Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0021/TFN - SD del 29 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorso del FC Crotone - Reg. Prot. 252/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi in quanto l’azione del ricorrente specifica in modo esaustivo gli elementi e l’oggetto del contendere, così come le domande articolate. Sul punto è opportuno precisare che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, producendosi l’inammissibilità quando, all’esito del predetto scrutinio, il petitum risulti incerto o del tutto mancante. “Quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l’oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto” (Corte Federale d’Appello n. 132/CFA/2023-2024/E). in definitiva il ricorso della FC Crotone, secondo i criteri appena esposti, risulta del tutto comprensibile e dunque ammissibile, tanto che tutte le controparti costituite hanno potuto articolare le loro difese.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 26 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre - Reg. Prot. 9/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità per la mancata individuazione delle norme di legge fondanti i motivi di gravame formulata dalla LNP Serie A….Invero, il ricorso individua, con sufficiente grado di intellegibilità, le norme che fondano le censure (ben potendo, peraltro, le disposizioni contenute in un Dpcm – che presuppongono norme primarie attributive del potere – integrare il contenuto di dettaglio dei motivi di doglianza); e, in ogni caso, un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme inciderebbe sul principio di cui all’art. 6 CEDU (si veda, da ultima, la pronuncia Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 ottobre 2021, Succi e al. v. Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). Non risulta, dunque, essere stato violato il dettato dell’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva Figc, che, nel fare riferimento alla “legge”, non può non includere – in un’ottica compatibile con le prerogative difensive della parte lesa – anche gli atti amministrativi, che, per loro natura, implicano una legge previa.

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