F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 012/CSA pubblicata del 29 Settembre 2022 – A.C.R. Messina S.r.l.

Decisione n. 012/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 006/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente 

Francesca Mite - Componente (relatore) 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 006/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C.R. Messina S.r.l. in data

11.09.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 10/DIV del 06.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza. il giorno 22.09.2022, l’Avv. Francesca Mite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.C.R. Messina S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 25 novembre 2022, inflitta al Sig. Pietro Sciotto, in esito alla gara Messina– Crotone, disputata in data 04.09.2022, dal Giudice sportivo della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il dirigente: 

A) per avere tenuto un comportamento non corretto facendo ingresso, al 31°minuto circa del primo tempo, sul terreno di gioco senza essere iscritto in distinta;

B) per avere tenuto, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi e all'interno di essi, una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e della squadra arbitrale ed una pluralità di condotte gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, dell'assistente n. 1 e del IV ufficiale, concretizzatesi in un contatto fisico:

1 - proferendo frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale e rallentandone l'accesso negli spogliatoi;

2 - gesticolando nei confronti dell'arbitro, agitando la mano vicino al viso dello stesso e strattonandolo per un braccio, senza procurargli alcun danno e\o dolore, così rallentandone l'accesso allo spogliatoio di pertinenza;

3 - tentando di entrare nello spogliatoio degli arbitri spingendo, nell'occasione, l’assistente arbitrale, senza provocargli dolore;

4 - urlando nei confronti del IV ufficiale frasi irrispettose e ingiuriose e strattonandolo per un braccio, senza procurargli dolore”.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a),

b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione”. Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.

A sostegno del reclamo diretto ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, la reclamante sottolinea l’intervenuto pentimento del dirigente la cui condotta, negli anni di presidenza della società, è sempre stata improntata al rispetto delle regole e dei valori sportivi.

La reclamante ritiene che detta circostanza, unitamente al fatto che il sig. Pietro Sciotto «non cerca scuse o alibi; riconosce di avere sbagliato», possa essere adeguatamente valorizzata da questa Corte ai fini della rideterminazione e del contenimento della squalifica.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 22.09.2022, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, pur prendendo atto del pentimento del Presidente, atteso l’espresso riferimento del provvedimento del G.S. alle circostanze attenuanti, ritiene non potersi procedere ad ulteriore riduzione della sanzione. Complessivamente, dunque, considerata la condotta in esame, la sanzione della inibizione a tutto il 25.11.2022 inflitta al Sig. Pietro Sciotto appare del tutto congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                      Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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