F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN – SD del 20 Settembre 2022 (motivazioni) – Giudizio rinvio CFA – Deferimento n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti di Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel + altri – Reg. Prot. 24/TFN-SD

Decisione/0039/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 settembre 2022, sul giudizio di rinvio relativo al deferimento proposto dal Procuratore federale n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, Cicciari Nicola, Mandanici Pietro, Depperu Matteo e delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 17565/284pf21-22/GC/GR/ff del 18 maggio 2022 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

1. il sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Futsal Sassuolo e poi della ASD Aradeo, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Sassuolo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio conclusasi in data 12 ottobre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Sassuolo e anche per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento dello stesso calciatore per la ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

2. il sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 21-22, agli Organi competenti  FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 21 settembre 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

3. il sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Ternana, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Ternana una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 4 febbraio 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Ternana, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

4. il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Aradeo e poi con le società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC.

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio – assistenza certificata anche dalla sottoscrizione di un contratto di rappresentanza con lo stesso Bianchi - per i tesseramenti del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, per la ASD Meriense e per la ASD Ichnos Calcetto Sassari, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

5. il sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Aradeo, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Aradeo una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 12 agosto 2020 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Aradeo, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

6. la Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel, all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalsa dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 20 gennaio 2020 con il tesseramento della suddetta giocatrice per la società ASD Vis Fondi, e per essersi sempre avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione dello stesso sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento della stessa giocatrice per la società ASD Mediterranea C5 nella stagione sportiva 20-21, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senz verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

7. la Sig.ra Ashikaga Chiharu, all'epoca dei fatti tesserata in qualità di calciatrice della ASD Vis Fondi, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.1, e 40 quinquies, comma 1.1, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

8. il sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

9. il sig. Buckson Gabriel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore prima della ASD Meriense e poi della SSD Città di Sestu C5, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 5 aprile 2021 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Meriense, e per essersi avvalso sempre dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio per il tesseramento per la società SSD Città di Sestu C5,nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

10. il sig. De Freitas David Fernando, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Meriense per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Meriense una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 20-21, agli Organi competenti FIGC.

11. il sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Atlante Grosseto, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Atlante Grosseto una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC.

12. il sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver fornito alla società ASD Futsal Polistena C5 una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e art. 17, comma 1, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio, conclusasi in data 27 settembre 2019 con il tesseramento del suddetto giocatore per la società ASD Futsal Polistena C5, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

13. il sig. Nicola Cicciari, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Meriense, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

14. il sig. Pietro Mandanici, all'epoca dei fatti Dirigente della ASD Meriense, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri De Freitas David Fernando e Buckson Gabriel, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” dei soggetti sopra indicati;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel e del Sig. Botelho Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Meriense nella stagione sportiva 20-21, nonostante si trattasse del tesseramento di calciatori dilettanti e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

15. il sig. Matteo Depperu, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos Calcetto Sassari, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione da parte del Sig. Depperu dell’importo di 300 euro a favore dello stesso Bianchi -, nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

16. il sig. Cordiano Marcello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Polistena C5, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, di una falsa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” del soggetto appena indicato;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2,e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico per la società ASD Futsal Polistena C5 nella stagione sportiva 19-20 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

17. il sig. Agus Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Sestu C5, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell’attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Buckson Gabriel per la società ASD Città di Sestu C5 nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la s cietà N&M Futsal Agency) fosse regol rmente iscritto nel Registro degli Agenti FIFC o CONI.

18. La società ASD Meriense della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cicciari Nicola, Mandanici Pietro, De Freitas David Fernando, Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

19. La società ASD Futsal Polistena della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Cordiano Marcello e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

20. La società ASD Ichnos Calcetto Sassari della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Depperu Matteo e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

21. La società SSD Città di Sestu C5 della violazione di cui all’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Agus Francesco e Buckson Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 18.11.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 284pf21-22 avente ad oggetto “Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in ordine a delle presunte irregolarità circa l’iscrizione anagrafica di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere avvalendosi probabilmente di una presunta società di intermediazione sportiva N&M Futsal Agency” a seguito della nota del 21.10.2021 ricevuta dall’ufficio Tesseramento della FIGC relativa a presunte irregolarità delle iscrizioni anagrafiche nel Comune di Fondi di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere, attraverso la presunta intermediazione di una società denominata N&M Futsal Agency.

