F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN – SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3067/657pf 21-22/GC/CAMS/mg dell’8 agosto 2022 nei confronti del sig. Bartolini Luciano e della società SSDARL Nereto Calcio – Reg. Prot. 27/TFN-SD

Decisione/0032/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 6 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3067/657pf 21/22/GC/CAMS/mg dell’8 agosto 2022 nei confronti del sig. Bartolini Luciano e della Società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 8 agosto 2022, la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Bartolini Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver corrisposto al calciatore, sig. Ivan Castiglia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici con sentenza del 24.02.2022, Prot. 21 TRIS-cae 20/21, pubblicata con C.U. n. 95 del 24.02.22 e comunicata in pari data alla società SSDARL Nereto Calcio a mezzo PEC;

- la società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co.1 del CGS, di quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 19 aprile 2022 ha iscritto al n. 657 pf21-22 il procedimento avente a oggetto “Mancato pagamento da parte della società SSDARL Nereto Calcio delle somme dovute al calciatore Ivan Castiglia nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della delibera emessa dalla Commissione Accordi Economici”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la Copia della pronuncia Commissione Accordi Economici del 24.02.2022, Prot. 21 TRIS-cae 20/21, pubblicata con C.U. n. 95 del 24.02.22 e comunicata in pari data alla SSDARL Real Giulianova ora Società SSDARL Nereto Calcio a mezzo PEC e la Segnalazione di FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 29.03.22.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 5 luglio 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Bartolini Luciano e alla società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio.

Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha provveduto a notificare al sig. Bartolini Luciano e alla società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio il deferimento 3067/657pf 21/22/GC/CAMS/mg dell’8 agosto 2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 6 settembre 2022.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 6 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

L’avv. Gentile si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bartolini Luciano, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società SSDARL Nereto Calcio, punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2022-2023 ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inviata dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale in data  29 marzo 2022, nella quale si evidenziava il mancato pagamento da parte della società oggi deferita delle somme dovute al calciatore Ivan Castiglia, secondo quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici con conseguente violazione da parte del sig. Bartolini dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF.

Quest’ultima norma prevede che “il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare per tabulas come detto pagamento non sia mai avvenuto. Ne deriva la responsabilità del sig. Bartolini e conseguentemente la responsabilità diretta della società deferita per le condotte oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Bartolini Luciano, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società SSDARL Real Giulianova ora SSDARL Nereto Calcio, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                            Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 16 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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