C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 10/02/2022 – Delibera – gara del 5/ 2/2022 VALDIVARA 5 TERRE – ANGELO BAIARDO

gara del 5/ 2/2022 VALDIVARA 5 TERRE - ANGELO BAIARDO

Il G.S.

· Visto il referto della gara in oggetto, in programma il 05/02/2022 alle ore 16.00, da cui emerge che la stessa non si è disputata per la mancata presentazione della società VALDIVARA 5 TERRE, mentre la Società A. BAIARDO era regolarmente presente presso l'impianto sportivo; · Considerato che allegato al predetto referto si trova una comunicazione del Legale rappresentante della citata società, in cui viene detto che, considerato l'esiguo numero di calciatori disponibili, la stessa società decideva di non presentare il gruppo squadra per la disputa della gara in oggetto · Vista la nota, inviata via p.e.c. in data 05 febbraio 2022 h. 16:47, con cui la società VALDIVARA 5 TERRE, comunicava di ritirare la squadra "Juniores Under 19" dal rispettivo campionato regionale, a causa della mancanza dei numeri necessari, in ragione della situazione emergenziale dovuta alla pandemia in atto e di numerosi infortuni occorsi ai propri atleti; · Visto il C.U. n.° 1 - Stagione 2021-22 della LND, il quale prevede, per il campionato in questione, per la prima rinuncia, l'ammenda di Euro 200; · Richiamato l'art. 53, comma 8 delle NOIF, il quale dispone che "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia" · Richiamato, altresì, l'art. 53, comma 3 delle NOIF, il quale dispone che " Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa"; Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di escludere la squadra maschile della società VALDIVARA 5 TERRE, dalle seguenti competizioni regionali: · JUNIORES UNDER 19 e di infliggere alla medesima società la sanzione dell’ammenda di complessivi € 1200,00 (milleduecento/00).

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