C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 03/02/2022 – Delibera – gara del 29/ 1/2022 CA DE RISSI SG – SAN QUIRICO BURLANDO 1959

gara del 29/ 1/2022 CA DE RISSI SG - SAN QUIRICO BURLANDO 1959

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in questione; · Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società A.S.D. CA DE RISSI SG, con p.e.c. in data 31 gennaio 2022, h. 12:17:13; · Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; · Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 1 Feb 2022, h. 15:52:53 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; · Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: ".....il direttore di gara designato non provvedeva alla corretta identificazione dei giocatori partecipanti alla gara de quo; in ragione di tale inadempimento vi era totale incertezza riguardo all’identità di coloro che partecipavano alla gara in questione. Tutto quanto sopra esposto e premesso, codesta Società presenta formale ricorso all’Ill.mo Giudice Sportivo Territoriale affinché accolga le seguenti conclusioni: 1) accertare la mancata corretta e puntuale identificazione da parte del Direttore di Gara dei giocatori partecipanti alla medesima di cui all’oggetto; 2) conseguentemente dichiarare la irregolarità della gara in questione; 3) conseguentemente deliberare la ripetizione della medesima. Si indicano come testi sui fatti descritti i Sigg.ri:....(omissis)....."; · Vista, altresì, la successiva comunicazione della società SAN QUIRICO, inviata con p.e.c. in data 1 Febbraio 2022, h. 21:18:30, in cui si legge: "In riferimento a quanto sopra (il ricorso, n.d.r.) possiamo affermare che: Il direttore di gara, al suo arrivo, metteva a conoscenza entrambe le società di come avrebbe eseguito l’identificazione dei componenti delle due squadre, infatti con tono fermo e educato ci ha detto che, dopo il controllo cartaceo dei documenti e delle distinte consegnate, avrebbe provveduto ad identificare tutti i dirigenti che accedevano al campo, gli allenatori e il capitano di ciascuna delle due squadre.

Quando si è presentato nel nostro spogliatoio ha eseguito esattamente quanto aveva affermato in precedenza. In base a quanto sopraesposto possiamo affermare che: il direttore di gara ha avvisato prima della partita di come avrebbe riconosciuto i componenti delle due squadre; Nessuna delle due dirigenze ha chiesto eventuali ulteriori spiegazioni e ha tacitamente accettato quanto comunicato; Non abbiamo ravvisato un comportamento non corretto e tale metodologia è già stata utilizzata nei precedenti campionati. Indichiamo come testi su quanto sopra descritto.........(omissis)....... · Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società A.S.D. CA DE RISSI SG ha chiesto che alla società SAN QUIRICO venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore; · Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone: · Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame; · Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 10/02/2022, comunicandolo alle società A.S.D. CA DE RISSI SG e SAN QUIRICO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; · Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

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