F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 013/CSA pubblicata del 29 Settembre 2022 – Sig. Albert Gudmundsson

Decisione n. 013/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 008/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente 

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 008/CSA/2022-2023 proposto dal calciatore, Sig. Albert Gudmundsson,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 21 del 06.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.09.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi il Prof. Alberto Zangrillo, l’Avv. Mattia Grassani ed il reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Albert Gudmundsson, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 21 del 06.09.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Genoa/Parma del 03.09.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.”.

L’odierno reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara anche con irrogazione, in luogo della terza giornata di squalifica, di una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.

La difesa del Sig. Albert Gudmundsson ritiene la sanzione irrogata eccessivamente afflittiva, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze quali, la poca conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore, di nazionalità islandese, che può aver determinato una incomprensione con il Direttore di gara, in occasione della richiesta di spiegazioni in merito alla comminata espulsione.

Sempre a detta di parte reclamante, si sarebbe trattato di un’unica espressione di dissenso, rilevante sul piano disciplinare, ma che non aveva alcuna reale volontà ingiuriosa, tanto che il calciatore si è allontanato immediatamente dal terreno di gioco, rammaricato, senza dar seguito alla protesta con gesti ed altri comportamenti plateali.

Al termine della gara, il Sig. Albert Gudmundsson si è scusato con l’allenatore e con i compagni di squadra per il comportamento tenuto nella circostanza ed ha chiesto al team manager di potersi recare presso lo spogliatoio dell’arbitro per porgere le sue scuse per quanto accaduto.

A quel punto, anche in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana, ha chiesto al compagno di squadra, Milan Badelj, capitano, di provvedere in sua vece a formalizzare le proprie scuse all’arbitro.

Il calciatore Milan Badelj, accompagnato dal team manager, Christian Vecchia, si è quindi recato presso lo spogliatoio del Direttore di gara, al quale ha rivolto le scuse della società e del calciatore per quanto avvenuto.

Parte reclamante, sulla scorta di quanto sopra, evidenzia che prima dell’episodio in discussione ed a far tempo dal suo arrivo in Italia, risalente al gennaio 2022, il calciatore è stato oggetto di tre sole ammonizioni, tutte per falli di gioco e mai per comportamenti scorretti nei confronti degli ufficiali di gara e che, inoltre, nelle ultime dieci stagioni sportive ha ricevuto solo due espulsioni nei campionati esteri. Alla luce di questo parte reclamante chiede, in questa sede, disporsi l’attenuazione della pena comminata dal Giudice Sportivo nella misura precisata nel ricorso introduttivo.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 settembre 2022, sono comparsi Il Prof. Alberto Zangrillo, Presidente della società Genoa, il reclamante, Sig. Albert Gudmundsson, assistito dall’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

L’espressione ingiuriosa rivolta dal calciatore all’indirizzo dell’arbitro, di cui al referto, non è contestata dalla difesa e, pertanto, si tratta di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata, rispetto alla gravità delle offese rivolte dal calciatore al direttore di gara.

Questa Corte ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, in quanto l’espressione formulata nei confronti del direttore di gara, da parte del tesserato della società Genoa, non può essere ritenuta meramente irrispettosa, perché lede la dignità dell’arbitro, sia sul piano della sua moralità, sia sul piano della sua professionalità.

Pur tuttavia questo Collegio ritiene che la pena irrogata dal Giudice Sportivo possa essere attenuata ai sensi dell’art. 13, comma 2, del C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.”. Ne caso che ci riguarda, anche alla stregua dei precedenti di questa Corte, deve essere valutato il comportamento processuale tenuto dalla difesa del calciatore ed il suo sincero pentimento, esternato nell’immediatezza dell’evento e dinanzi a questo Collegio ove, il Sig. Gudmundsson ha riconosciuto espressamente il proprio errore porgendo nuovamente le sue scuse per l’accaduto.

 Inoltre, deve essere anche valutata un’ulteriore circostanza, ovvero l’assenza di specifici precedenti disciplinari a suo carico nella scorsa stagione sportiva ed in quella attuale, così come nelle ultime dieci stagioni sportive, disputate in campionati esteri, ove il calciatore ha ricevuto due sole espulsioni e questo a dimostrazione della sua correttezza. Quanto precede si presta ad essere favorevolmente valutato ai fini di una attenuazione della sanzione oggetto del presente giudizio.

Questa Corte, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che una giornata di squalifica attiene all’espulsione per doppia ammonizione, ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a due giornate effettive di gara, commutando la terza giornata di squalifica in ammenda di € 10.000,00, ex art. 13, comma 2, C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                   Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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