C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 31/ 3/2022 CITTA GIARDINO MARASSI – TIGULLIO CALCIO A 5

gara del 31/ 3/2022 CITTA GIARDINO MARASSI - TIGULLIO CALCIO A 5

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in questione; " Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società TIGULLIO CALCIO A 5, con p.e.c. in data 31/03/2022, a motivo dell' utilizzo da parte della società CITTÃ GIARDINO MARASSI, del proprio calciatore, RICCI Francesco Edoardo, che, a dire della ricorrente, avrebbe preso parte alla partita pur dovendo scontare la squalifica di una giornata, comminata dal giudice sportivo in relazione alla gara disputata il 27/03/2022 e pubblicata sul C.U. n. 77 del 31/03/2022; " Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S. e quelli previsti dal Comunicato Ufficiale n. 69/CS L.N.D. di cui al C.U. n. 160/A FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali. Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, stagione sportiva 2021/2022; " Considerato, altresì, che, non è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nei CC. UU., di cui sopra, ma che, viste le motivazioni esaustive, ricomprese nel medesimo preannuncio si intende da esso assorbito; " Atteso che, in base alle risultanze del referto arbitrale e degli atti d'ufficio, per ciò che attiene al calciatore RICCI Francesco Edoardo, della società CITTÃ GIARDINO MARASSI, con riferimento alla gara TIGULLIO - CITTÃ GIARDINO MARASSI del 27 marzo 2022, il calciatore espulso risulta essere RICCI Francesco (nato 2005) n. 7 del CITTÃ GIARDINO MARASSI, mentre sul CU n. 77 del 31/03/2022 del Comitato Regionale Liguria, è stato riportato erroneamente RICCI Francesco Edoardo (nato 2004) che, pertanto, aveva pieno titolo a partecipare alla gara de quo (per doverosa precisazione, dopo la sospensione dell'attività di gennaio, per il Calcio a 5, si è ripreso con le partite a calendario -non slittando i calendari come nelle competizioni a 11- e programmando in seguito i recuperi delle gare non disputate per i problemi di gestione degli impianti, per cui la gara del 27 marzo 2022 era TIGULLIO - CITTÃ GIARDINO MARASSI (5º ritorno - come da calendario); la gara del 31 marzo 2022, era CITTÃ GIARDINO - TIGULLIO (5º andata - recupero); " Viste le controdeduzioni presentate dalla della società CITTÃ GIARDINO MARASSI con p.e.c. in data 01/04/2022, nelle quali, in sostanza, si ribadisce la situazione sopra esposta; " Considerato che, per ciò che attiene a quanto precede, è stato provveduto, da parte del Comitato Regionale Liguria, a pubblicare un 'errata corrige sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 01.04.2022; " Ritenuto, sulla base di quanto sopra, che il calciatore RICCI Francesco Edoardo, della società CITTÃ GIARDINO MARASSI, avesse pieno titolo a prendere parte alla gara in epigrafe e, pertanto si debba respingere la domanda della ricorrente; Il G.S. Dispone: " Di respingere il ricorso di cui trattasi; " Di omologare il risultato conseguito sul campo; " Si incameri il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. a carico della società TIGULLIO CALCIO A 5. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

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