F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN – SD del 3 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3539/576pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Rocco Arena e Carmelo Santoro – Reg. Prot. 33/TFN-SD

Decisione/0050/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0033/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3539/576pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti del sig. Arena Rocco e del sig. Santoro Carmelo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) il sig. Arena Rocco all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL FC Messina, per le violazioni di cui:

- all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 93 e 94 ter delle NOIF, per avere:

a) omesso di redigere per iscritto, secondo gli appositi moduli previsti dalla normativa federale nonché di depositare all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, l'accordo economico verbale a titolo di rimborso spese di euro 1.000,00 concordato con il calciatore sig. Francesco Pietro Marone a latere di quello stipulato preventivamente all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 avente ad oggetto la somma a titolo di compensi per euro 9.000,00 annui;

b) nella sua qualità, consentito e non impedito al sig. Santoro Carmelo quale Amministratore Delegato della società FC Messina, di porre in essere le suddette omissioni;

- all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di presentarsi dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo ostativo;

2) il sig. Santoro Carmelo all’epoca dei fatti Amministratore Delegato, munito di poteri di firma e di rappresentanza, della società SSD ARL FC Messina, per le violazioni di cui:

- all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 93 e 94 ter delle NOIF, per aver omesso di redigere per iscritto, secondo gli appositi moduli previsti dalla normativa federale nonché di depositare all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, l'accordo economico verbale a titolo di rimborso spese di euro 1.000,00 concordato con il calciatore sig. Francesco Pietro Marone a latere di quello stipulato preventivamente all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 avente ad oggetto la somma a titolo di compensi per euro 9.000,00 annui.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla nota-segnalazione della CAE /LND del 24.2.2022 - prot. PF n. 6324 di pari data, con relativa decisione di pari data, con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine al presunto accordo economico a latere intercorso tra il calciatore sig. Marone Francesco Pietro e la società FC Messina SSD ARL avente ad oggetto l'ulteriore somma di euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese.

In particolare con la decisione sopra citata, la Commissione, richiamando la disposizione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF secondo cui “gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato”, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

In data 6 luglio 2022, a seguito della segnalazione ricevuta e conclusa la fase istruttoria, la Procura Federale ha notificato agli interessati la rituale comunicazione di conclusione delle indagini, in quanto dall’attività di indagine, ed in particolare, dall’audizione del vicepresidente della SSD ARL FC Messina, sig. Santi Cosenza, era emerso che tra quest’ultima e il calciatore Francesco Pietro Marone sarebbe intervenuto un accordo “verbale” avente ad oggetto un ulteriore rimborso spese di euro 1.000,00. In data 17 agosto 2022 la Procura Federale ha provveduto alla notifica a mezzo raccomandata del deferimento agli interessati, per le seguenti violazioni come sopra indicate.

In ordine alla posizione della società SSD ARL FC Messina, la Procura ha proceduto, con separato atto, condiviso dalla Procura Generale dello Sport, all'intendimento di archiviazione alla luce del C.U. n.155/A del 31.1.2022, con il quale è stata disposta la revoca dell'affiliazione della predetta società dalla FIGC.

In data 26 agosto 2022, il Tribunale ha notificato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza del giorno 22 settembre 2022, ore 10:30.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato per l’udienza del 22.09.2022.

Rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, ha preso la parola l’avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. Arena Rocco, mesi 9 (nove) di inibizione; - per il sig. Santoro Carmelo, mesi 6 (sei) di inibizione. Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

1. Il Collegio ritiene che sul primo capo di incolpazione nei confronti del sig. Arena Rocco, non vi sia prova della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, né in via autonoma né in relazione a quanto disposto dagli artt. 93 e 94 ter delle NOIF, per avere omesso di redigere per iscritto, secondo gli appositi moduli previsti dalla normativa federale nonché di depositare all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, il presunto accordo economico verbale a titolo di rimborso spese di euro 1.000,00 che sarebbe stato concordato con il calciatore sig. Francesco Pietro Marone a latere di quello stipulato preventivamente all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, avente ad oggetto la somma a titolo di compensi per euro 9.000,00 annui.

Ciò in quanto nell’audizione del 29.04.2022 il sig. Santoro Carmelo, all'epoca dei fatti Amministratore delegato della prefata società sportiva, relativamente al presunto "rimborso spese" di euro 1.000,00 rivendicato dal calciatore, ha dichiarato: "tutti i contratti economici dei calciatori sono stati da me sottoscritti dopo che il direttore sportivo, Marco Rizzieri, aveva definito le diverse trattative. In relazione alla posizione di Marane escludo che sussistano scritture integrative rispetto a quella depositata e che siano stati concordati compensi/rimborsi spese rispetto a quelli contrattualizzati. Preciso che il Dott. Arena riveste tuttora la carica di Presidente del CA. ma, come detto, tutti i contratti sono stati da me sottoscritti. Solo il sottoscritto poteva impegnare la società da un punto di vista economico. Riconosco il documento che in questa sede mi viene mostrato e che rappresenta l'accordo economico che ho sottoscritto con il Marane Francesco. Il compenso concordato era di euro 9.000 e come detto non abbiamo sottoscritto altri accordi e concordato altre somme eccedenti tale importo".

