Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 26 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre - Reg. Prot. 9/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità per la mancata individuazione delle norme di legge fondanti i motivi di gravame formulata dalla LNP Serie A….Invero, il ricorso individua, con sufficiente grado di intellegibilità, le norme che fondano le censure (ben potendo, peraltro, le disposizioni contenute in un Dpcm – che presuppongono norme primarie attributive del potere – integrare il contenuto di dettaglio dei motivi di doglianza); e, in ogni caso, un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme inciderebbe sul principio di cui all’art. 6 CEDU (si veda, da ultima, la pronuncia Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 ottobre 2021, Succi e al. v. Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). Non risulta, dunque, essere stato violato il dettato dell’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva Figc, che, nel fare riferimento alla “legge”, non può non includere – in un’ottica compatibile con le prerogative difensive della parte lesa – anche gli atti amministrativi, che, per loro natura, implicano una legge previa.

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