Unitamente alla predetta segnalazione veniva inviata rilevante documentazione ed in particolare, per quanto di interesse, le richieste di tesseramento con allegata relativa “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi dei seguenti soggetti: sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, sig.na Pinheiro Ventura Bruna Isabel, sig.na Kota Gabriella, sig.na Ashikaga Chiharu, sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, sig. Buckson Gabriel, sig. De Freitas David Fernando, sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico.

Veniva pertanto acquisita ulteriore documentazione, tra la quale, di particolare rilevanza, la nota del 28.2.22 del Comune di Fondi ove si rappresentava che i calciatori oggetto d’indagine non erano mai stati iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e che “i numeri di registrazione del protocollo alle comunicazioni di avvio del procedimento non trovano alcun riscontro nel protocollo generale” e che “ il nominativo del funzionario indicato quale responsabile del procedimento nelle istanze prodotte, in quella data non era in servizio presso l’ente”; veniva inoltre acquisita una nota della Commissione Agenti FIGC, che chiariva che né Maurizio Bianchi, né la società N&M Futsal Agency fossero iscritti nel registro degli Agenti Sportivi e la società non risultava neanche iscritta nel registro delle imprese.

Si procedeva infine all’audizione di diversi tesserati ed all’esito, ritenute accertate una molteplicità di violazioni, in data 4.4.2022, la Procura Federale procedeva a notificare la Comunicazione di Conclusione Indagini.

Successivamente alla notifica dell’atto, pervenivano memorie difensive per il sig. Iacopo Tonelli, in proprio e quale L.R. della ASD Atlante Grosseto, del sig. Marcello Cordiano, in proprio e quale L.R. della ASD Futsal Polistena, dei sigg.ri Stifani Giovanni, Inguscio Giammaria e Cardinale Mauro nonché della società ASD Aradeo, e dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel non ritenute comunque dall’Organo requirente idonee a scalfire l’impianto accusatorio.

Successivamente, i sigg.ri Giovanni Stifani, Giammaria Inguscio, Mauro Cardinale, Gabriella Kota, Ermanno Ferraro, Iacopo Tonelli, Luca Palombi, Michele Carpinelli, Marco Castellani, Corrado Melis, nonché le società ASD Aradeo, ASD Atlante Grosseto, ASD Futsal Ternana, ASD Futsal Sassuolo, ASD Mediterranea C5 e ASD Vis Fondi formulavano richiesta di definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice Giustizia Sportiva, accolta dalla Procura Federale.

La Procura Federale, in data 18.5.2022, provvedeva quindi al deferimento degli altri soggetti e delle altre società contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

All’udienza del 16.6.2022, preliminarmente il Presidente dava atto che i deferiti Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Ashikaga Chiharu, Jesus Dos Santos Fabio Alberto, De Freitas David Fernando, Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Trancoso Silva Santos Carlos Frederico non avevano ricevuto, per il tramite della società, le notificazioni della CCI e dell’atto di deferimento. Il Tribunale, pertanto, disponeva lo stralcio delle loro posizioni e la remissione in termini della Procura Federale per effettuare nuovamente le notificazioni ai predetti deferiti con qualunque mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano. In via preliminare la Procura Federale rappresentava di aver raggiunto un accordo ex art. 127 CGS con il sig. Marcello Cordiano e la società ASD Futsal Polistena, trasmesso via pec al Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale, preso atto dell’accordo ed all’esito della camera di consiglio, ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica, nonché la congruità delle sanzioni indicate, deliberava di rendere efficaci tali accordi, provvedendo con separato provvedimento. Esaurite le questioni preliminari, il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento f rmulando le richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale, respinta l’eccezione di inammissibilità del deferimento cumulativo formulata da taluni dei deferiti, statuiva:

1. in via preliminare di dover declinare la propria competenza con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari a favore dei Tribunali Federali territorialmente competenti;