Dello stesso tenore la dichiarazione del sig. Marco Rizzieri, all’epoca dei fatti Direttore sportivo, il quale, confermando di essere personalmente intervenuto nella trattativa con il calciatore per l'accordo economico nella misura di euro 9000,00, ha testualmente dichiarato: "sono stato tesserato per la SSD FC Messina nella stagione sportiva 2020-21. Ero presente alla sottoscrizione del contratto economico sottoscritto dalla società con il calciatore Marane Francesco, concordandone preliminarmente gli accordi con il suo procuratore, avv. Sorintano Daniele. Non ricordo l'esatta cifra del compenso concordato per le prestazioni sportive, ma credo sia stata di 9.000/10.000 euro. In merito ad eventuali compensi a titolo di rimborso spese, dichiaro di non aver preso con il calciatore Marane alcun accordo che prevedesse tale possibilità. ".

Al contrario, le dichiarazioni del calciatore Marone e del sig. Cosenza, all’epoca dei fatti Vice Presidente della “SSDARL Messina Club”, risultano in parte contraddittorie e non sufficienti a ritenere sussistente il presunto accordo economico di 1.000,00 a titolo di “rimborso spese”.

In particolare, mentre il Vice Presidente Santi afferma che “Relativamente al contratto sottoscritto con il calciatore Marane, a cui ero presente unitamente al direttore sportivo Marco Rizzieri, ricordo della pattuizione con lo stesso, avallata dalla società, dell'ulteriore somma di euro 1000,00 corrisposta da quest'ultima a titolo di spese documentate ed autorizzate (benzina o eventuali affitti di locazione). Detto ammontare non figura inserito nell'accordo economico in quanto intervenuto successivamente alla sottoscrizione dello stesso accordo economico” e quindi afferma che l’avvallo da parte della società sarebbe intervenuto successivamente a fronte della dimostrazione delle spese documentate, il calciatore invece afferma che l’accordo sarebbe intervenuto anche prima della firma del contratto.

Anzi, lo stesso calciatore nelle sue dichiarazioni si contraddice affermando dapprima che “ ho sottoscritto il contratto con la società Messina alla presenza dell'Amministratore, avv. Santoro e del vice presidente, Santi Cosenza, con cui avevo, prima della sottoscrizione, condiviso le clausole dello stesso (…). Ho richiesto la somma di euro 1000,00 a titolo di rimborso spese, non prevista nell'accordo economico sottoscritto, perché concordata con il DS Rizzieri al momento del mio arrivo a Messina nel luglio del 2000”, per poi affermare, al contrario, che “difronte all'evidenza che avrei dovuto anticiparne io le spese, raggiunsi con il Direttore l'accordo verbale, non previsto nell'accordo economico, di detto rimborso, mai onorato dalla società”.

Pertanto, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il proscioglimento del sig. Arena Rocco per il primo capo di incolpazione per non essere incorso nella violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 93 e 94 ter delle NOIF.

2) Per il secondo capo di incolpazione nei confronti del sig. Arena, il Collegio ritiene invece sussistere la responsabilità dello stesso per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall'art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero per aver omesso di presentarsi dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo ostativo. Per tale motivo il Collegio ritiene doversi applicare la sanzione della inibizione di mesi (due) relativamente al secondo capo di incolpazione.

3) Per gli stessi motivi indicati al punto 1) delle motivazioni, il Collegio ritiene di prosciogliere il sig. Santoro Carmelo all’epoca dei fatti Amministratore Delegato, munito di poteri di firma e di rappresentanza, della società SSD ARL FC Messina, in quanto non sussistono i presupposti per ritenere violato l'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 93 e 94 ter delle NOIF. Dal tenore delle sopra indicate audizioni, infatti, non vi è prova, secondo il Collegio, che sia stata concordata e definita la somma di 1.000,00 a titolo di rimborso spese e pertanto non può ritenersi responsabile il sig. Santoro per aver omesso di redigere per iscritto il presunto accordo, con i consequenziali adempimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Arena Rocco relativamente al primo capo di incolpazione e il sig. Santoro Carmelo.

Irroga al sig. Arena Rocco la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) relativamente al secondo capo di incolpazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 3 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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