F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN – SD del 15 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Le Mura Nicola e Amato Carmelo Giorgio – Reg. Prot. 39/TFN-SD

Decisione/0031/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Le Mura Nicola e Amato Carmelo Giorgio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 24 agosto 2022, a carico di:

1) Il sig. Le Mura Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Calcio Catania SpA: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il tesserato Cambria Salvatore Gaetano Alfio agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 16/07/2021;

per non aver sottoposto i tesserati Pinto Giovanni e Sarao Manuel al test sierologico da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per loro fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto il tesserato Riso Francesco al tampone da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 12/08/2021;

2) Il sig. Amato Carmelo Giorgio, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Calcio Catania SpA: violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il tesserato Cambria Salvatore Gaetano Alfio agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto i tesserati Pinto Giovanni e Sarao Manuel al test sierologico da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per loro fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto il tesserato Riso Francesco al tampone da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 12/08/2022.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Amato Carmelo Giorgio, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, e l’avv. Gabriella Costanza Toro, in rappresentanza del sig. Amato Carmelo Giorgio, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e irroga nei confronti del sig. Amato Carmelo Giorgio la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 15 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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