C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/02/2022 – Delibera – ESCLUSIONE CAMPIONATO POL. GOLFO DEL TIGULLIO

ESCLUSIONE CAMPIONATO POL. GOLFO DEL TIGULLIO

Il G.S. · Vista la nota, in data 01 febbraio 2022, con cui la società POLISPORTIVA GOLFO DEL TIGULLIO, comunica di ritirare la squadra femminile dal campionato "Giovanissime Under 15", a causa della mancanza dei numeri necessari, in ragione delle nuove normative governative, in vigore dal 10 gennaio 2022, tra l'altro, in una situazione già complicata prima delle festività natalizie e dalla difficoltà riscontrata nell'incrementare il numero delle atlete; · Visto il C.U. n.° 13 - Settore Giovanile e Scolastico del 30/07/2021, il quale, fra l'altro, dispone che "Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2021 e a sue successive Circolari esplicative inerenti le modalità di svolgimento delle gare nelle categorie dell’attività di base, con particolare riferimento a quanto disciplinato per la categoria Esordienti"; · Considerato che il richiamato C.U. 13/2021, prevede, per il campionato in questione, per la prima rinuncia, l'ammenda di Euro 103; · Considerato, altresì, che la società POLISPORTIVA GOLFO DEL TIGULLIO, nella corrente stagione sportiva, era già incorsa in una prima rinuncia, in occasione della gara con l'ENTELLA, del 21/11/2021; · Richiamato l'art. 53, comma 3 delle NOIF, il quale dispone che " Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa", Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di escludere la squadra femminile della società POLISPORTIVA GOLFO DEL TIGULLIO, dalle seguenti competizioni: · GIOVANISSIME UNDER 15 e di infliggere alla medesima società la sanzione dell’ammenda di complessivi € 600,00 (seicento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it