F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN – SD del 14 Settembre 2022 (motivazioni) – Ricorso della società ASD Livorno Calcio Femminile – Reg. Prot. 41/TFN-SD

Decisione/0030/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0041/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 settembre 2022, sul ricorso ex art. 86 CGS con contestuale istanza ex artt. 96 e 97 CGS proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile contro Lega Nazionale Dilettanti - LND, nonché contro Dipartimento Calcio Femminile e Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC per la richiesta di misura cautelare urgente per la sospensiva dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A Divisione Calcio Femminile avverso la delibera della LND pubblicata con il C.U. n. 66 del 23 agosto 2022 con il quale si dà atto che il Girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente, con l’intervento adesivo della società ASD Accademia Spal,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso ex art. 86 CGS datato 26 agosto 2022, inviato a mezzo pec il giorno successivo al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, alla LND, al Dipartimento Calcio Femminile della LND e alla FIGC, l’ASD Livorno Calcio Femminile chiedeva all’intestato Tribunale Federale "Piaccia all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

in via cautelare: - disponga in via cautelare monocratica ex art. 97 CGS la sospensione dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A Dipartimento Calcio Femminile FIGC/LND a partire dalla gara dell’11.09.2022; - disponendo ex art. 96 la fissazione di udienza per la discussione dell'istanza cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile. Nel merito: accertare l’illegittimità della delibera emessa dalla Lega Nazionale - Dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 con quale si dà atto che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della odierna ricorrente; dichiarare che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 sia composto da 16 squadre così come disposto dal Regolamento emanato il 20.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 2 del Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti; per l’effetto dichiarare il ripescaggio della ASD Livorno Calcio Femminile così come da graduatoria pubblicata il 28.07.2022 con il Comunicato Ufficiale N° 5 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile".

A sostegno delle proprie richieste la ricorrente evidenziava che in data 20.07.2022, con il C.U. n. 2, il Dipartimento Calcio Femminile della LND aveva provveduto a pubblicare il Regolamento del Campionato Nazionale di Serie C di calcio femminile prevedendo, al punto 2, la formula di svolgimento su 3 gironi, ciascuno composto da almeno 16 squadre. Successivamente, in data 28.07.2022 con il C.U. n. 5 della LND – Dipartimento Calcio Femminile – era stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’eventuale ripescaggio per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2022/23 e, in detta graduatoria, la ASD Livorno Calcio Femminile risultava al terzo posto.

In data 10.08.2022 (rectius: 12.08.2022, n.d.r.), con il C.U. n. 32/A, il Presidente Federale attribuiva il titolo sportivo di Serie B Femminile della società ASD Cortefranca Calcio alla società Genoa Cricket and Football Club e quest’ultima Società, già iscritta la Campionato Nazionale di Serie C, migrava nella serie superiore. Il successivo 23.08.2022 interveniva un nuovo provvedimento della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato sul C.U. n. 66, con il quale si rappresentava che, tenuto conto della rinuncia alla partecipazione del Campionato Nazionale di Serie C Femminile della Società Genoa Cricket and Football Club SpA, intervenuta successivamente al varo dei gironi, si dava atto che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 sarebbe stato composto da solo 15 squadre e, con l’ultimo C.U. n. 10 del 23.08.2022 del Dipartimento Calcio Femminile, veniva pubblicato il nuovo girone A ed il nuovo calendario del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 formato da solo 15 squadre. Il tutto in palese contrasto con quanto disposto con il C.U. n. 2 del 20.07.2022 con conseguente danno della ricorrente che sarebbe stata la prima in graduatoria avente diritto al ripescaggio.

L’ASD Livorno Calcio Femminile impugnava quindi il C.U. n. 66 della LND e ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della stessa, per “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto” evidenziando il proprio interesse legittimo e la particolare urgenza della decisione in prospettiva dell’inizio del Campionato Nazionale Femminile di Serie C prevista per il giorno 11.09.2022.

Il decreto del Presidente del TFN del 30.08.2022

Vista la richiesta di provvedimento cautelare, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, in data 30.08.2022, pronunciava il seguente decreto: “Il Presidente letto il ricorso della ASD Livorno Calcio Femminile avverso la delibera della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata con il C.U. n. 66 del 23.08.2022, con il quale si dà atto che il girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; letta l'istanza di sospensione sia in via monocratica che collegiale della delibera impugnata; rilevato che, allo stato degli atti depositati dalla ricorrente, risulta affermato ma non comprovato il suo interesse al ricorso; ritenuto che, comunque, l'urgenza rappresentata, astrattamente sussistente, può essere soddisfatta, tenuto conto della data di inizio del Campionato dell'11 settembre 2022, con la fissazione della discussione del merito del ricorso per la data dell'8 settembre 2022, ore 12.00, in modalità videoconferenza, disponendosi contestualmente la riduzione dei termini di comparizione a giorni sette, con facoltà delle parti di depositare memoria e documenti entro le ore 18:00 del giorno 6 settembre 2022; P.Q.M. rigetta l'istanza di sospensione in via monocratica della delibera impugnata; fissa, per la discussione del merito del ricorso, l'udienza dell'8 settembre 2022, ore 12:00, in modalità videoconferenza, riducendosi a giorni sette i termini di comparizione, con facoltà delle parti di depositare memoria e documenti entro le ore 18:00 del giorno 6 settembre 2022”.

