F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0031/CFA pubblicata il 5 Ottobre 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Marino Pagano

Decisione/0031/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0032/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco La Greca – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0032/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

il Sig. Marino Pagano;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata con il Com. Uff. n. 29 del 7.9.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 4 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Leonardo Cotugno per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito delle notizie riportate da alcuni organi di informazione circa gli incidenti e gli insulti che si sarebbero verificati in occasione della gara fra la ASD Canosa e la ASD Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2012-2022, la Procura federale interregionale ha avviato un’indagine, nel corso della quale è stata acquisita varia documentazione e sono stati ascoltati alcuni tesserati.

Con la comunicazione di conclusione delle indagini dell’11 luglio scorso, la Procura federale ha ipotizzato:

- a carico del signor Sabino Giuseppe Tedeschi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Canosa, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 66, comma 2 bis, NOIF, per avere fatto ingresso nel terreno di gioco, nell’intervallo dell’incontro, sebbene non inserito nella distinta di gara consegnata all’arbitro;

- a carico del signor Marino Pagano, all’epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della ASD Canosa, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, CGS, per avere, nel corso dell’intervallo della gara ricordata, preso dalla panchina della squadra ospite la lavagna luminosa, i guanti del secondo portiere signor Tommaso Michele Caposelle e il telefono cellulare del calciatore signor Pasquale Guadagno, per poi gettare la lavagna luminosa e il cellulare - che rimaneva danneggiato - nella scalinata dietro la panchina, e i guanti sugli spalti dove erano presenti i sostenitori della ASD Canosa;

- a carico della società ASD Canosa, la violazione dell’art. 28, comma 4, CGS, per avere i propri sostenitori presenti nella settore “tribuna coperta” dello stadio rivolto cori ingiuriosi e sessisti all’indirizzo del signor Dario Di Giacomo, all’epoca dei fatti direttore sportivo della ASD Canosa (recte: della ASD Team Orta Nova) e della moglie di questi, signora Guayarmina Sosa Suarez;

- ancora a carico della società ASD Canosa, la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, in relazione ai fatti e ai comportamenti ascritti ai signori Tedeschi e Pagano.

Con successivo provvedimento del 10 agosto 2022, la Procura federale:

- ha dato atto della richiesta di definizione ai sensi dell’art. 126 CGS formulata dal signor Tedeschi sia a nome proprio che in nome e per conto della società;

- ha deferito al competente Tribunale federale territoriale per la Puglia il signor Marino Pagano, ora indicato come dirigente della ASD Canosa, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 39, CGS, nei termini sopra ricordati.

Con decisione pubblicata sul CU n. 29 del 7 settembre 2022, il Tribunale territoriale, sulla base del compendio probatorio, ha considerato provata l’incolpazione quanto alla sottrazione e al lancio dei guanti da portiere e del telefono cellulare, nulla essendo invece emerso circa la vicenda della lavagna luminosa.

Per l’effetto il Tribunale - parzialmente disattendendo la richiesta della Procura federale, che aveva chiesto l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei - ha inflitto al signor Pagano l’inibizione per mesi tre.

Con ricorso notificato il 12 settembre scorso, la Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, l’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento e della entità della sanzione irrogata in relazione ai fatti e ai comportamenti accertati.

La Procura federale lamenta la scarsa afflittività, in concreto, della sanzione inflitta in primo grado (in quanto destinata a coincidere parzialmente con un periodo di sostanziale inattività delle società dilettantistiche) e chiede l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei, così come richiesto in prime cure o, in subordine, quella ritenuta di giustizia da questa Corte.

Il signor Pagano, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per resistere al reclamo.

All’udienza del 4 ottobre 2022, il reclamo è stato chiamato e, udito il rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.

Una volta dichiarata chiusa l’udienza, il Collegio è stato informato che in limine era pervenuta una PEC con cui il difensore del signor Pagano, senza preannunziare la propria costituzione in giudizio, si limitava a chiedere il link per il collegamento telematico.

Il Collegio ne dà atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, il Collegio osserva che, non avendo il deferito impugnato la decisione di primo grado, sono divenute definitive a seguito dell’avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in questa contenute, eccezion fatta per la misura della sanzione, oggetto di reclamo da parte della Procura federale.

Quanto al merito della questione sollevata in questa sede, conviene rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, il compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione: viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 95/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 44/2019-2020).

A tale riguardo, l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, sez. IV, n. 55/2020-2021).

Come detto in narrativa, al signor Pagano è contestata congiuntamente la violazione degli artt. 4, comma 1 (obbligo di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità), e 39, comma 3, CGS (condotta gravemente antisportiva).

Per la prima fattispecie, il combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, prevede la sanzione massima della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC per non oltre cinque anni.

Per l’altra, l’art. 39, comma 3, contempla - in assenza di circostanze attenuanti o aggravanti, che qui non ricorrono - la sanzione minima della inibizione per un mese.

Nel caso di specie, il Tribunale territoriale - con valutazione non contestata dall’interessato -  ha osservato che:

- il comportamento rimproverato al deferito era censurabile perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità (art. 4, comma 1) e riconducibile alla condotta gravemente antisportiva (art. 39, comma 3, CGS);

- i doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS si connotano in maniera più intensa nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo e in specie nei confronti di coloro che rappresentano la società nei rapporti esterni;

- la condotta ascritta è resa più grave dall’essere stata realizzata nel corso di un incontro caratterizzato da forti tensioni tra i giocatori e i dirigenti delle due squadre;

- a parziale mitigazione della responsabilità disciplinare, la condotta rimproverata non ha comunque procurato danni fisici alle parti convenute;

- inoltre non appaiono dimostrati la sottrazione e il lancio della lavagna luminosa, pure in contestazione.

Nel sottolineare l’indiscutibile riprovevolezza della condotta addebitata al deferito, il Collegio ritiene di condividere in pieno i rilievi del Tribunale territoriale aggiungendo che:

- non risulta che il signor Pagano abbia risarcito il danno provocato con la rottura del cellulare; il che anzi è verosimilmente da escludere, perché altrimenti egli avrebbe potuto invocare la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), CGS;

- il signor Pagano ha riferito di essere tesserato dalla ASD Canosa come dirigente ufficiale ma di svolgere (non è dato sapere se in aggiunta alle funzioni propriamente dirigenziali o, in pratica, in esclusiva) le mansioni di magazziniere e di raccattapalle.

Si tratta di circostanze che possono essere prese in considerazione nel commisurare la sanzione irrogata per l’accertata responsabilità disciplinare del deferito.

Apprezzate le circostanze sopra riferite, il Collegio - anche alla luce dei propri orientamenti generali - ritiene congrua la misura della sanzione irrogata dal Tribunale territoriale.

Discende da ciò la reiezione del reclamo proposto dalla Procura federale, con conferma in toto della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it