C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 9/ 4/2022 CITTA GIARDINO MARASSI – CAMPOROSSO

gara del 9/ 4/2022 CITTA GIARDINO MARASSI - CAMPOROSSO

Il G.S. · Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società CITTA' GIARDINO MARASSI, per la quale erano state, precedentemente,effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; · Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; · Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società CAMPOROSSO non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti in conformità con il Regolamento del calcio a 5; · Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, " Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile, in Euro 200; · Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"; · Considerato, altresì, che la gara in oggetto era valida per i "play off", per cui trova applicazione la disposizione di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia"), la quale stabilisce che "E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno,altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi”; P.Q.M. Dispone: · di infliggere la perdita della gara per 0-6 alla Società CAMPOROSSO;

· di comminare l'ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00) alla Società CAMPOROSSO, a titolo di prima rinuncia, applicandosi il disposto di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. ("Ammende per rinuncia"), che prevede la quadruplicazione dell'ammenda nelle fasi successive ai campionati.

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