F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN – SD del 4 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2624 /753pf20-21/GC/blp del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. Setti Maurizio e della società Hellas Verona Football Club Spa – Reg. Prot. 46/TFN-SD
Decisione/0052/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Giordano – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2624 /753pf20-21/GC/blp del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. Setti Maurizio e della società Hellas Verona Football Club Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 20 ottobre 2021 la Procura Federale ha deferito il sig. Setti Maurizio e la Società Hellas Verona Football Club SpA per aver – riportando testualmente quanto indicato nell’atto di deferimento:
- il sig. Setti Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore della società Hellas Verona Football Club SpA (carica e duplice qualità ricoperte tramite lo schermo di persone giuridiche per essere quest’ultima società interamente partecipata da Star Ball Srl di cui il Setti era, parimenti, amministratore unico e amministrata attraverso la Seven 23 Srl società anch’essa gestita dal Setti per esserne costui il legale rappresentante) della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, stesso codice e all’art. 84 NOIF con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e i) del CGS per aver, abusando del proprio ruolo e della propria carica di Amministratore di Hellas Verona Football Club SpA e in concorso con soggetti Procura Federale non appartenenti all’ordinamento federale: i) sottratto dalle disponibilità finanziarie di Hellas Verona Football Club SpA la somma di € 6.500.000,00 appostata in bilancio (per un importo nominale di € 6.515.307,00) come “riserva in conto capitale” e/o “riserva in conto futuro aumento di capitale”, disponendone, nel contempo, l’accredito (il trasferimento), mediante bonifico bancario del 18.02.2020, in favore del socio unico Star Ball Srl; ii) indicato fraudolentemente nel bonifico giustificativo del trasferimento dell’anzidetta somma di denaro da Hellas Verona Football Club SpA a Star Ball Srl, così come anche nei bilanci delle due società interessate (e in particolare in quello di Hellas Verona Football Club SpA) la provenienza di detta somma da una “distribuzione di dividendi” sebbene si trattasse in realtà di una disponibilità finanziaria accantonata in bilancio (per un importo nominale di € 6.515.307,00), come detto, quale “riserva in conto capitale” e/o “riserva in conto futuro aumento di capitale” e, pertanto, di per sé non distribuibile per legge ai soci; iii) utilizzato tale somma per ripianare l’esposizione debitoria di HV7 SpA (società in liquidazione interamente partecipata da H23 SpA a sua volta partecipata da Star Ball Srl) ed evitarne la dichiarazione di fallimento, ovvero, per soddisfare interessi del tutto avulsi da quelli dell’Hellas Verona Football Club SpA. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di potere e/o violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di Presidente e Amministratore di Hellas Verona Football Club SpA (carica e duplice qualità ricoperte, come ricordato, tramite lo schermo di persone giuridiche per essere quest’ultima società interamente partecipata da Star Ball Srl di cui il Setti era, parimenti, amministratore unico e amministrata attraverso la Seven 23 Srl società anch’essa gestita dal Setti per esserne costui il legale rappresentante) di aver cagionato alla società Hellas Verona Football Club un danno patrimoniale di rilevante gravità, nonché, di aver agito al fine di assicurare a sé un ingiusto vantaggio (rectius: profitto) quale quello di evitare il fallimento di HV7 SpA in quanto con l’eventuale dichiarazione di fallimento di tale ultima società (la quale essendo - come detto - interamente partecipata da H23 SpA a sua volta partecipata da Star Ball Srl aveva in pancia il vero asset importante di tutto questo gruppo di società e cioè l’Hellas Verona Football Club SpA) poteva accadere che il Setti perdesse il controllo dell’Hellas Verona Football Club SpA per subentrare ad esso nella relativa gestione societaria il curatore fallimentare nominato dal Tribunale;
- la società Hellas Verona Football Club SpA (società quest’ultima interamente partecipata da Star Ball Srl di cui Maurizio Setti era amministratore unico e amministrata attraverso la Seven 23 Srl società anch’essa gestita dal Setti per esserne costui il legale rappresentante) a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del CGS, di quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti - Presidente e Amministratore.