2. nel merito, (i) proscioglieva Vieira Sousa Miguel Alexandre ed Amarchande Ribeiro Tiago Miguel dal primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento e (ii) irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Buckson Gabriel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Agus Francesco, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Città di Sestu C5, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

In particolare, con la predetta decisione n. 168 TFN-SD pubblicata in data 24 giugno 2022, il Tribunale riteneva di dover declinare la propria competenza funzionale, con riferimento agli addebiti ascritti nell’atto di deferimento ai sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari a favore dei Tribunali Federali territorialmente competenti, in quanto non sussistente la “connessione soggettiva od oggettiva tra le violazioni contestate, tale da determinare l’attrazione dell’intero procedimento innanzi al TFN”, come richiesta dall’art. 84 CGS.

La decisione era oggetto di reclamo ritualmente proposto dalla Procura Federale Nazionale con il quale veniva contestata, in primis, la parziale declinatoria di competenza disposta dal Tribunale Nazionale Federale relativamente alle posizioni dei sigg. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari, chiedendosi alla Corte Federale di Appello di “[…] dichiarare la propria competenza funzionale e previo riconoscimento della responsabilità in relazione alle violazioni disciplinari così come contestate nei capi di incolpazione, irrogare le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale nel procedimento innanzi al TFN, o quelle sanzioni che saranno ritenute conformi a giustizia […]” nonché, “in relazione ai Sigg.ri Viera Sousa Miguel Alexandre e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, riconosciuta la responsabilità relativamente al primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento, irrogare le sanzioni disciplinari richieste dal rappresentante della Procura Federale nel procedimento innanzi al TFN o quelle sanzioni che saranno ritenute conformi a giustizia […]”.

Con decreto del 5 luglio 2022, il reclamo veniva assegnato, ex art. 99 del Codice di Giustizia Sportiva, alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, udienza fissata per il 25 luglio 2022.

La Corte, con la decisione n. 12 CFA 2022-2023, dichiarava sussistente la competenza del Tribunale Federale Nazionale sui deferimenti riguardanti la materia del tesseramento, senza riconoscere una connessione di tipo oggettivo tra gli stessi ma configurando, con diversa prospettazione interpretativa, una competenza per materia. Il Collegio, infatti, statuiva che “il delineato assetto normativo depone inequivocabilmente nel senso per cui la materia del tesseramento è di stretta attribuzione federale, costituendo snodo centrale per la definizione di ambiti primari nella prospettiva del funzionamento dell’ente-federazione. Se ne desume che anche il relativo precipitato giustiziale, costituito in primis dalle disposizioni codicistiche che delineano la competenza alla trattazione delle relative questioni, non può che essere interpretato nell’ottica di preservare l’esigenza di assicurarne una trattazione centralizzata ed unitaria, attribuendone la relativa competenza ad un unico organo giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie. Il che conduce inevitabilmente a dover attrarre le questioni generate da deferimenti afferenti la materia dei tesseramenti appunto alla competenza del TFN, per il tramite della clausola di apertura costituita dal riferimento a “ […] le questioni che riguardano più ambiti territoriali”, dovendo ritenersi il tesseramento lato sensu inteso come ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale”.

Individuata la competenza del TFN come giudice di primo grado sui deferimenti riguardanti la materia del tesseramento, al fine di non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, la Corte, senza statuire sul merito dei rilievi disciplinari, rinviava il procedimento dinanzi a tale organo per l’esame del merito delle posizioni di Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, per quest’ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo, Nicola Cicciari, Pietro Mandanici e Matteo Deppero, nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari.

Quanto agli altri motivi di reclamo proposti dalla Procura Federale e riguardanti esclusivamente i capi della decisione con cui il TFN aveva disposto – con riferimento al primo capo di incolpazione - il proscioglimento dei calciatori Vieira Sousa Miguel Alexandre e di Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, la Corte confermava la decisione gravata in considerazione di un quadro fattuale s lidamente corroborato e confermato d i risultati istruttori e non scalfito dai motivi di gravame considerati non scevri da profili di contraddittorietà.

