C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2022 – Delibera – gara del / /2000 POL. MATUZIANA SANREMO – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

gara del / /2000 POL. MATUZIANA SANREMO - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

Il G.S. · Vista la nota della Società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria della LND, in data 09/02/2022 con la quale veniva comunicata la rinuncia alla disputa della gara in oggetto a causa della mancanza del numero minimo di calciatrici necessario; · Atteso che la Segreteria del Comitato Regionale Liguria della LND, dava notizia alle società ed ai ddg della mancata disputa della gara in oggetto; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, · Visto il combinato disposto dell'art.53, commi 2 e 7 delle N.O.I.F. con le disposizioni di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia") il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile, in Euro 200,00; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cuial comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica

P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-6 alla Società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; · di comminare l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00) alla Società PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, a titolo di prima rinuncia.

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