La fase predibattimentale

Fissata, dunque, l’udienza dell’8.9.2022 per la discussione del merito del ricorso, in data 2.9.2022 si registrava il deposito di un atto di intervento ex art. 81 del CGS spiegato dall’ASD Accademia Spal la quale sosteneva di essere legittimata a tale atto in virtù del fatto che nel C.U. n. 3 del 22.07.2022 della LND – Dipartimento Calcio Femminile la stessa si trovava terza in graduatoria, subito prima dell’ASD Livorno Calcio Femminile, nel mentre nel successivo C.U. n. 5 del 28.07.2022 del medesimo organismo la stessa si era vista scavalcare proprio dal Livorno ed era dunque divenuta quarta. Non vedendoci chiaro nella rimodulazione della graduatoria aveva chiesto al Dipartimento Calcio Femminile l’accesso agli atti per verificare l’attribuzione dei punteggi delle tre Società che la precedevano in graduatoria (Lumezzane e Monza, ripescate, e Livorno, terza) senza peraltro ottenere risposta nonostante un sollecito effettuato in data 24 agosto con lo stesso mezzo. Nel merito l’ASD Accademia Spal faceva proprie tutte le argomentazioni svolte dall’ASD Livorno Calcio Femminile. A supporto dell’intervento non veniva depositato alcun documento. In data 3.9.2022 si costituiva, per la fase di merito, l’originaria ricorrente che depositava memoria con la quale richiamava i motivi di impugnazione già in precedenza evidenziati nel ricorso introduttivo e sottolineava come il provvedimento impugnato fosse assolutamente privo di motivazione e violativo del principio di parità di genere, dunque illegittimo. Con riferimento all’intervento dell’ASD Accademia Spal rilevava come lo stesso fosse infondato nel merito il quanto la delibera di cui al C.U. n. 5 del 28.07.2022 della LND – Dipartimento Calcio Femminile era oramai “cristallizzata” non essendo stata impugnata nei termini di legge.

Infine, in data 6.9.2022, si costituiva in Giudizio la LND, depositando memoria e documenti, al fine di sostenere l’infondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità dell’intervento. Secondo la LND il ricorso sarebbe infondato in quanto “le decisioni sulla definizione dell’organico di Serie C Femminile 2022/2023 sono di competenza del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e, nella corrente stagione sportiva, erano calendarizzate per la riunione del 3 agosto 2022. A tale data, come risulta inequivocabilmente dal C.U. n. 45 che si allega (all. 4) l’organico del campionato vedeva iscritte 46 società e pertanto andava integrato con ulteriori due società per raggiungere il numero previsto di 48 unità. In tal senso si disponeva con il ripescaggio delle società FC Lumezzane e Fiamma Monza. Definito l’organico per la stagione 2022/2023, il successivo 8 agosto 2022, si procedeva alla articolazione dei gironi con la loro pubblicazione sul C.U. n. 8 di pari data (all. 5). L’11 agosto 2022 venivano pubblicati i calendari della competizione (all. 6). L’ammissione della società Genoa al Campionato di serie B 2022/2023, da cui, a dire di parte avversa, scaturirebbe il suo diritto al ripescaggio in Serie C, interveniva il 12 agosto 2022 e quindi ben oltre il termine del 3 agosto 2022, fissato per la definizione dell’organico del Campionato e comunque dopo l’avvenuto varo dei gironi e dei calendari del Campionato, rispettivamente pubblicati l’8 e l’11 agosto”.

Sosteneva ancora la LND - “… la determinazione dell’organico del Campionato di Serie C aveva come termine ultimo il 3 agosto 2022 e soltanto le vacanze di organico determinatesi a quella data, per rinuncia preventiva alla partecipazione o per mancato soddisfacimento dei requisiti previsti, potevano essere colmate per raggiungere le 48 squadre” e, con riguardo al C.U. n. 66 del 23.08.22, oggi impugnato, aggiungeva “Né una tale disposizione appare irragionevole ed ingiusta, perché prevista a tutela dell’interesse generale all’ordinato svolgimento della competizione. Per evidenti ragioni organizzative, in considerazione dell’avvio del campionato l’11 settembre, l’organico va definito con congruo anticipo e di eventuali rinunce successive la Lega non può che prenderne atto. Del tutto irragionevoli ed ingiustificati risulterebbero al contrario gli interventi integrativi successivi qui sollecitati da parte avversa. Ne scaturirebbe una indeterminatezza ed instabilità degli organici che resterebbero sempre mutevoli e sensibili a tutte le variazioni sopravvenute alla definizione degli stessi”. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso dell’ASD Livorno Calcio Femminile, infondato in fatto e in diritto, e per la declaratoria di inammissibilità dell’intervento dell’ASD Accademia Spal “… per insussistenza di un interesse concreto al ricorso. La graduatoria delle squadre aspiranti al ripescaggio è stata pubblicata in data 28 luglio 2022 (cfr. doc. 2 ricorrente) ed ha visto la società Spal posizionata al quarto posto dopo il Livorno. Detta graduatoria non è mai stata impugnata dalla Spal innanzi a codesto Tribunale nel termine di trenta giorni e pertanto è divenuta definitiva”.