Con riferimento al quadro sanzionatorio, la Corte Federale di Appello precisava come l’omessa formulazione di motivi di censura, rispetto ai capi della sentenza con cui il TFN aveva irrogato sanzioni nei confronti degli incolpati, avesse determinato il prodursi del relativo effetto di giudicato e questo anche nei confronti dei calciatori Vieira e Amarchande essendo le censure della Procura Federale riferite al solo proscioglimento degli stessi dal primo capo di incolpazione.

Quanto alla posizione del calciatore Buckson, la Corte, nel rimettere anche per lui al TFN la disamina della contestazione relativa al primo capo di incolpazione ed alla prima parte del secondo capo, confermava la condanna di primo grado in relazione alla seconda parte del secondo capo di incolpazione.

Parimenti venivano condivise dalla Corte di Appello le conclusioni cui era giunto il TFN con riguardo alla eccezione di inammissibilità del deferimento stante la sua natura cumulativa, eccezione rigettata in ragione della prevalente esigenza di simultaneità e concomitanza della disamina di vicende che, per quanto connotate da condotte ascrivibili a singole società e calciatori, sono accumunate da un unitario disegno riferibile alla figura dell’abusivo intermediario Sig. Maurizio Bianchi.

La fase predibattimentale

Ricevuti gli atti dalla Corte Federale d’Appello in data 3.8.2022, il Tribunale Federale provvedeva a notificare alle parti il 5.8.2022 l’avviso di fissazione dell’udienza del 12.9.2022.

In data 24.8.2022, l’avv. Pirisi depositava memoria difensiva nell’interesse dei sigg.ri Depperu Matteo e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe e della società ASD Ichnos Calcetto Sassari. Con la predetta memoria, il difensore, relativamente alla posizione del calciatore Bothelo, rappresentava come la procura rilasciata dal tesserato in favore del presunto agente Bianchi fosse stata sottoscritta in totale buona fede nella convinzione che si trattasse di soggetto regolarmente iscritto presso l’apposito registro e chiedeva al Tribunale l’applicazione di una sanzione minima anche in considerazione delle attenuanti del caso connesse alla giovane età del ragazzo portoghese nonché alla differente normativa sugli agenti sportivi vigente in Portogallo. Quanto al primo capo di incolpazione, egli evidenziava come in presenza di tali pratiche illecite, organizzate, sistematiche e diffuse, gli atleti provenienti da Federazioni estere dovessero essere considerati quali vittime inconsapevoli degli accordi indebiti tra le affiliate ed i presunti intermediari e non quali concorrenti nell’illecito. Non potendosi pretendere da un giovanissimo calciatore straniero la conoscenza della normativa amministrativa di settore vigente in Italia, dovrebbe prevalere la buona fede, ovvero il legittimo affidamento dallo stesso riposto nei confronti di ciò che gli viene garantito dall'intermediario e dalla società di riferimento. Quanto alle contestazioni mosse al sig. Depperu e, per estensione, alla società ASD Ichnos Calcetto Sassari da lui presieduta, la condotta del primo sarebbe stata frutto di una disattenzione, una leggerezza commessa in buona fede che lo avrebbe indotto a ritenere che la società del Bianchi fosse una operatrice di scouting e non una società di intermediazione necessitante dell’iscrizione federale. Da qui, la richiesta di proscioglimento.

In data 9.9.2022, l’avv. Carlo Mormando, depositava memoria difensiva nell’interesse del sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel rappresentando la totale estraneità del proprio assistito ai fatti posti a fondamento del primo capo di incolpazione e proclamando la responsabilità esclusiva dei dirigenti della società ASD Aradeo per tutte le irregolarità del tesseramento, richiamando in proposito quanto statuito da questo Tribunale con la decisione n. 168/TFNSD. Quanto al secondo capo di incolpazione, il difensore sottolineava la necessità di tenere in considerazione, ai fini della riconducibilità soggettiva dell’addebito, le seguenti circostanze: i) si tratta di calciatore di nazionalità portoghese che ha sempre giocato in Portogallo prima del tesseramento con la ASD Aradeo; ii) la normativa vigente nel paese di origine non distingue in questi casi tra calcio professionistico e calcio dilettantistico, dando la possibilità agli intermediari  di operare in entrambe le categorie del calcio lusitano.

