F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 010/CSA pubblicata del 20 Settembre 2022 – U.S. Lecce s.p.a. – Sig. Marco Baroni

 

Decisione n. 010/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 012/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente

Leonardo Salvemini – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 012/CSA/2022-2023 proposto in data 15.09.2022 dalla società U.S. Lecce s.p.a. e dal Sig. Marco Baroni,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, pubblicata con C.U. n. 48 del 13.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.09.2022, il Prof. Leonardo Salvemini e uditi l’Avv. Domenico Zinnari per la società U.S. Lecce S.p.A. e il Sig. Marco Baroni;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Lecce s.p.a. ed il Sig. Marco Baroni hanno proposto reclamo, con procedura d’urgenza, ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del CGS, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, pubblicata con C.U. n. 48 del 13 settembre 2022 e recante l’applicazione, al sig. Marco Baroni, della sanzione di una giornata di squalifica in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Lecce/Monza del 11.09.2022.

Il Giudice Sportivo Nazionale così motivava il proprio provvedimento sanzionatorio “per aver proferito al termine della predetta gara, rientrando negli spogliatoi, una espressione blasfema rilevata dai collaboratori della Procura federale”, fattispecie sussumibile nella previsione dell’art. 37 del CGS.

E, invero, nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale veniva evidenziato che, al rientro delle squadre negli spogliatoi, nello spazio antistante l'ingresso dello spogliatoio del Lecce, l'allenatore del Lecce Mauro Baroni pronunciava ad alta voce una espressione blasfema.

I reclamanti nel dichiarare di rinunciare ai termini di cui all'articolo 74 comma 5 del codice di giustizia sportiva per il deposito di memorie e documenti, rinuncia peraltro ribadita anche in sede di udienza, hanno articolato una serie censure dirette a promuovere, anzitutto, l’annullamento della sanzione inflitta ovvero, in alternativa, la sua attenuazione per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti di seguito indicate.

L'episodio, nel costrutto dei reclamanti, si collocherebbe al termine della gara allorquando il signor Marco Baroni,  “abbandonato il terreno di gioco percorso il tunnel interrato ed attraversata interamente l'area antistante gli spogliatoi si appropinquava a fare ingresso nel detto locale, nella peculiare situazione di tensione emotiva maturata nelle fasi immediatamente successive al termine della gara, di per sè connotata da un'elevata vis agonistica anche perché connotata da una serie di episodi controversi.

Il Sig. Baroni, si legge nel testo del reclamo, “prossimo ad entrare nel locale spogliatoio sulla soglia di ingresso luogo tendenzialmente “lato sensu” privato, in un moto di rabbia, determinato dallo svolgimento dell'incontro si limitava pure ad alta voce a proferire l'espressione “porco zio” certamente inurbana ma non per questo blasfema” 

In ragione di tale supposta cattiva percezione da parte dei collaboratori della Procura Federale delle espressioni proferite dal Sig. Baroni, i reclamanti chiedono che questa Corte dichiari l'insussistenza della violazione disciplinare contestata “per carenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 37 CGS.

Ad ogni buon conto, richiamano il novellato articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva e chiedono, avuto riguardo anche alle descritte circostanze di contesto, un’attenuazione del trattamento sanzionatorio in base ai principi di proporzionalità ed afflittività.

A conforto di quanto qui rivendicato i reclamanti richiamano due precedenti di questa Corte e precisamente la decisione del 15 maggio 2015 n.106/CSA e la decisione del 20 ottobre 2015 n.27/CSA.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 settembre 2022 sono comparsi l’Avv. Zinnari per la società U.S. Lecce s.p.a. ed il Sig. Marco Baroni, che hanno illustrato le proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione.

La sanzione inflitta al Sig. Marco Baroni trova diretto fondamento nella natura blasfema delle frasi proferite dal predetto tecnico, chiaramente sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 37 del CGS.

Contrariamente a quanto dedotto, alcun dubbio residua sulla corretta percezione dell’esatto contenuto delle frasi in contestazione siccome chiaramente udite dai collaboratori della Procura Federale, i quali nel proprio referto hanno giustappunto evidenziato che tali frasi venivano pronunciate “ad alta voce” e venivano percepite “in modo chiaro e inequivocabile”.

Appare, poi, di tutta evidenza che, a fronte della maggior attendibilità della suindicata fonte, siccome terza ed imparziale, la ricostruzione alternativa in cui impinge il reclamo non può che essere considerata recessiva rispetto a quella compendiata nel suddetto referto, tanto più in ragione della chiara ricostruzione delle circostanze di contesto e della certezza che, nella descrizione ivi offerta, regge la percezione, da parte dei collaboratori della Procura, delle frasi in contestazione.

I reclamanti non hanno, invero, prodotto conferenti prove per supportare la loro tesi difensiva, limitandosi ad accreditare la possibile paronomasia apofonica o isofonica, relativa alla pronuncia delle parole “ZIO” e “DIO”, ricostruzione questa che, come detto, si pone però in frontale contrasto con il circostanziato rapporto dei collaboratori della Procura Federale.

Vale poi soggiungere che la norma violata prevede la sanzione minima della squalifica di una giornata per la pronuncia di un’espressione blasfema sia in occasione che durante la gara. La natura illecita della condotta, ove raggiunta la soglia minima di offensività data dalla sua obiettiva percepibilità, non muta a seconda delle circostanze o luoghi in cui le frasi sono state pronunciate. Essenziale è in altri termini soltanto l’attitudine della condotta ad essere percepita da parte dei Direttori di Gara o altri soggetti elencati all’art. 61 CS, tra cui anche i collaboratori della Procura.

Né possono essere qui condivise le residue doglianze attoree nella parte in cui mirano alla mitigazione dell’inferto trattamento sanzionatorio.

Come già sopra anticipato, le circostanze di contesto in cui è maturata la condotta in addebito non valgono a ridimensionarne il disvalore, tanto più che le frasi in questione risultano pronunciate ad alta voce e al di fuori dello spogliatoio.

Sotto diverso profilo, va poi ribadito che l’enfasi agonistica in una competizione come quella qui in rilievo costituisce un’evenienza ordinaria di guisa che lo stato di tensione emotiva che ad essa si riconnette non può di certo costituire un’esimente né un’attenuante, dovendo di contro ritenersi esigibile in capo ai protagonisti della singola gara, tutti professionisti, la capacità di contenere i propri impulsi emotivi e, dunque, un comportamento conforme ai valori di lealtà e cultura sportiva su cui riposa l’ordinamento endofederale.

In conclusione, anche le invocate attenuanti non possono essere applicate al caso che ci occupa.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società US Lecce S.p.a e dal Sig.  Marco Baroni deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.  

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                       IL VICE PRESIDENTE

Leonardo Salvemini                                                                  Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

 

 

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