C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – – 2021/2022 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 28/04/2022 – Delibera – gara del 20/ 4/2022 SPEZIA CALCIO S.R.L. – A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

gara del 20/ 4/2022 SPEZIA CALCIO S.R.L. - A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

· Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società SPEZIA CALCIO, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

· Considerato che il ddg dava atto nel suddetto referto che la società ANPI SPORT E. CASASSA non si era presentata per la disputa della gara in questione - recupero della 7a giornata di andata - avvisando, peraltro, la società ospitante delle proprie intenzioni; · Visto l'art. 10, commi 1 e 4, del CGS; · Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il campionato in questione, in Euro 200; · Considerato, altresì, che in data 26/04/2022, la società ANPI SPORT E. CASASSA comunicava al Comitato Regionale FIGC/LND il ritiro della propria squadra dal campionato in questione, non riuscendo a proseguire per mancanza di numeri di atlete; · Considerato che il sopra citato Punto 3 prevede, altresì, che "è data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati"; · Rilevato che -pur trattandosi del recupero di una gara che avrebbe dovuto svolgersi in precedenzaalla data della rinuncia della società ANPI SPORT E. CASASSA, mancavano due giornate alla fine del campionato, per cui si ritiene possa trovare applicazione la disposizione sopra richiamata; · " Richiamato l'art. 53, comma 8 delle NOIF, il quale dispone che "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia" · Richiamato, altresì, l'art. 53, comma 3 delle NOIF, il quale dispone che "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa"; · Tenuto, peraltro, conto: - dell'assunzione di responsabilità manifestato dalla Società ANPI SPORT E. CASASSA con la propria decisione di ritiro dal predetto campionato; - che si trattava di una prima partecipazione di tale società al campionato in questione; - che è interesse della FIGC incentivare la partecipazione a campionati che per età o genere risultano essere meno frequentati; aspetti che vengono valutati da Questo GS quali circostanze attenuanti nella valutazione delle decisioni da adottare, rispetto ai fatti de quo; P.Q.M. Dispone: · di escludere la squadra della società ANPI SPORT E. CASASSA dal Campionato Regionale Under 15 femminile e di infliggere alla medesima società la sanzione dell'ammenda di complessivi Euro 1.000,00 (mille/00); · si applichi l'art. 53, comma 8 delle NOIF.

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