La fase istruttoria
La vicenda in questione trae abbrivio da alcune notizie stampa nelle quali si dava contezza di un’indagine della Procura della Repubblica di Bologna che aveva portato al sequestro preventivo, conseguentemente al provvedimento del GIP del Tribunale felsineo, di somme per un valore pari ad € 6.500.000,00 nei confronti dell’odierno deferito, parzialmente confermato dal Tribunale del Riesame di Bologna con provvedimento del 13 luglio 2021.
In estrema sintesi, il deferimento, recependo in toto le argomentazioni della Procura della Repubblica ordinaria ed i conseguenti provvedimenti del giudice penale, ha ritenuto sussistente l’ipotesi di illecito formulata in quanto il deferito avrebbe proceduto a distribuire ai soci del sodalizio societario la somma sopra indicata nonostante la stessa non fosse distribuibile per legge ai soci in quanto somma precedentemente versata quale “riserva in conto capitale” e/o “riserva in conto futuro aumento di capitale”, al fine di ripianare l’esposizione debitoria di HV7 SpA ed evitarne la dichiarazione di fallimento, come sopra meglio evidenziato, perfezionandosi, secondo la tesi accusatoria, il reato di appropriazione indebita.
La fase predibattimentale
A seguito del deferimento e della fissazione dell’udienza, i deferiti hanno presentato memorie difensive con il patrocinio degli avv.ti Stefano Pasini e Paolo Pasetto i quali, dopo aver ampiamente ripercorso i fatti oggetto di causa, hanno insistito per la piena liceità dell’operazione contestata in virtù dei principi contabili e della libera disponibilità della somma distribuita ai soci, oggetto di contestazione.
Hanno, inoltre, evidenziato che, avverso i provvedimenti cautelari del Tribunale di Bologna, era stato proposto ricorso per cassazione.
Il dibattimento
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 15 novembre 2021, il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione del procedimento, formulata in detta sede dalle parti, in attesa della definizione della fase di impugnazione dinanzi la Corte di Cassazione con conseguente sospensione dei termini ex art. 38 comma 5 lett. d), CGS-CONI.
Anche nel corso delle successive udienze il Tribunale, sempre su concorde richiesta delle parti rinviava la discussione in attesa della definizione della vicenda in sede penale.
In particolare nel corso dell’udienza del 23 maggio 2022 il procedimento veniva ulteriormente rinviato in attesa di conoscere le motivazioni dell’intervenuto provvedimento della Corte di cassazione, che annullava il disposto sequestro rinviando gli atti al Tribunale del Riesame di Bologna, e, quindi, della nuova pronuncia di quest’ultimo Tribunale.
All’udienza, del 26 settembre 2022, preso atto delle motivazioni di cui all’Ordinanza n. 24313 del 13 aprile 2022 della Sezione seconda penale della Corte di Cassazione e del dispositivo del Tribunale del Riesame di Bologna, reso nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2022 con il quale, in annullamento del proprio decreto del 28 aprile 2021 è stato annullato il provvedimento cautelare nei confronti dell’odierno deferito, la Procura Federale, a seguito di articolate dichiarazioni rese a verbale – cui si rimanda -, ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
I legali del Setti e del sodalizio societario si sono associati alla richiesta formulata.
La decisione
Alla luce degli atti depositati in giudizio e delle richieste formulate in udienza questo Tribunale non può che prendere atto delle argomentazioni fornite dalla Procura Federale alla base sia della formulazione dell’atto di deferimento che, invero, al momento della sua emanazione, trovava fondamento nei provvedimenti inizialmente emanati dall’autorità giudiziaria penale e che non poteva essere posposto in ragione delle tempistiche legate ai vincoli di durata massima delle indagini da parte della Procura Federale, sia delle successive – condivisibili – motivazioni che, alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte e del Tribunale del Riesame, hanno condotto alla richiesta formulata in udienza anche alla luce delle ampie considerazioni svolte nelle memorie delle difese dei deferiti.
Infatti, pur riconoscendo la ben nota autonomia fra procedimento penale e procedimento sportivo e, pur nella consapevolezza che la nozione di illecito sportivo non coincide con quella che caratterizza l’illecito penale, nel caso di specie emerge con chiarezza la completa sovrapponibilità della fattispecie in ragione dell’identità giuridico-fattuale delle contestazioni poste a base del deferimento.
Ne deriva che i deferiti devono essere prosciolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Roberto Proietti
Depositato in data 4 ottobre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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