F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0024/CFA pubblicata il 9 Settembre 2022 (motivazioni) – Sig. Lorenzo Callà – Sig. Diego Freschi/Procura Federale

Decisione/0024/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0013/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0014/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Ida Raiola - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0013/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Lorenzo Callà e sul reclamo n. 0014/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Diego Freschi;

contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale Liguria di cui al C.U. N. 6/2022 del 29.07.2022 con la quale i reclamanti sono stati condannati a scontare n. 6 giornate di squalifica in accoglimento del deferimento della Procura Federale del 23 maggio 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31 agosto 2022, il Pres. Angelo De Zotti e udito per la Procura Federale l’Avv.  Alessandro Avagliano e l’Avv. Anna Cerbara per i reclamanti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto di deferimento in epigrafe il Procuratore Federale Interregionale deferiva la società ASD Superba Calcio e i tesserati Alessio Stafasani, Jacopo De Giorgi, Andrea Celli, Manuel Allegra, Lorenzo Callà e Diego Freschi per avere preso parte, in occasione della gara valevole per il Girone D del Campionato Under 16 tra ASD Superba Calcio e APD PSM Rapallo, a una violenta aggressione nei confronti di altri calciatori avversari, dei loro genitori e dei dirigenti giunti in soccorso.

Alla suddetta aggressione hanno partecipato, come si legge negli atti di deferimento, in uno con altri soggetti, tra cui alcuni compagni di squadra, i calciatori Lorenzo Callà e Diego Freschi.

Il Tribunale Federale Territoriale Liguria nella decisione reclamata, per quanto rileva in questo giudizio di appello, ha ritenuto che i suddetti calciatori fossero presenti e preso parte ai fatti che hanno determinato la rissa, irrogando agli stessi la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara.

Con gli odierni reclami, che possono essere riuniti per ragioni di connessione e per identità di doglianze, i signori Lorenzo Callà e Diego Freschi chiedono la riforma della decisione appellata deducendo i seguenti motivi:

1. Improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione dell’art. 125 co. 2 CGS.

Si sostiene che l’atto di deferimento è stato notificato ad ambedue i reclamanti con mail in data 23 maggio 2022, a termine di legge scaduto.

Difatti, la Comunicazione di Conclusione Indagini è stata notificata ai reclamanti presso il domicilio eletto a mezzo pec in data 7.4.2022 con concessione di giorni 15 per presentare memorie ed essere sentiti. Dalla scadenza del predetto termine, ovvero dal 22.4.2022, decorrevano quindi perentoriamente i 30 giorni di cui all’art. 125 c. 2 CGS per la Procura Federale per elevare l’atto di deferimento, con scadenza del termine al 22.5.2022. Ebbene, nel caso di specie, tuttavia, l’atto di deferimento è stato elevato in data 23.5.2022, quando il termine di cui all’art. 125 c. 2 CGS era ormai irrimediabilmente scaduto.

2. Insussistenza di responsabilità disciplinare in capo ai reclamanti e mancata prova degli addebiti disciplinari contestati.

Si sostiene, in ambedue i reclami, che non sussiste alcun elemento probatorio che dimostri l’effettiva presenza dei due calciatori al violento scontro che ha determinato il loro deferimento.

Difatti, scorrendo gli atti di indagine che compongono il fascicolo della Procura Federale, non vi è un solo elemento che indichi i reclamanti come presenti insieme a coloro che invece sono stati riconosciuti dalle persone sentite dagli inquirenti. Inoltre, quando i reclamanti sono stati erroneamente indicati come presenti dal Signor Celli Andrea, quest’ultimo si è poi premurato di rettificare la propria dichiarazione, come si evince dal doc. sub 3 contenuto nel fascicolo della Procura.

Né tali accertamenti sono stati puntualmente indicati dal Giudice di prime cure a supporto della propria decisione, che oltre ad essere infondata è, pertanto, viziata da carenza di motivazione.

Per tali ragioni i reclamanti chiedono che, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte nei motivi di appello, la decisione venga riformata e per l’effetto, in via subordinata, si dia luogo all’irrogazione di una sanzione più lieve rispetto a quella statuita, tenuto conto di tutte le difese esposte.

In data 31 agosto 2022, previa accettazione delle regole che disciplinano la trattazione del giudizio sportivo in videoconferenza, audite le parti, la causa è stata discussa e posta in decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due reclami per evidenti ragioni di connessione, investendo gli stessi la medesima decisione del giudice di prime cure, essendo identica la sanzione irrogata ai due calciatori nonché i motivi di reclamo proposti dallo stesso difensore.

2. Ciò premesso, va esaminato il primo motivo di reclamo con cui si sostiene l’improcedibilità ovvero la nullità del deferimento per violazione dell’art. 125, comma 2 del CGS, assumendo che l’atto di deferimento è stato notificato in data 23 maggio 2022 quando il termine perentorio di legge di 60 giorni, calcolato dal dies a quo del 22 aprile 2022, era irrimediabilmente scaduto.

Il motivo è privo di pregio.

Infatti, come anche evidenziato in sede di discussione orale della causa dal difensore della Procura Federale, il sessantesimo giorno, che cadeva il 22 maggio 2022, era festivo e quindi la notifica dell’atto di deferimento, intervenuta per ambedue i reclamanti con mail del 23 maggio 2022, deve ritenersi tempestiva.