In data 9.9.2022, depositava altresì memoria l’avv. Priscilla Palombi nell’interesse del sig. Gabriel Buckson. Quanto al primo capo di incolpazione, il difensore, nel richiamare quanto statuito dalla stessa Corte Federale di Appello con la menzionata decisione n. 12/CFA, chiedeva il proscioglimento del sig. Buckson in considerazione del fatto che il comportamento dallo stesso tenuto deve ritenersi equiparabile in toto a quello degli altri calciatori coinvolti nella medesima vicenda (prosciolti dal Tribunale con provvedimento confermato in appello) e questo per pacifica ammissione della stessa Procura federale. Quanto alla contestazione connessa alla prima parte del secondo capo di incolpazione, il difensore  evidenziava la sostanziale identità della condotta posta alla base degli addebiti mossi nella prima e nella seconda parte del secondo capo, corrispondenza fattuale di cui tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione che dovrebbe coerentemente essere equivalente a quella (pari a due giornate di squalifica) già irrogata per l’analoga violazione dal Tribunale Federale e confermata dalla Corte di Appello. Tanto più, sottolinea il difensore, in considerazione del fatto che la Corte Federale di Appello ha confermato le sanzioni inflitte in primo grado agli altri calciatori coinvolti, le cui posizioni sono sovrapponibili a quella del sig. Buckson per l’essersi avvalsi del sig. Bianchi in qualità di procuratore (secondo capo, prima parte).

Il dibattimento

All’udienza del 12.09.2022, svoltasi in videoconferenza, risultano presenti in collegamento da remoto gli avv.ti Cristiano Pasero e Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, l’avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza del sig. Buckson Gabriel.

Il Presidente dichiara aperto il dibattimento e dà la parola ai rappresentanti delle parti.

La Procura Federale, richiamato l’atto di deferimento, conclude per il suo accoglimento e chiede l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, giornate 12 (dodici) di squalifica;

- per il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, giornate 12 (dodici) di squalifica;

- per il sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, giornate 12 (dodici) di squalifica;

- per il sig. Buckson Gabriel, giornate 12 (dodici) di squalifica;

- per il sig. Nicola Cicciari, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Pietro Mandanici, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Matteo Depperu, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Meriense, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

L’avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza del sig. Buckson Gabriel, si riporta integralmente agli scritti difensivi depositati in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate sottolineando che, relativamente all’eventuale responsabilità del calciatore per la produzione ed utilizzo della falsa comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica, il comportamento tenuto dal proprio assistito è equiparabile al comportamento tenuto dagli altri calciatori coinvolti nella medesima vicenda e già giudicati. Inoltre, contesta la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale e chiede l’applicazione della sanzione di due giornate di squalifica, al pari di quella inflitta in primo grado agli altri calciatori coinvolti nella medesima vicenda e confermata in appello, trattandosi di posizioni equiparabili a quelle del sig. Buckson Gabriel.

L’’avv. Carlo Mormando, in rappresentanza del sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, si riporta integralmente alla memoria difensiva depositata in atti, contesta la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, chiede, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione massima pari a due giornate di squalifica.

La decisione

Osserva il Tribunale che il procedimento in esame si fonda sul rinvio operato dalla Corte Federale di Appello con la decisione n. 12/CFA a seguito della dichiarata attribuzione federale della intera materia del tesseramento, declaratoria di competenza che attrae, quindi, i deferimenti in materia di tesseramento alla competenza di questo TFN sottraendola ai Tribunali Federali territorialmente competenti.

Per l’effetto di tale pronuncia di rinvio, si procede in questa sede per l’esame del merito relativamente alle posizioni di:

- Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel;

- Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe;

- Taborda Da Silva Joao Pedro;

- Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione e alla prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento;

- Cicciari Nicola;

- Mandanici Pietro;

- Depperu Matteo;

- ASD Meriense;

- ASD Ichnos Calcetto Sassari.

In ordine a tali posizioni, il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte nei limiti appresso indicati.

La contestazione di cui all’atto di deferimento trae origine da una nota trasmessa alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento della FIGC con la quale venivano segnalate presunte irregolarità circa l’iscrizione anagrafica di alcuni calciatori provenienti da Federazioni Estere attraverso la presunta intermediazione della società N&M Futsal Agency e del sig. Bianchi Maurizio.

