F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN – SD del 16 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3192/651pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti della società ASD Mura Angeli – Reg. Prot. 30/TFN-SD
Decisione/0033/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0030/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3192/651pf21-22/GC/GR/ff del 10 agosto 2022 nei confronti della società ASD Mura Angeli,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 10 agosto 2022 prot. 3192/651 pf 21-22/GC/GR/ff, ha deferito a questo Tribunale il sig. Carlo Sarpero, all’epoca del fatto allenatore tesserato nella stagione sportiva 2021/2022 per la Società ASD Mura Angeli, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto, al termine di una gara ufficiale valida per il Campionato di Prima Categoria, aveva inveito contro il presidente della squadra antagonista, accusandolo di aver condizionato l’arbitraggio; egli in tale circostanza aveva tentato di aggredire il suo interlocutore, insultandolo pesantemente.
È stata altresì deferita la Società ASD Mura Angeli ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS per la condotta ascritta al proprio tesserato.
Il patteggiamento
Il sig. Carlo Sarpero, avvalendosi dell’art. 127 comma 1 CGS, si è accordato con la Procura Federale per chiedere a questo Tribunale l’applicazione di una sanzione ridotta, indicata nella specie e nella misura (squalifica di mesi 3, ridotta di 1/3, squalifica di mesi 2).
Il Tribunale, con decisione datata 8 settembre 2022 n. 0026/TFNSD – 2022 - 2023, Registro procedimenti n. 0030/TFNSD 20222023, ha dichiarato l’efficacia dell’accordo, disponendo nei confronti del Sarpero la squalifica di mesi 2 (due) e dichiarando la chiusura del procedimento per la posizione dello stesso.
Il dibattimento è pertanto proseguito per la sola Società ASD Mura Angeli.
Il dibattimento
Alla udienza dell’8 settembre 2022, tenutasi in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo, il quale, illustrato il deferimento a carico della Società, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno all’ammenda di € 600,00 (seicento).
Nessuno si è collegato per la Società deferita, la quale non ha presentato memorie difensive.
La decisione
Sussistono i presupposti per la declaratoria di responsabilità della Società ASD Mura Angeli ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS. Nel caso in esame, la Società è chiamata a rispondere dell’operato del proprio allenatore, che, secondo quanto è stato accertato nel corso delle indagini, è risultato essere perfettamente conforme alla descrizione contenuta nella parte motiva del deferimento. Pertanto, se da una parte non possono esserci dubbi sulla sussistenza della responsabilità di natura oggettiva della Società, dall’altra non sembra accoglibile nella sua misura la sanzione economica chiesta dalla Procura Federale.
Infatti, il comportamento del Sarpero è stato subìto dalla Società, senza che da esso le sia derivato alcun vantaggio; peraltro, nessun altro componente della Società presente alla gara di che trattasi (dirigenti, calciatori, tifosi) si è associato al Sarpero, che è rimasto il solo unico protagonista di tale comportamento.
In ragione di queste considerazioni, nel mentre viene confermato l’ineludibile principio della responsabilità oggettiva a carico della Società deferita, appare equo sanzionare la Società ASD Mura Angeli con la ridotta ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Mura Angeli la sanzione di euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 16 settembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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