Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 18/TFN-SVE del 5 Dicembre 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 130 del 3 novembre 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. c), CGS proposto dal sig. R.B. (Collaboratore della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis del Regolamento della LND - matr. 907613405) nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941)
Massima: Accolto il ricorso proposto dal Collaboratore della Gestione Sportiva della Società in forza di apposito accordo economico ex art. 94-quater NOIF e per l’effetto riformata la decisione della CAE che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, stante l’allegazione di una copia dell’accordo economico priva dell’attestazione di avvenuto deposito (adempimento ritenuto necessario ai sensi dell’art. 28, comma 3, secondo periodo, del Regolamento LND) con condanna della società al pagamento della somma di € 3.600,00 come richiesta a saldo di quanto dovuto…Risultava infatti depositato un documento – ricevuto il 23 giugno 2022 dal Dipartimento Interregionale della LND – sprovvisto del timbro di deposito. A tale esito la CAE giungeva sull’assunto che “non possa ritenersi sufficiente – per considerare rispettato il requisito della “attestazione” – il deposito della corrispondenza con la LND/Dipartimento Interregionale e ciò in quanto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del fatto che l’accordo allegato al ricorso introduttivo – privo del timbro – fosse il medesimo che gli era stato trasmesso il 23 giugno dalla LND (i.e. il file denominato 20220623140735787.pdf)”…..In data 23 giugno 2022, il sig. B. – per il tramite del suo legale – presentava formale istanza volta a richiedere al Dipartimento Interregionale della LND (hic inde anche “Dipartimento Interregionale”) se l’Accordo Economico in questione fosse stato effettivamente depositato “e, in tal caso, di riceverne copia ‘depositata’”. In pari data, gli uffici del Dipartimento Interregionale fornivano riscontro alla richiesta, trasmettendo via mail copia dell’accordo economico senza che lo stesso recasse alcun timbro. Data l’imminente scadenza del termine previsto per radicare l’azione innanzi alla CAE, il ricorrente produceva, come attestazione dell’avvenuto deposito, l’intera corrispondenza intercorsa con il Dipartimento Interregionale, considerata self explanatory, in quanto proveniente dal solo ente competente alla ricezione del deposito dei contratti. A termini già spirati (e a ricorso già presentato), il sig. B., in data 4 luglio 2022, tornava a interessare della questione il Dipartimento Interregionale, chiedendo, sempre via mail, copia dell’accordo economico con il relativo timbro di ‘depositato’. Nella stessa data, il Dipartimento rispondeva sostenendo che “la documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento” fosse “già stata inviata in data 23/06”. La normativa di riferimento ai fini della risoluzione della controversia è rappresentata dall’art. 28, comma 3 del Regolamento LND, ai sensi del quale “Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”. Non vi è dubbio che il timbro di deposito rappresenti il più immediato strumento di attestazione dell’avvenuto deposito, comprovando inequivocabilmente la ricezione del documento da parte dell’ente competente. Tuttavia, considerare detto ‘timbro’ come l’unico elemento idoneo a comprovare con certezza l’attestazione del deposito, oltre a non risultare dalla lettera dell’art. 28 Reg. LND, è frutto di un’interpretazione eccessivamente rigida e formalistica, idonea a causare una non ragionevole delimitazione del perimetro di azione riconosciuto a società/calciatori/Collaboratori della Gestione Sportiva, e dunque, di riflesso, una compressione sproporzionata del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma in questione è, in effetti, esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla CAE siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l’attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche. Un’interpretazione oltremodo rigorosa come quella accreditata dalla CAE che si spinge a subordinare l’instaurazione del procedimento in esame alla produzione in giudizio di un accordo economico munito di apposito ‘timbro di deposito’ comporterebbe la preminenza di un criterio meramente formale – non espressamente richiesto dalla lettera della disposizione de qua – rispetto ad elementi di natura sostanziale. E ciò risulterebbe oltre tutto disarmonico rispetto all’indirizzo a cui questo TFN ormai da tempo aderisce in forza del quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (da ultimo, decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022 