La copiosa attività istruttoria condotta dalla Procura Federale consentiva di accertare che, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 40 quater 1.2 e 40 quinquies 1.2 NOIF, alla richiesta di tesseramento dei calciatori sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, sig.na Pinheiro Ventura Bruna Isabel, sig.na Kota Gabriella, sig.na Ashikaga Chiharu, sig. Jesus Dos Santos Fabio Alberto, sig. Buckson Gabriel, sig. De Freitas David Fernando, sig. Goncalves Dos Santos Bruno Miguel, sig. Trancoso Silva Santos Carlos Frederico veniva allegata una “comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica” nel Comune di Fondi, risultata materialmente ed ideologicamente falsa. Veniva infatti acquisita agli atti una nota del 28.2.2022 del Comune di Fondi ove si rappresentava che i calciatori oggetto d’indagine non erano mai stati iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che “i numeri di registrazione del protocollo alle comunicazioni di avvio del procedimento non trovano alcun riscontro nel protocollo generale” e che “ il nominativo del funzionario indicato quale responsabile del procedimento nelle istanze prodotte, in quella data non era in servizio presso l’ente”. Veniva altresì accertato, anche grazie alle dichiarazioni rese in audizione da diversi tesserati, che nessuno dei calciatori, o quantomeno quelli sentiti, avesse mai sottoscritto alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, né tantomeno avesse mai soggiornato nel Comune di Fondi (località, peraltro, del tutto sconosciuta a tutti i calciatori).

Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, dalle dichiarazioni dei tesserati è emerso che i deferiti calciatori erano stati tesserati presso le rispettive società grazie all’intermediazione del sig. Bianchi; costui si era fatto carico anche di curare, in proprio, tutti gli adempimenti prodromici al tesseramento, restando solo le soluzioni abitative di competenza delle società di appartenenza le quali, a proprie spese, avrebbero messo a disposizione degli atleti gli alloggi.

Tutti i calciatori hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di iscrizione anagrafica, affermando concordemente che la soluzione abitativa fosse di esclusiva competenza della società di appartenenza, come peraltro confermato dai tutti i dirigenti auditi.  Sul punto, a conferma di tale circostanza, il Collegio osserva che non risulta versata in atti alcuna richiesta, a firma dei calciatori deferiti, di iscrizione anagrafica presso il comune di Fondi.

Alla luce di tali evidenze istruttorie, in mancanza di congruenti elementi fattuali in grado di dimostrare l’esistenza di un concorso materiale o morale da parte dei deferiti calciatori nella formazione della falsa certificazione anagrafica, il Tribunale, anche tenuto conto di quanto già emerso e accertato nei confronti degli altri calciatori coinvolti nella decisione n. 168/TFNSD e confermato in sede di gravame,  ritiene che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità dei calciatori Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel in ordine alla violazione loro ascritta con il primo capo di incolpazione, non avendo gli stessi coscientemente e materialmente programmato né partecipato, anche solo ideologicamente, all’acquisizione delle false comunicazioni del Comune di Fondi.

Va soggiunto che, a fronte della falsa documentazione fornita dal Bianchi, era onere esclusivo delle società interessate verificarne la genuinità ai fini della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale per procedere al tesseramento dei richiedenti.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per fondare un giudizio di rimproverabilità della condotta nei confronti dei calciatori deferiti. Si tratta di ragazzi giovani, di nazionalità straniera, provenienti da federazioni estere, senza alcuna conoscenza della lingua italiana, del tutto privi di consapevolezza in ordine a qualsivoglia pratica amministrativa, tanto da doversi affidare, in totale buona fede (oggettiva e soggettiva), al sig. Bianchi per ogni adempimento del caso, quest’ultimo qualificatosi “agente sportivo” (cfr. facsimile di mandato in atti), senza tuttavia nemmeno averlo mai incontrato personalmente, come acclarato in sede di audizioni. Alla luce di tali risultanze, ritiene il Collegio come non sia dato evincersi in atti elemento alcuno idoneo a confutare le tesi difensive in ordine alla totale mancanza di consapevolezza e di autodeterminazione dei calciatori deferiti sulla richiesta di iscrizione anagrafica, poi risultata falsa.

