandolo alle società VALDIVARA 5 TERRE e DON BOSCO SPEZIA CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;
· Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione