FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 70/AA del 15/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERTOLINI GS MERCURY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Stefano BERTOLINI e della società GS MERCURY avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BERTOLINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società GS Mercury, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato le mansioni ed il ruolo di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel Campionato Juniores Under 19, al sig. Chiesi Simone in occasione delle gare disputate nel periodo dal 18.9.2021 al 12.6.2022, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GS MERCURY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sigg. Stefano Bertolini e Simone CHIESI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BERTOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS MERCURY;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BERTOLINI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società GS MERCURY;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it