Dalla non riconducibilità oggettiva e soggettiva delle condotte ai soggetti, discende l’assenza di responsabilità dei calciatori Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, in ordine alla violazione disciplinare, così come formulata nel primo capo di incolpazione.

È, infatti, principio consolidato nell’ambito della Giustizia Sportiva che, per l’affermazione della sussistenza di una violazione disciplinare, pur essendo sufficiente un grado di certezza inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, di matrice penalistica, deve comunque raggiungersi, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del deferito. (CFA SU 105/20-21, SU 64/21-22).

Diversamente, va ritenuta invece la responsabilità di tutti gli odierni deferiti in ordine alla residua responsabilità disciplinare. Dalle numerose audizioni svolte, infatti, si è avuto modo di accertare che: i)  il sig. Bianchi e la società N&M Futsal Agency, allo stesso riconducibile, erano soggetti molto conosciuti nel calcio a 5; ii) il Bianchi era titolare di una pagina Facebook sulla quale “pubblicizzava” calciatori, solitamente stranieri e per lo più portoghesi; iii) sempre il sig. Bianchi, come emerso in sede istruttoria (circostanza riferita dai tesserati) aveva la moglie portoghese ed inoltre all’interno della società collaborava con tal Nuno (o Nuninho) Vially, che fungeva da interprete; iv)  le dichiarazioni in atti (cfr. verbale datato 11.01.2022 di Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e verbale datato 29.12.2021 di Depperu Matteo), pur con alcune divergenze non sostanziali, convergono nel qualificare il Bianchi quale agente sportivo e quale soggetto di fiducia al quale i giovanissimi calciatori stranieri, per lo più portoghesi che non comprendevano la lingua italiana, potevano rivolgersi per ottenere il tesseramento presso una squadra italiana attraverso l’espletamento di tutte le pratiche amministrative connesse.

Il sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, in sede di audizione, ha dichiarato: i) di essere giunto in Italia direttamente dal Portogallo e di essere stato tesserato unicamente per la ASD Aradeo; ii) di aver sempre e solo risieduto ad Aradeo in un’abitazione messa a disposizione dalla società calcistica; iii) che il sig. Bianchi è stato l’unico agente della sua carriera; iv) che la società N&M Futsal Agency si è occupata di trovargli una squadra ed ha seguito tutte le operazioni per il tesseramento.

Il sig. Buckson Gabriel, in sede di audizione, ha riferito di non avere un agente, ma di intrattenere buoni rapporti con il Bianchi al quale si rivolgeva, senza alcun compenso, per “cercare qualche squadra in Italia”.

Il sig. Depperu Matteo, Presidente e legale rappresentante della ASD Ichnos Clacetto Sassari, in sede di audizione, ha riferito di aver contattato la società del signor Bianchi per una intermediazione calcistica, chiedendo un profilo specifico di giocatore che si adattasse alle proprie esigenze, di aver ricevuto diverse opzioni e di aver scelto di tesserare Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe; ha dichiarato, inoltre, di aver avuto numerosi contatti, tutti telefonici e via Whatsapp, con il sig. Bianchi quale agente del calciatore e di avergli pagato 300,00 con bonifico bancario e regolare fattura per l'attività di intermediazione prestata.

Tanto premesso, dalle dichiarazioni rese e dal copioso materiale istruttorio raccolto emerge che i calciatori sopra indicati, nonché i legali rappresentanti delle società deferite, si siano avvalsi dell’attività di intermediazione del sig. Bianchi; a fronte di tale risultanza, la Procura Federale ha acquisito una nota della Commissione Agenti FIGC, versata in atti, che ha chiarito come né il sig. Maurizio Bianchi, né la società N&M Futsal Agency fossero iscritti nel registro degli Agenti Sportivi e che la società non risultava neanche iscritta nel registro delle imprese.

Dalle circostanziate evidenze istruttorie emerge de plano come il predetto abbia instaurato con i calciatori un rapporto finalizzato a prestare supporto professionale all’attività sportiva in ambito calcistico e abbia svolto un’attività rilevante per il tesseramento dei calciatori presso le società di Calcio a 5.

