FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 72/AA del 15/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GISMONDI GUALDARONI LIPPI PARROTTO ASD GRIFONE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 754 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Fulvio GISMONDI, Valerio GUALDARONI, Federico LIPPI e Pietro PARROTTO, e della società ASD GRIFONE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FULVIO GISMONDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSD Grifone Calcio ARL, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. Fe), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito dell’esonero dell’allenatore Federico Cernera responsabile della squadra “Under 14 Regionali Elite” della società SSD Grifone Calcio ARL, omesso di conferire la responsabilità tecnica della predetta squadra ad altro allenatore e per aver consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Valerio Gualdaroni, già tesserato per la Società SSD Grifone Calcio ARL come allenatore dell’Under 15, svolgesse il doppio ruolo di allenatore in seconda della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite”; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. Fe), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito dell’esonero dell’allenatore Federico Cernera responsabile della squadra “Under 14 Regionali Elite” della società SSD Grifone Calcio ARL, omesso di conferire la responsabilità tecnica della predetta squadra ad altro allenatore e per aver consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Pietro Parrotto, già tesserato per la Società SSD Grifone Calcio ARL come allenatore in seconda dell’Under 15, svolgesse il doppio ruolo di allenatore anche della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite”; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 23 delle N.O.I.F. e 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito che il Sig. Federico Lippi, tesserato per la Società SSD Grifone Calcio ARL in qualità di dirigente, svolgesse l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite”, pur non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

VALERIO GUALDARONI, tecnico abilitato UEFA C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore dei Giovanissimi Under 15 per la Società SSD Grifone Calcio ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. Fe), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già tesserato per la Società SSD Grifone Calcio ARL come allenatore dell’Under 15, svolto il doppio ruolo di allenatore in seconda della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite” della predetta società a seguito dell’esonero dell’allenatore Federico Cernera;

FEDERICO LIPPI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la Società SSD Grifone Calcio ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 23 delle N.O.I.F. e 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, tesserato nella stagione sportiva 2021-22 per la società SSD Grifone Calcio ARL come Dirigente Accompagnatore, svolto l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite”, non avendone titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

PIETRO PARROTTO, tecnico abilitato UEFA C, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore in seconda dei Giovanissimi Under 15 per la Società SSD Grifone Calcio ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. Fe), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già tesserato per la Società SSD Grifone Calcio ARL come allenatore in seconda dell’Under 15, svolto il doppio ruolo di allenatore anche della squadra appartenente alla categoria “Under 14 Regionali Elite” della predetta società a seguito dell’esonero dell’allenatore Federico Cernera;

ASD GRIFONE CALCIO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente sig. Fulvio Gismondi, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sporitva, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dai Sig.ri Valerio Gualdaroni, Pietro Parrotto e Federico Lippi l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio GISMONDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GRIFONE CALCIO, e dai Sig.ri Valerio GUALDARONI, Federico LIPPI e Pietro PARROTTO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per il Sig. Fulvio GISMONDI, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Valerio GUALDARONI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico LIPPI, di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Pietro PARROTTO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ASD GRIFONE CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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