F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN – SD del 14 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2987/662pf 21-22/GC/GR/ff dell’8 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Claudio Mascherpa, Alessio Falsone e della società SSD Città di Vigevano Srl – Reg. Prot. 26/TFN-SD

Decisione/0029/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0026/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 6 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2987/662pf21-22/GC/GR/ff dell’8 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Claudio Mascherpa, Alessio Falsone e della società SSD Città di Vigevano Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto dell’8 agosto 2022 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:

1. sig. Claudio Mascherpa, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Città di Vigevano Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al sig. Alessio Falsone durante la stagione sportiva 2021-2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 di svolgere l’attività di allenatore nei rispettivi campionati in favore sia della squadra Juniores Regionali Under 17 e sia della squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl, benché lo stesso non fosse tesserato come allenatore per la predetta società ma bensì come dirigente accompagnatore, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito che il sig. Alessio Falsone dal 6 febbraio 2022 - ottenuta la qualifica di allenatore UEFA B - e sino al termine della stagione sportiva, allenasse oltre alla squadra Juniores Regionali Under 17 anche la squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl e questo in violazione delle normative federali, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un ulteriore allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato regionale juniores under 19, stagione sportiva 2021-2022 disputato dalla predetta società;

2. sig. Alessio Falsone, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore e dall’8 febbraio 2022 tesserato come allenatore UEFA B della Società SSD Città di Vigevano Srl; per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché durante la stagione sportiva 2021/2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 aveva svolto l’attività di allenatore anche nei rispettivi campionati in favore sia della squadra Juniores Regionali Under 17 e sia della squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl benché lo stesso non fosse tesserato come allenatore per la predetta società ma bensì come dirigente accompagnatore, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché dal 6 febbraio 2022 – dopo aver ottenuto la qualifica di allenatore Uefa B – e sino al termine della stagione sportiva, aveva allenato oltre alla squadra Juniores Regionali Under 17 anche la squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl e questo in violazione delle normative federali.

3. la società SSD Città di Vigevano Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sig. Claudio Mascherpa e Alessio Falsone così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali:

- esposto del 28 marzo 2022, da parte del Gruppo Regionale AIAC Lombardia avente ad oggetto presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dal sig. Alessio Falsone;

- audizione in data 17 maggio 2022 del sig. Claudio Mascherpa tesserato in qualità di presidente della SSD Città di Vigevano Srl;

- audizione in data 17 maggio 2022 del sig. Claudio Sacchi tesserato in qualità di segretario della società SSD Città di Vigevano Srl;

- audizione in data 17 maggio 2022 del sig. Alessio Falsone tesserato in qualità di allenatore Uefa C della società SSD Città di Vigevano Srl;

- estratto storico di tesseramento del sig. Alessio Falsone;

- foglio di censimento per la stagione sportiva 2021-2022 SSD Città di Vigevano Srl.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 9 agosto 2022, fissava l’udienza di discussione del 6 settembre 2022. Disposta la convocazione delle parti, le stesse non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 6 settembre 2022 in sede di discussione era presente l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per le parti deferite.

Il rappresentante della Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Claudio Mascherpa, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per il sig. Alessio Falsone, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per la società SSD Città Di Vigevano Srl, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Su domanda del Relatore, l’avv. Maurizio Gentile indicava l’art. 39, lett. Fd, del Regolamento del Settore Tecnico, come riferimento normativo circa il divieto per un allenatore, seppur munito di apposita abilitazione, ad allenare contemporaneamente due o più squadre della medesima società, militanti in diverse categorie; a sostegno delle proprie tesi citava infine la decisione di cui al C.U. n. 41 del 31.7.2020, s.s. 2020-2021, della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico inerente al caso del sig. Giuseppe Fichera.

La decisione

Ritiene il collegio che i deferiti debbano essere prosciolti dalle accuse.

