C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/02/2022 – Delibera – GARA del 23/01/22 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – VALDIVARA 5 TERRE

GARA del 23/01/22 DON BOSCO SPEZIA CALCIO - VALDIVARA 5 TERRE

Il G.S.

· Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società VALDIVARA 5 TERRE, in merito all’asserita impossibilità di rispettare i protocolli "Return to play" per la gara del campionato di promozione girone B del 23.01.2022 contro la società DON BOSCO SPEZIA CALCIO; · Visto il preannuncio di ricorso (erroneamente indicato quale reclamo) sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società VALDIVARA 5 TERRE, con p.e.c. in data 24/01/2022, h. 18:19:56, a motivo del fatto che, in quanto non sono stati rispettati i protocolli federali del Return to play; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 26/01/2022, h. 16:57:58 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., nel quale la ricorrente articolava, in sintesi, il proprio ricorso con i tre seguenti motivi: A. Disponendo di un numero superiore a 6 di calciatori soggetti a isolamento/quarantena, la società avendone fatta richiesta aveva diritto ad ottenere il rinvio della gara ai sensi del C.U. 49 del 30.12.2021 del Comitato Regionale Liguria; B. Per l’impossibilità di rispettare il protocollo “Return to play” tenuto conto che la circolare del Ministero della Salute N 3566 del 18 gennaio 2022 che recepisce le raccomandazioni fornite della Federazione Medico sportiva Italiana (FMSI) del 7 gennaio 2022 con le quali, fra gli altri aspetti, nonostante si abbassasse da 30 a 7 giorni l’attesa per le visite mediche per la verifica dell’idoneità sportiva a seguito di positività per gli under 40 e da 30 a 14 per gli over 40; C. Applicando quanto previsto dall’art. 10 comma 5 lett. c) del CDS, rilevare che quelli in oggetto trattasi di fatti che abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara; e, conseguentemente, ordinare la ripetizione della gara in esame · Avendo ritenuto, come da provvedimento adottato nel C.U. N. 57 del 27.01.2022, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma, stabilendo la pronuncia sul predetto ricorso per il giorno 03/02/2022, comunicandolo alle società VALDIVARA 5 TERRE e DON BOSCO SPEZIA CALCIO, · Vista la memoria e l’ulteriore documentazione trasmessa dalla società VALDIVARA 5 TERRE con pec alla società DON BOSCO SPEZIA CALCIO in data 31 gennaio 2022 h 11:48 ed allo scrivente GS sempre in data 31 gennaio 2022 alle ore 11:51:32 con la quale evidenziava lo stato della procedura “return to play” riguardante i giocatori: Nominativo* Nata nascita Negativizzazione 1. omissis Under 40 10/01/2022 2. omissis Over 40 9/01/2022 3. omissis Under 40 13/01/2022 4. omissis Under 40 30/12/2021 5. omissis Under 40 14/01/2022 6. omissis Under 40 18/01/2022 7. omissis Under 40 Isolamento fiduciario 8. omissis Under 40 19/01/2022 9. omissis Under 40 In attesa seconda dose vaccino 10. omissis Under 40 Mai vaccinato 11. omissis Under 40 18/01/2022 12. omissis Under 40 Attualmente positivo 13. omissis Under 40 Isolamento fiduciario

*per questioni di privacy, omettendo di specificare i nominativi e le date di nascita, si riportano le posizioni con lo stesso ordine con le quali sono elencate nel ricorso. · osservato che il CU 49 del 30.12.2021, richiamando il CU 15 del 16 settembre 2021 dispone al punto 6 che “Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 06, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva”; · osservato che in data 18 gennaio 2022 con la circolare del Ministero della Salute N 3566 sono state recepite le raccomandazioni fornite della Federazione Medico sportiva Italiana (FMSI) del 7 gennaio 2022 per la ripresa dell’attività sportiva agonistica dopo infezione da Covid 19 le quali, in sintesi prevedono che la visita per il rilascio dell’idoneità alla ripresa dell’attività sportiva agonistica non possa avvenire prima di 7 giorni dalla negativizzazione per gli atleti under 40 anni e di 14 giorni per gli atleti over 40 anni; · osservato che prima del 18 gennaio 2022, era in vigore ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 1269 del 13 gennaio 2022, la quale recepiva le precedenti raccomandazioni della Federazione Medico sportiva Italiana (FMSI) per le quali la visita per l’idoneità sportiva non potesse tenersi prima di giorni 30 dalla avvenuta guarigione da Sars-Cov-2, indifferentemente per atleti over o under 40; · rilevato che tutti i giocatori di cui sopra hanno meno di anni 40, ad eccezione del Signor omissis n. 2; · rilevato che non si debba tenere conto ai fini dell’applicabilità delle procedure sia di cui al CU 49 che della procedura “return to play” in quanto casi non espressamente previsti e, quindi, esclusi i giocatori in isolamento fiduciario (Signori omissis n. 7 e omissis n. 13), i giocatori non vaccinati (Sig. omissis n. 10), in attesa di seconda dose (Sig. omissis n. 9); · rilevato che dalla documentazione depositata, e precisamente la stampa di segnalazione COVID ad ALISA, lo stato di positività all’epoca dei fatti del Sig. omissis n. 12 non risulta provato posto che quanto prodotto riporta esclusivamente un’asserita positività derivante dall’effettuazione di un “TEST ANTIGENICO POSITIVO EFFETTUATO IN AUTONOMIA DAL PAZIENTE”; · rilevato che con riferimento ai Signori omissis n. 6, omissis n. 8 e omissis n. 11 fra la data di negativizzazione e quella di disputa della gara in oggetto non intercorrevano più di sette giorni e per il Signor omissis n. 2 i 14 giorni previsti dalla circolare del Ministero della Salute N 3566/2022; · rilevato che dalla documentazione depositata il Sig. omissis n. 4 veniva ritenuto non idoneo alla ripresa dell’attività sportiva in data 24 gennaio u.s.; · con riferimento a tali casi appare evidente l’impossibilità oggettiva di rispettare i termini di cui alla circolare n. 3566 di cui sopra; · rilevato che con riferimento ai Signori omissis n. 1, omissis n. 3 e omissis n. 5 fra la data di negativizzazione e quella di disputa della gara in oggetto intercorrono più di giorni sette; · ritenuto che sebbene la circolare del Ministero della Salute N 3566 veniva adottato soltanto in data 18 gennaio 2022 e, dunque, soltanto cinque giorni antecedenti la gara (23.01.2022), la società ricorrente non ha dato prova alcuna dell’impossibilità di svolgere tali visite o, perlomeno, di aver tentato di chiedere un’anticipazione delle stesse alla luce della modifica normativa intervenuta per i Signori omissis n. 1, omissis n. 3 e omissis n. 5 che avevano maturato le condizioni; · ritenuto che soltanto con riferimento ai Signori omissis n. 2, omissis n. 4, omissis n. 6, omissis n. 8 e omissis n. 11 appare provata l’impossibilità al rispetto della procedura di “return to play”, numero tuttavia inferiore a 6 giocatori per poter conseguire il rinvio della gara secondo quanto disposto dal CU 49 del 30.12.2021; · considerato, infine, che, da indagini svolte presso il CR Liguria della LND, è emerso come la Società VALDIVARA 5 TERRE non abbia mai trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il proprio gruppo squadra; P.Q.M. Dispone: · di rigettare il ricorso incamerando la relativa tassa · di omologare il risultato conseguito sul campo Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione

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