in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport) e, conseguentemente, occorre interpretare le norme di rito nel senso di escludere un ingiustificato aggravio di oneri in capo alla parte ricorrente. In altre parole, a rilevare non deve essere la tipologia dell’attestazione, bensì la certezza del deposito dell’accordo. Su queste basi, il requisito dell’attestazione previsto dall’art. 28, comma 3 del Regolamento LND può dirsi soddisfatto ogniqualvolta vi sia espressa conferma del deposito degli accordi economici da parte dell’unico organo – il Dipartimento Interregionale – competente a riceverli, non potendosi imputare alla parte ricorrente l’eventuale assenza del ‘timbro’ di deposito nei documenti trasmessi dal Dipartimento. Eventuali omissioni del Dipartimento nell’apporre il timbro sui documenti ricevuti in deposito non possono essere imputati, tanto da risolversi in cause di inammissibilità, al ricorrente, sul quale grava, invece, l’onere di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall’organo preposto la copia dell’accordo economico già depositato. Nel caso di specie, come esposto in narrativa, il ricorrente si è tempestivamente attivato per ottemperare all’adempimento previsto dall’art. 28, co. 3 del Regolamento LND e ha prodotto in giudizio la copia dell’accordo economico fornita, priva dell’apposito timbro, dal Dipartimento Interregionale. Non solo. Il ricorrente ha provato a rimediare alla mancanza del timbro inviando pure una seconda comunicazione al Dipartimento Interregionale e ricevendo quale risposta l’asserita esaustività del precedente documento. Del resto, il Dipartimento Interregionale non avrebbe mai potuto offrire riscontro all’istanza del Collaboratore della Gestione Sportiva del 23 giugno 2022 se l’accordo economico non fosse stato previamente depositato. In definitiva, la provenienza della copia dell’accordo economico, nonché la natura del documento prodotto – in formato non modificabile e recante le sottoscrizioni e il timbro della Società – devono essere considerate condizioni sufficienti a dimostrare l’avvenuto deposito del titolo per il cui riconoscimento l’odierno ricorrente ha agito.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 12/TFN-SVE del 22 Settembre 2022
Decisione Impugnata: Avverso la decisione Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile pubblicata sul C.U. n. 12/DCF del 4 agosto 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 94 quinquies, comma 11, NOIF e 91, comma 4, CGS proposto dalla società SSD A RL Napoli Femminile (matr. 935452) contro il sig. G.D. (coll. 1° squadra n. il 27.09.1994 matr. 135.029)
Massima: Confermata la decisione della CAE Femminile che ha condannato la società al pagamento in favore del Collaboratore Tecnico della somma di € 7.800,00 quale residuo previsto dall’accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2021/2022. L’art. 7 dell’Accordo prevede espressamente che la somma concordata, così come l’eventuale indennità per la durata pluriennale dell’accordo, “dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell’Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell’inizio del campionato, venga tesserato per altra Società”. Con tale atto le parti hanno, quindi, regolamentato i profili economici del rapporto negoziale instaurato di talchè solo l’Accordo Economico stipulato costituisce unico atto rilevante per comprovare la reale ed effettiva portata dei termini del rapporto contrattuale la cui efficacia non è stata subordinata ad alcuna condizione ovvero a clausola risolutiva. A Nulla rileva la richiesta risoluzione per giusta causa dell’accordo economico comunicata in data 15.11.2021 per la inadempienza riscontrabile nel non avere il medesimo, nonostante l’impegno assunto, frequentato il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico per l’abilitazione a “preparatore atletico” e che, a detta della Società, ha avuto luogo dal 15 novembre al 23 dicembre 2021. Invero nessuna contestazione è stata mossa al sig. …. in ordine all’adempimento delle mansioni affidate con l’Accordo Economico dell’11 agosto 2021: la Società ha ritenuto, infatti, di risolvere il rapporto per il solo fatto che, ritenendo che il corso indetto ad ottobre 2021 fosse il primo ed unico valido per conseguire l’abilitazione a preparatore atletico, la mancata ammissione del …. a tale corso abbia costituito una grave inadempienza. Senonché, per le ragioni sopra esposte, nessuna grave inadempienza può essere imputata al sig. Giacomo Dani che, nel rispetto degli impegni assunti e della normativa di riferimento, ha provveduto a conseguire la qualifica di Collaboratore Tecnico nel corso della stagione sportiva 2021/2022.