F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN – SD del 23 Settembre 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Tullio Graziano nei confronti della Associazione Italiana Arbitri – Reg. Prot. 16/TFN-SD

Decisione/0045/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Roberto Proietti – Vice Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul ricorso proposto dal sig. Tullio Graziano contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA avverso la delibera del Comitato Nazionale del 1° luglio 2022, con la quale è stata decisa la “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023” ed in particolare la graduatoria con la quale sono stati promossi gli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Elite, nella parte in cui il ricorrente, seppure quarto in graduatoria, non è stato proposto/promosso in CAN 5 Elite, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con ricorso ritualmente comunicato all’AIA, il sig. Tullio Graziano ha impugnato la graduatoria citata in epigrafe lamentando: 1) disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza; 2) manifesta illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia della delibera sotto il profilo del difetto di motivazione.

A fondamento del primo motivo, riportato il testo dell’art. 38 bis delle norme di funzionamento OT AIA, il ricorrente, pur ammettendo di non possedere il requisito dell’età per aver compiuto il 41° anno alla data del 30 giugno 2022, dubita che i venticinque arbitri promossi possiedano l’età valida e ne chiede la verifica d’ufficio al Tribunale e, comunque, afferma che i venticinque promossi sono stati tutti visionati più di otto volte in violazione del requisito sub c) dell’art. 38 bis citato, con la conseguenza che anch’essi andavano esclusi per parità di trattamento e rispetto del principio di eguaglianza.

A fondamento del secondo motivo, reitera, nella sostanza, le medesime argomentazioni inoltre deducendo che, a parità di carenza dei requisiti, il Comitato avrebbe potuto valutare la posizione in graduatoria ovvero anche gli anni di esperienza.

Ciò, tanto più considerando che il requisito dell’età è stato successivamente “rimosso” per le future s.s.

L’AIA non ha prodotto controdeduzioni.

All’udienza del 15 settembre 2022, fissata dal Tribunale in esito a precedente udienza del 3 agosto 2022 nella quale era stata esaminata la richiesta di provvedimento cautelare, rigettata per carenza del danno grave e irreparabile e comunque discendete da una situazione anagrafica oggettiva costituente impedimento per la promozione alla CAN 5 Elite, sono comparsi il ricorrente assistito dall’avv. Danilo Spallino, il quale ha argomentato sui contenuti del ricorso chiedendone l’accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Come descritto nella parte in fatto, con il primo motivo il ricorrente deduce (dubitativamente per l’età; con sicura affermazione per le visionature) che anche tutti gli arbitri promossi non avevano i requisiti per esserlo, così sostanzialmente chiedendone la dismissione.

È, quindi, evidente come i venticinque arbitri avessero veste procedimentale di controparti o, quantomeno, di controinteressati che il ricorrente avrebbe dovuto chiamare nel procedimento loro comunicando il ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 3, CGS al fine di rispettare il principio del contraddittorio.

Questa mancanza rende il ricorso inammissibile.

Inoltre, vi è un secondo motivo di inammissibilità derivante dalla carenza di interesse al ricorso in capo al ricorrente.

Al riguardo, va ricordato come l’interesse ad agire giustizialmente necessita della sussistenza di una lesione attuale e concreta, e non meramente ipotetica o virtuale, della sfera giuridica del ricorrente e della effettiva utilità che al ricorrente deriverebbe dall’accoglimento del suo ricorso. In altre parole, l’interesse al ricorso necessita di un “bene della vita” attuale e concreto, non ipotetico né virtuale, che il ricorrente persegue con il ricorso stesso.

Nel caso di specie, appare evidente che non sussiste interesse al ricorso, atteso che il bene della vita che il ricorrente ha inteso perseguire con il ricorso (la sua promozione ad arbitro della CAN 5 Elite) non sarà giammai ottenibile secondo la normativa esistente al 30 giugno 2022, avendo a tale data egli già compiuto il 41° anno di età e, quindi, non possedendo il requisito richiesto dalla lettera c) dell’art 38 bis norme di funzionamento OT AIA.

Di conseguenza, neppure sussiste interesse a sindacare la promozione dei venticinque arbitri, perché dalla loro ipotetica dismissione non deriverebbe alcuna utilità per il ricorrente, il quale ha la posizione giuridica – rispetto a tale avvenuta promozione del quisque de populo.

Solo per completezza si rileva che, in ogni caso, il ricorso, ove fosse stato ammissibile – e non lo è per quanto detto – sarebbe manifestamente infondato nel merito per evidente carenza di supporto probatorio.

Quanto all’età dei venticinque arbitri promossi, il ricorrente si limita a prospettare un dubbio, richiedendo inammissibilmente al Tribunale di colmare con propri accertamenti la carenza probatoria a supporto del ricorso (peraltro di facilissimo accertamento trattandosi di età anagrafica).

Quanto alle visionature, il ricorrente si affida ad una affermazione apodittica e non supportata neppure da un principio di prova (pur essa facilmente acquisibile, magari attraverso un accesso agli atti).

Ancora più infondata, al limite della temerarietà, è la pretesa di veder modificati o integrati i requisiti richiesti dal ridetto art. 38 bis, secondo le convenienze del ricorrente.

La mancata costituzione dell’AIA non consente l’applicazione del disposto dell’art. 55, comma 1, CGS che avrebbe comportato la condanna alle spese del ricorrente, come pure avrebbe meritato per l’inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

 

Depositato in data 23 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it