L’attività di assistenza svolta dal Bianchi, il quale, di fatto, ha abusivamente esercitato attività di intermediazione, non può qualificarsi legittima anche laddove limitata alla segnalazione degli atleti. In tale contesto la circostanza che il Bianchi non partecipasse o non fosse presente alle trattative e/o che non avesse un formale mandato non rileva ai fini dell’illecito disciplinare, indubitabilmente configurabile, sia in virtù della qualifica di calciatori dilettanti, sia per l’assenza di iscrizione nell’apposito registro. La fattispecie rilevante per l’ordinamento federale si realizza infatti, nel momento stesso in cui un soggetto assume l’assistenza del calciatore, senza che rilevi l’esistenza di un formale mandato o procura, essendo sufficiente anche un semplice accordo verbale di consulenza tra le parti. La circostanza che anche laddove il Bianchi non sia stato indicato come agente del calciatore, si sia comunque occupato della ricerca di una squadra, nonché della trasmissione della documentazione necessaria per il tesseramento, peraltro poi risultata falsa, conferma la sussistenza di una attività (non autorizzata) di intermediazione, che, sotto il profilo disciplinare, prescinde dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.

Il Tribunale, alla stregua di quanto sin qui argomentato, ritiene pertanto sussistenti entrambi i profili violativi emarginati nel secondo capo dell’atto di deferimento; in particolare, sia la mancata verifica da parte dei deferiti della regolare iscrizione del Bianchi nel Registro Agenti, tassativamente prevista dal Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, sia l’aver agito nonostante lo status dei calciatori, che, in quanto dilettanti, non potevano essere assistiti da un agente, la cui attività invece deve essere svolta in via esclusiva a favore di società e/o di calciatori operanti nell’ambito del professionismo.

Il collegio, sotto il profilo sanzionatorio e per quanto concerne i calciatori, tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate, ritiene congruo, in ordine al secondo capo di incolpazione, irrogare le seguenti sanzioni:

- due (2) giornate di squalifica ai sig.ri g. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Taborda Da Silva Joao Pedro, i quali hanno posto in essere un solo tesseramento avvalendosi dell’intermediazione del Bianchi;

- quattro (4) giornate di squalifica al sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, in ragione della reiterazione delle condotte violative di cui al secondo capo di incolpazione;

- due (2) giornate di squalifica al sig. Buckson Gabriel, il quale, pur essendosi avvalso dell’intermediazione del sig. Bianchi per addivenire al tesseramento con due diverse società, è già stato condannato da questo Tribunale con la richiamata decisione n. 168/TFNSD per l’illecito di cui alla seconda parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento e risponde in questa sede della sola prima parte.

Si connotano per una rilevanza disciplinare ben più significativa le condotte ascritte ai legali rappresentanti delle società coinvolte ed alle società medesime, gravando su tali soggetti l’onere di verificare di volta in volta la regolarità formale e sostanziale della documentazione afferente i tesseramenti in favore delle società rappresentate, gravando altresì sugli stessi un obbligo di diligenza che nel caso di specie implicava l’accertamento della regolare iscrizione del Bianchi nel Registro degli Agenti, la conformità della sua attività alla normativa federale e, prima ancora, la conoscenza ed il rispetto della disciplina federale nella parte in cui non consente ai calciatori dilettanti di avvalersi dell’intermediazione di un agente. Per tali ragioni si ritengono congrue nei confronti dei sigg.ri Cicciari Nicola, Mandanici Pietro e Depperu Matteo nonché delle società ASD Meriense e ASD Ichnos Calcetto Sassari le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sig.ri Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, Taborda Da Silva Joao Pedro, Buckson Gabriel, relativamente al primo capo di incolpazione dell’atto di deferimento.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Taborda Da Silva Joao Pedro, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Buckson Gabriel, giornate 2 (due) di squalifica, relativamente alla sola prima parte del secondo capo di incolpazione dell’atto di deferimento, da scontare in gare ufficiali;

- per il sig. Cicciari Nicola, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Mandanici Pietro, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Depperu Matteo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Meriense, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Ichnos Calcetto Sassari, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                        Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 20 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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