1. In relazione alla prima violazione contestata ai deferiti ossia il fatto che il sig. Alessio Falsone, dal settembre 2021 al febbraio 2022, abbia allenato sia la squadra Juniores Regionali Under 17, sia la squadra Juniores regionale Under 19 della SSD Città di Vigevano Srl in assenza del relativo patentino, si deve rilevare come detta circostanza risulti del tutto indimostrata e priva di alcun valido argomento probatorio.

Invero in atti non si rinviene alcuna distinta di gara riferita al periodo indicato (appunto dal settembre 2021 al febbraio 2022) e non si è quindi in grado di individuare se vi fosse o chi fosse l’allenatore indicato dalla SSD Città di Vigevano; inoltre sul punto l’ulteriore attività istruttoria effettuata (in particolare l’audizione dei tesserati Claudio Mascherpa, Claudio Sacchi ed Alessio Falsone) ha in verità solo dimostrato che sino al febbraio 2022, nelle distinte di gara il sig. Falsone veniva indicato come dirigente/massaggiatore e non già come allenatore e ciò proprio in quanto sprovvisto della relativa abilitazione, tanto che lo stesso Falsone era stato anche avvertito di non svolgere attività di conduzione tecnica sino al conseguimento della relativa abilitazione. Non v’è pertanto alcuna evidenza, neanche cartolare, delle distinte di gara relative al periodo contestato e, conseguentemente, alcuna dimostrazione vi è che nel periodo tra il settembre 2021 ed il febbraio 2022 il sig. Falsone abbia effettivamente (ed in concreto) svolto attività di allenatore in violazione della normativa federale e non già solo quella di dirigente/massaggiatore per come invece riferita dai testi in sede di audizione.

Né lo svolgimento dell’attività di allenatore in tale periodo risulta essere acclarata mediante l’acquisizione (e la produzione) di ulteriori fonti probatorie.

2. Quanto invece alla contestata duplice attività di allenatore da parte del sig. Falsone, sia della squadra Juniores Regionali Under 17 che della squadra Juniores regionale Under 19 della SSD Città di Vigevano Srl nel periodo successivo al conseguimento della relativa abilitazione (dunque per il periodo successivo al 3 febbraio 2022) lo svolgimento di questa duplice attività è pacifica, non contestata e anche documentalmente dimostrata.

Ritiene però il Collegio che la normativa federale non contenga un chiaro ed espresso divieto sul punto; invero l’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che disciplina espressamente le preclusioni e le sanzioni per l’attività dei tecnici, precisa che gli stessi, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società. L’art. 39, comma 1, lett. Fd (rubricato “obblighi e deroghe”) precisa poi che la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Ritiene questo Tribunale che, in assenza di una specifica disciplina preclusiva – espressamente indicata, invece, per l’espletamento di duplice attività per più di una società -  la stessa non può desumersi, né dedursi per effetto di interpretazioni estensive.

La normativa citata che la Procura assume che sia stata violata, non risulta dunque contenere un’esplicita ed espressa preclusione allo svolgimento di due attività di conduzione tecnica nell’ambito della medesima società (o medesimo tesseramento); anzi sul punto può rilevarsi – nel senso opposto a quello inteso dalla Procura Federale - che  l’assenza di una specifica preclusione comporta, a contrario,  l’impossibilità di estendere detto divieto per analogia ad una fattispecie diversa in applicazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.

Non può infine condividersi, né risulta in qualche modo allo stato confermata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la citata statuizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico secondo cui “non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante dell’Allenatore abilitato”; tale assunto non trova alcuna conferma in concreto ben potendo invece, soprattutto in riferimento all’attività agonistica del settore Giovanile e Scolastico ed alle piccole realtà calcistiche, accadere che un tecnico nell’arco della settimana alleni due squadre di giovani o giovanissimi ragazzi, che spesso in realtà non hanno un impegno sportivo quotidiano.

Nel caso concreto, poi, del tutto indimostrata è la circostanza che il deferito non abbia assicurato una presenza costante nell’ambito delle funzioni svolte, non potendo tale affermazione essere desunta da mere presunzioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                            Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 14 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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