F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 015/CSA pubblicata del 4 Ottobre 2022 – Sig. Fabio Quagliarella
Decisione n. 015/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 011/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Daniele Cantini – Componente
Andrea Lepore – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 011/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Fabio Quagliarella in data 17.09.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 48 del 13.09.2022;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.09.2022, il prof. Avv. Andrea Lepore e udito l’Avv. Vittorio Rigo, in rappresentanza del reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 17 settembre 2022, il sig. Fabio Quagliarella ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.u. n. 48 del 13 settembre 2022, mediante la quale gli veniva irrogata ammenda di € 5.000,00 «per avere, al termine della gara, proferito ad altra voce una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale».
Il reclamante, pur consapevole del privilegio attribuito al referto di gara e agli atti di gara tra cui vanno annoverati i rapporti dei collaboratori della Procura federale (art. 61, comma 1, C.G.S.), rileva l’eccesiva gravosità e sproporzionalità della sanzione comminata in primo grado ai suoi danni.
Contesta in primo luogo che l’infrazione addebitata sia presente soltanto nella Sezione 1 della relazione dei collaboratori della Procura federale e che tale comportamento non trovi riscontro alcuno nel rapporto degli Ufficiali di gara.
Aggiunge inoltre che la presunta “frase irrispettosa” che avrebbe proferito “ad alta voce”, nel passare dinanzi alla porta dello spogliatoio arbitrale, non era stata udita né dal signor Fabbri, né dai suoi assistenti, né da altro Collaboratore della Procura Federale, che si trovava sempre nella medesima zona degli spogliatoi. In ragione di ciò, sostiene che la condotta imputata sarebbe priva dell’offensività necessaria per potere configurare la fattispecie di cui all’art. 36 C.G.S.
Chiede che siano comunque applicate le circostanze attenuanti generiche.
Conclude domandando, in via principale, di revocare e/o annullare la sanzione dell’ammenda; in subordine, di ridurre l’ammenda comminata nella misura ritenuta di giustizia.
Il reclamo è stato, dunque, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Va rammentato, in primo luogo, quanto dispone il prefato art. 61, comma 1, C.G.S.: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale» (in tema, cfr. giurisprudenza consolidata; ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno
2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA). Di là da quanto percepito dall’arbitro dunque, fa piena prova ciò che è stato ravvisato dal Collaboratore della Procura federale, posto che, tra l’altro, l’espressione irrispettosa riportata nella relazione è riferita nel suo tenore in maniera limitata al direttore di gara, quanto, piuttosto, all’intera classe arbitrale e ai suoi vertici.
Il comportamento del calciatore, di là da qualsiasi circostanza, è dunque senza dubbio da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (in merito alla distinzione tra condotte ingiuriose e irriguardose, v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., in Com. uff. n. 114/CSA del 15 aprile 2016).
Il comportamento tenuto dal Quagliarella va pertanto stigmatizzato. Il tesserato, nonostante la concitazione del momento, ha il dovere di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti della categoria arbitrale (ex art. 4 C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose condotte costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dell’esperienza del calciatore in questione (in questa direzione, ex plurimis, cfr. Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 2 maggio 2022, dec. n. 271).
Questa Corte ritiene pertanto che la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia congrua.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce