F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN – SD del 29 Settembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4137/687f21-22/GC/GR/ff del 25 agosto 2022 nei confronti del sig. Antinucci Marco + altri – Reg. Prot. 40/TFN-SD

Decisione/0048/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4137/687pf2122/GC/GR/ff del 25 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Antinucci Marco, Bianchi Angelo, Olivieri Marco, Di Pietrantonio Mirko e delle società ASD Popoli Calcio e ASD Rosciano Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale con provvedimento del 23 agosto 2022 n. Prot. 4137/687pf21-22/GC/GR/ff ha deferito innanzi a Codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

“1) sig. Antinucci Marco, allenatore UEFA B - cod. 58.092, all’epoca dei fatti svolgente le funzioni di allenatore in un primo momento per la società ASD Popoli Calcio, successivamente per la società ASD Rosciano Calcio, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore per la società ASD Popoli Calcio benché privo sia di valido tesseramento sia di regolare tesserino per la corrente stagione;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore di fatto, benché privo sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD Rosciano Calcio in qualità di calciatore) sia di regolare tesserino per la corrente stagione, per la società ASD Rosciano Calcio nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la ASD Popoli Calcio pur non essendo tesserato per quest’ultima società;

2) sig. Bianchi Angelo, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Popoli Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Antinucci Marco, all’epoca dei fatti allenatore privo di regolare tesserino per la corrente stagione, di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore della società ASD Popoli Calcio, in mancanza di valido tesseramento;

3) sig. Olivieri Marco, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Rosciano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Antinucci Marco, all’epoca dei fatti allenatore privo sia di regolare tesserino per la corrente stagione sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD Rosciano Calcio in qualità di calciatore), di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore di fatto per la società ASD Rosciano Calcio nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la ASD Popoli Calcio pur non essendo tesserato per quest’ultima società;

4) sig. Di Pietrantonio Mirko, all’epoca dei fatti allenatore della società ASD Rosciano Calcio, per rispondere violazione della dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore della società ASD Rosciano Calcio al Sig. Antinucci Marco, soggetto privo sia di regolare tesserino per la corrente stagione sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD Rosciano Calcio in qualità di calciatore);

5) società ASD Popoli Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente sig. Bianchi Angelo, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dal sig. Antinucci Marco l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS;

6) società ASD Rosciano Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente sig. Olivieri Marco, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, nei cui confronti o nel cui interesse della predetta società era espletata dai sig.ri Antinucci Marco e Di Pietrantonio Mirko l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS”.

La fase predibattimentale

I deferiti non si costituivano.

Il dibattimento

In sede di discussione compariva esclusivamente l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, che si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Antinucci Marco, mesi 10 (dieci) di squalifica;

- per il sig. Bianchi Angelo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Olivieri Marco, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per il sig. Di Pietrantonio Mirko, mesi 6 (sei) squalifica;

- per la società ASD Popoli Calcio, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;

- per la società ASD Rosciano Calcio, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

La decisione

Il deferimento de qua ha ad oggetto due condotte contestate a soggetti e società diverse che si sostanziano nell’aver il deferito sig. Antinucci Marco svolto nella stagione sportiva 2021-2022, prima l’attività di allenatore per la società ASD Popoli Calcio benché privo sia di valido tesseramento, sia di regolare tesserino per la corrente stagione, benché allenatore UEFA B – cod. 58.092, e successivamente, l’attività di allenatore di fatto, benché privo sia di valido tesseramento (essendo tesserato per in qualità di calciatore), sia di regolare tesserino per la corrente stagione, per la società ASD Rosciano Calcio.

Entrambe le circostanze sono state confermate nel corso delle audizioni dai deferiti e dagli altri soggetti ascoltati. In particolare, il sig. Antinucci Marco, nel corso dell’audizione, ha ammesso di aver allenato l’ASD Popoli Calcio fino a dicembre 2021, in assenza di valido tesseramento, e di aver allenato in alcune gare svoltesi a partire da febbraio 2022 l’ASD Rosciano Calcio in sostituzione di Di Pietrantonio Mirko, nonostante fosse tesserato come calciatore.

Il Presidente dell’ASD Popoli Calcio, sig. Bianchi Angelo, ha affermato che il sig. Antinucci Marco ha allenato la squadra fino al 12.12.2021 privo di regolare tesseramento.

Anche il Presidente e l’allenatore dell’ASD Rosciano Calcio, sig.ri Olivieri Marco e Di Pietrantonio Mirko, hanno ammesso che il sig. Antinucci Marco ha svolto le mansioni di allenatore in alcune partite, seppur hanno dichiarato entrambi di non essere a conoscenza dell’attività svolta da questo ultimo nella medesima stagione in favore dell’ASD Popoli Calcio.

Del resto, la circostanza che il sig. Antinucci Marco abbia svolto le mansioni di allenatore dell’ASD Popoli Calcio in assenza di tesseramento emerge per tabulas dallo storico, F4, del sig. Antinucci Marco e dalle distinte gara depositati dalla Procura Federale, mentre le ulteriori condotte contestate relative allo svolgimento delle funzioni di allenatore dell’ASD Rosciano Calcio sono state direttamente verificate da un collaboratore della Procura nel corso della gara Manoppello-Rosciano del 30.4.2022.

Il deferimento nei confronti dei sig. Antinucci Marco, Bianchi Angelo e Di Pietrantonio Mirko risulta, dunque, fondato, in quanto i medesimi hanno partecipato direttamente o comunque consentito le condotte violative delle disposizioni e dei principi dell’ordinamento federale.

Conseguentemente l’ASD Rosciano Calcio risponde a titolo di responsabilità diretta per l’operato del Presidente e a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del sig. Antinucci Marco.

Diversa è la posizione del sig. Olivieri Marco al quale la Procura federale ha contestato esclusivamente di aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Antinucci Marco “di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore di fatto per la società ASD Rosciano Calcio nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la ASD Popoli Calcio pur non essendo tesserato per quest’ultima società”.

In assenza di tesseramento, infatti, il Presidente dell’ASD Rosciano Calcio non poteva avere immediata contezza del precedente tesseramento. Né la procura ha dedotto (o dimostrato) che il sig. Olivieri Marco sia venuto a conoscenza dell’attività precedentemente svolta dal tesserato nella medesima stagione.

Appare evidente, dunque, che la condotta contestata, alla luce della documentazione agli atti, non può essere imputata al sig. Olivieri Marco.

Ne consegue che la Società ASD Popoli Calcio risponde esclusivamente per la responsabilità oggettiva per l’attività dei sig.ri Antinucci Marco e Di Pietrantonio Mirko.

Il Collegio condivide le sanzioni disciplinari chieste dalla Procura Federale nei confronti del sig. Antinucci Marco.

Per quanto concerne invece la posizione del sig. Bianchi Angelo la sanzione richiesta appare eccessiva in quanto non tiene conto della circostanza che il deferito ha dichiarato di aver invitato il tecnico a regolarizzare il tesseramento e di aver interrotto il rapporto proprio in virtù della volontà di non regolarizzare la posizione. Si ritiene, dunque, di dover ridurre di un terzo la sanzione richiesta dalla procura.

Analogamente eccessiva appare la sanzione richiesta nei confronti del sig. Di Pietrantonio Mirko, stante il ruolo societario del medesimo. Si ritiene, dunque, di dover ridurre della metà la sanzione richiesta dalla procura.

Da ultimo, per quanto concerne le società appare congrua, anche alla luce delle condotte poste in essere dai deferiti, l’applicazione per entrambe di un’ammenda pari a euro 500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Olivieri Marco. Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antinucci Marco, mesi 10 (dieci) di squalifica;

- per il sig. Bianchi Angelo, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Di Pietrantonio Mirko, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per la società ASD Popoli Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Rosciano Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                          Carlo Sica

 

Depositato il 29 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it