Trova, pertanto, applicazione quanto previsto dall’art. 52, comma 4, CGS, a mente del quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza medesima è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: ne deriva (e ciò appare pienamente coerente con la ricostruzione fattuale resa dai reclamanti) che la Procura Federale ha rispettato le previsioni di cui agli artt. 125 e 123 CGS (sul punto cfr. CFA/0063/2019-2020).

Questa chiara evidenza rende superfluo, per il Collegio, occuparsi della questione, affrontata nello stesso motivo, in ordine alla possibilità di formulare in appello eccezioni di inammissibilità, ovvero di improcedibilità del deferimento, che non siano state sollevate in prime cure e sulle quali quel giudice non si sia pronunciato.

Nondimeno giova segnalare che su questo punto la Corte Federale si è recentemente pronunciata in un caso analogo (cfr. decisione/0024/CFA-2021-2022) in senso motivatamente negativo.

3. Passando al secondo motivo - con cui ambedue i reclamanti negano di essere stati presenti alla rissa violenta che ha comportato il deferimento dei soggetti sopra menzionati e l’irrogazione a tutti i deferiti di sanzioni più o meno gravi - il Collegio reputa il motivo infondato per le ragioni che seguono.

Gli interessati contestano la decisione appellata assumendo apoditticamente di non essere stati presenti ai fatti che hanno condotto al deferimento e che il giudice di prime cure non ha indicato gli elementi da cui ha tratto la conclusione che, al contrario, fosse provata la loro partecipazione ai fatti contestati.

Aggiungono che l’unico elemento di prova addotto, consistito nella dichiarazione del teste Celli Andrea, rilasciata in fase di audizione, è stato reso invalido e comunque inutilizzabile a seguito della ritrattazione (recte: rettifica della dichiarazione) intervenuta da parte dello stesso teste, che ha negato e comunque rettificato quanto aveva in precedenza dichiarato (vedi doc. 3 bis dep. Procura Federale).

A questo argomento difensivo la Procura, nel corso della discussione intervenuta in udienza, ha opposto che non solo questa ritrattazione è intervenuta tardivamente - vale a dire quando il teste già conosceva i termini precisi della contestazione posta a base del deferimento - ma che essa non è credibile per molte ragioni.

In primo luogo, perché il Celli Andrea, soggetto deferito e sanzionato, in sede di ritrattazione ha rettificato la prima deposizione al fine surrettizio di escludere la responsabilità dei giocatori Callà e Freschi per parimenti ridurre la portata della propria incolpazione e in secondo luogo perché non è credibile colui il quale dapprima riconosce e menziona la presenza di due persone a lui ben note trattandosi di giocatori della ASD Superba Calcio - e successivamente dichiara di essersi sbagliato nel riconoscere gli stessi soggetti senza spiegare in maniera convincente per quale ragione ha commesso questo grave errore di identificazione.

Peraltro, a rendere ancora più debole la ritrattazione, concorre anche il fatto che la presenza di più giocatori della squadra ASD Superba Calcio in occasione dei fatti violenti è riferita anche dai testi che hanno subito l’aggressione, i quali per vari motivi indicati negli atti di indagine, non sono stati tuttavia in grado di riconoscerli.

Orbene, premesso che, com’è noto – secondo la consolidata giurisprudenza del giudice sportivo endo ed esofederale - nei procedimenti di giustizia sportiva trova applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, il principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, il Collegio ritiene che la  presenza dei calciatori Lorenzo Callà e Diego Freschi ai fatti violenti denunciati, anche in sede penale, in sede di deferimento siano provati dalla dichiarazione spontanea e confessoria del sig. Andrea Celli, che ha ammesso, tra gli altri, la presenza del figlio Filippo Celli, di Lorenzo Callà, di Diego Freschi, Jacopo De Giorgi e Manuel Allegra.

Infatti, in disparte tutte le condivisibili considerazioni svolte dal difensore della Procura Federale, il Collegio osserva che la ritrattazione ovvero la rettifica tardiva del teste Andrea Celli, tesserato come allenatore della squadra femminile della ASD Superba Calcio - che certamente ben conosce i calciatori Callà, Freschi e gli altri menzionati nella deposizione - pone un solo dilemma: se abbia dichiarato il falso nella prima occasione ovvero nella seconda, con la ingenua spiegazione di aver visto i genitori di Callà e Freschi e di aver dedotto da questo, erroneamente, che fossero presenti anche i figli.

Ciò che aggraverebbe la sua posizione, peraltro già coinvolta anche sul piano penale a seguito della circostanziata querela presentata nei suoi confronti dalle persone che hanno riportato lesioni – si veda la querela Lugo (doc. 8) e la querela Abbinante (doc. 12) -   e dai testi che smentiscono il Celli laddove questi assume di essere intervenuto esclusivamente nella veste di paciere.

Elementi tutti che inducono il Collegio comunque a rilevare come la sanzione irrogata ad Andrea Celli, pari ad otto giornate di squalifica, appaia manifestamente mite in rapporto a tutto quanto emerge a suo carico dagli atti di indagine esperiti dalla Procura Federale.

Per queste ragioni i reclami dei calciatori Callà e Freschi vanno respinti, non ravvisando il Collegio alcuna ragione per mitigare, più che per aggravare, la sanzione loro inflitta con la decisione appellata.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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