Il dibattimento

All’udienza dell’8.9.2022, erano presenti: per l’ASD Livorno Calcio Femminile l’avv. Francesco Rondini, per l’intervenuta ASD Accademia Spal gli avv.ti Luca Spaziani e Giuseppe De Gregorio nonché l’avv. Giuseppe Santarelli, in qualità di socio della Società, e per la LND l’avv. Giancarlo Gentile.

L’avv. Rondini, per il Livorno Calcio Femminile, si riportava al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione nel merito sottolineando come nel C.U. n. 45 della LND del 3.8.2022 non fosse contenuta alcuna norma impeditiva di successivi ripescaggi. L’avv. De Gregorio illustrava brevemente le ragioni dell’intervento spiegato dell’interesse dell’accademia Spal concludendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo. L’avv. Gentile, per la LND, si riportava alla propria memoria di costituzione illustrando le ragioni di inammissibilità dell’intervento dell’Accademia Spal e insistendo per il rigetto del ricorso del Livorno Calcio Femminile.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Per quanto concerne la valutazione dell’ammissibilità o meno dell’intervento spiegato nel procedimento da parte dell’ASD Accademia Spal, che costituirebbe questione preliminare rispetto all’esame del merito, questo Collegio ritiene di doverla superare ritenendo prevalenti, in ragione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”, i profili di infondatezza nel merito del ricorso proposto dall’ASD Livorno Calcio Femminile.

Invero la delibera della LND pubblicata con il C.U. n. 66 del 23.08.2022, con la quale si dà atto che il Girone A del Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2022/2023 è composto da 15 squadre anziché 16, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale non appare viziato, ad avviso di questo Tribunale né da “Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e/o incompetenza e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto” né, tantomeno, appare privo di motivazione e violativo del principio di parità di genere.

Rileva il Collegio che se da un lato è pur vero che per disposizione della LND (cfr. C.U. n. 1 del 1.7.2022), recepita dal Dipartimento Calcio Femminile con il C.U. n. 2 del 20.07.2022, era stato disposto che il Campionato Nazionale di Serie C femminile si disputasse su tre Gironi composti da “almeno 16 squadre”, è altrettanto vero che la LND, nel rispetto di quanto deliberato, venutosi a creare un vuoto di organico nel Girone A, provvedeva a colmare tale vuoto ripescando le prime due squadre in graduatoria così ripristinando il previsto numero di 16 squadre per Girone. In tal senso il disposto del C.U. n. 45 della LND del 3.8.2022 e a quella data va quindi fatto risalire il momento in cui il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato, in via definitiva, l’organico delle squadre partecipanti al Campionato.

Ogni situazione relativa all’organico delle squadre partecipanti al campionato, verificatosi successivamente a tale data, non poteva e non doveva essere preso in esame dalla Lega di competenza dovendo prevalere, sull’aspettativa del singolo, l’interesse generale del sistema per un corretto e ordinato svolgimento del torneo. Diversamente opinando, senza cioè porre un termine ultimo per la modifica e/o l’integrazione dell’organico delle squadre partecipanti al torneo, si potrebbe sostenere che anche il ritiro di una società avvenuto il giorno prima dell’inizio del campionato, o, per assurdo, anche successivamente all’inizio dello stesso, avrebbe “obbligato” l’ente organizzatore ad effettuare ripescaggi con ogni immaginabile conseguenza.

A ciò si aggiunga che, di fatto, il presunto presupposto che avrebbe potuto dare adito al ripescaggio della Società terza classificata nella graduatoria del 28.07.2022 (C.U. n. 5 della LND), cioè il passaggio del Genoa Cricket and Football Club SpA alla categoria superiore, con conseguente sua rinuncia alla disputa del Campionato di Serie C, è maturato con la pubblicazione del C.U. n. 32/A del 12.08.2022 della Segreteria Federale e cioè addirittura in data successiva alla formazione dei gironi (C.U. n. dell’8.8.2022 del Dipartimento Calcio Femminile) e in data successiva alla pubblicazione del calendario (C.U. n. 9 del 11.08.2022 del medesimo organo).

Peraltro, quanto deliberato in data 23.08.2022 dalla LND con il C.U. n. 66, contrariamente a quanto affermato del ricorrente risulta, sia pure succintamente, motivato. Recita infatti testualmente: “Tenuto conto della rinuncia alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile della società Genoa Cricket and Football Club SpA, intervenuta successivamente al varo dei gironi…”.

Inoltre, infine, nella disciplina della fattispecie, nessuna disposizione prevedeva che, dopo la formazione dell’organico e – come nel caso specifico - anche dei gironi, eventuali vacanze sopravvenute dovessero essere colmate con il cosiddetto ripescaggio o con altri simili meccanismi.

Per quanto sin qui evidenziato, del tutto legittima si palesa, dunque, la decisione assunta dalla LND oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 14 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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