FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 75/AA del 19/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MASSOCCO ACSD CAMBIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 674 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Massimo MASSOCCO, e della società ACSD CAMBIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MASSOCCO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ACSD CAMBIANO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. Ga, Gb e Gc del Regolamento del Settore Tecnico per non aver verificato i requisiti posseduti dal sig. Alessandro Padalino e di conseguenza per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Padalino Alessandro, all’epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore della squadra Esordienti della società ACSD CAMBIANO;

ACSD CAMBIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MASSOCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACSD CAMBIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo MASSOCCO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ACSD CAMBIANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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