F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN – SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 19728/469pf 21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Arena Rocco e Santoro Carmelo – Reg. Prot. 172/TFN-SD

 

Decisione/0037/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0172/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19728/469pf21-22 GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri Arena Rocco e Santoro Carmelo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 15 giugno 2022, la Procura Federale ha deferito:

- sig. Arena Rocco, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Football Club Messina per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori Marchetti Domenico la somma di 8.668,00 euro, Sanchez Noguera Javier la somma di 890,46 euro, Joao Alfonso Paula De Silva la somma di 12.200,00 euro. Somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con dispositivo datato 13.12.2021;

- sig. Santoro Carmelo, all’epoca dei fatti Amministratore delegato, dotato di potere di firma e di rappresentanza, della società SSDARL FC Messina per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori Marchetti Domenico la somma di 8.668,00 euro, Sanchez Noguera Javier la somma di 890,46 euro, Joao Alfonso Paula De Silva la somma di 12.200,00 euro. Somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con dispositivo datato 13.12.2021.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 9 febbraio 2022 ha iscritto al n. 469 pf21-22 il procedimento avente a oggetto “Mancato pagamento da parte della società FC Messina SSD ARL delle somme dovute ai calciatori Marchetti D., Sanchez Noguera J. e Paula Da Silva J.A. nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici (CU 23/CS del 13 dicembre 2021)”. La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui notasegnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 14.01.2022 e la copia delle decisioni della CAE Commissione Accordi Economici, datate 13.12.2021, con le quali si fa obbligo alla società FC Messina di provvedere al pagamento degli importi dovuti ai calciatori Marchetti Domenico, Sanchez Noguera Javier, Joao Alfonso Paula De Silva.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 20 aprile 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini ai sigg.ri Arena e Santoro.

Contestualmente, in ordine alla posizione della società FC Messina (matr. 8850), la Procura Federale, con atto separato, ha proceduto all’intendimento di archiviazione alla luce del C.U. n. 155/A con il quale è stata disposta la revoca dell’affiliazione della predetta società.

Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha provveduto a notificare ai sigg.ri Arena e Santoro l’atto di deferimento n. 19728/469pf21-22GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Tribunale ha fissato l’udienza al 12 luglio 2022.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 12 luglio 2022, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l’avv. Alessandro Avagliano e la prof.ssa Ida Angela Nicotra, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il Tribunale, rilevato che il perfezionamento della notifica dell’avviso di fissazione udienza è intervenuto in data da non assicurare il termine di comparizione previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ha rinviato la discussione del procedimento all’udienza dell’8 settembre 2022.

All’udienza dell’8 settembre 2022 è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.

L’avv. Avagliano si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Arena Rocco, mesi 12 (dodici) di inibizione; - per il sig. Santoro Carmelo, mesi 12 (dodici) di inibizione.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inviata dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale in data 14 gennaio 2022, nella quale si evidenziava il mancato pagamento da parte della società FC Messina delle somme dovute ai calciatori Marchetti Domenico, Sanchez Noguera Javier e Joao Alfonso Paula De Silva, secondo quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici, con conseguente violazione da parte degli odierni deferiti dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF.

Quest’ultima norma prevede che “il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare per tabulas come detto pagamento non sia mai avvenuto. Ne deriva la responsabilità di entrambi i deferiti nella loro qualità di Presidente della società e Amministratore con poteri di rappresentanza.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di 9 mesi di inibizione per entrambi i deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Arena Rocco, mesi 9 (nove) di inibizione; - per il sig. Santoro Carmelo, mesi 9 (nove) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 19 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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