F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN – SD del 5 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4502/674pf21-22/GC/GR/ff del 29.8.2022 nei confronti del sig. Alessandro Padalino – Reg. Prot. 42/TFN-SD

Decisione/0053/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4502/674pf21-22/GC/GR/ff del 29 agosto 2022 nei confronti del sig. Alessandro Padalino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29 agosto 2022, la Procura Federale ha deferito:

- sig. Padalino Alessandro, cod. 111.725 allenatore C5, all’epoca dei fatti allenatore della squadra Esordienti della società ACSD Cambiano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ga, Gb e Gc del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021 – 2022, pur non avendo titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore della squadra Esordienti della società ACSD Cambiano.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 26 aprile 2022 ha iscritto al n. 674 pf 21-22 il procedimento avente ad oggetto “ Condotta del tecnico Alessandro Padalino – cod. 111.725 allenatore C5 – il quale svolgerebbe l’attività di allenatore per la società ACSD Cambiano senza la necessaria abilitazione”.

Il procedimento è stato istruito assumendo la documentazione rilevante e segnatamente la segnalazione inviata dalla sig.ra Abrigo Gabriella in ordine all’attività dell’allenatore sig. Padalino Alessandro, la nota esplicativa Segreteria Settore Tecnico Coverciano del 10 maggio 2022, i fogli di censimento e organigramma societario stagione sportiva 2021-2022 della società ACSD Cambiano, le distinte di gioco stagione sportiva 2021-2022 della società ACSD Cambiano, categoria Esordienti, la posizione di tesseramento del sig. Padalino Alessandro e l’articolo di stampa “www.tuttocalciopiemonte” del 9 febbraio 2015. La Procura ha, inoltre, proceduto all’audizione della sig.ra Abrigo Gabriella, del sig. Barberis Federico, dirigente della società ACSD Cambiano, del sig. Iannece Angelo, dirigente della società, del sig. Licata Roberto, calciatore minore della società, del sig. Gallai Giancarlo, allenatore della società, del sig. Massocco Massimo, presidente della società, e dell’odierno incolpato.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 15 luglio 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Padalino, al sig. Massocco Massimo (Presidente della società) e alla società ACSD Cambiano.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini il sig. Massimo Massocco e la società ACSD Cambiano hanno convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, mentre il sig. Padalino non ha presentato memorie né chiesto di essere sentito.

La Procura ha provveduto a notificare al sig. Padalino l’atto di deferimento n. 4502/674pf21-22/GC/GR/ff del 29 agosto 2022 il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Tribunale ha fissato l’udienza al 27 settembre 2022.

La fase predibattimentale

Il sig. Padalino non ha presentato memorie o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 27 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per il sig. Alessandro Padalino.

L’avv. Alessandro Avagliano si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Alessandro Padalino la sanzione di mesi 9 (nove) di squalifica.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che il sig. Padalino debba ritenersi responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio a seguito dell'esposto inviato alla Procura Federale, in data 31 marzo ed integrato in data 19 aprile 2022, dalla sig.ra Abrigo Gabriella - madre di Tramontano Riccardo, calciatore minore della ACSD Cambiano, categoria Esordienti 1° anno - relativo all'attività svolta dal sig. Padalino. In particolare, la sig.ra Abrigo ha segnalato come l'odierno incolpato svolgesse l'incarico di allenatore della squadra Esordienti 1° anno della società ACSD Cambiano senza averne titolo. Le circostanze oggetto di segnalazione hanno trovato conferma in primis nella documentazione acquisita in merito alla posizione di tesseramento del sig. Padalino, dalla quale è emerso come lo stesso fosse tesserato quale allenatore in prima della ASCD Cambiano e fosse in possesso della qualifica di allenatore calcio a 5.

Quanto sopra ha poi trovato ulteriore conforto anche nelle audizioni svolte dalle quali è unanimemente emerso che il sig. Padalino fosse effettivamente l'allenatore della squadra esordienti.

Lo stesso incolpato, peraltro, ha confermato di allenare la squadra ASCD Cambiano e di possedere l'abilitazione quale allenatore calcio a 5, ritenendo di poter svolgere siffatta attività trattandosi di squadra non affiliata ad alcuna società professionistica. Rilevante risulta, altresì, l'audizione del Presidente della società ASCD Cambiano, sig. Massocco, dalla quale è emerso che la società in questione per la stagione sportiva 2021/2022 ha iscritto una sola squadra Esordienti e ha indicato tra i propri tecnici l'allenatore Cantagallo Giovanni in possesso patentino UEFA B che allena la categoria Giovanissimi 2007.

L'attività istruttoria sopra richiamata, quindi, consente di ritenere l'odierno incolpato responsabile per la violazione dell'art. 37, comma 1 e 39, lett. Ga, Gb e Gc del Regolamento del Settore Tecnico.

Il richiamato impianto normativo, infatti, prevede che i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. In dettaglio, l'art. 39 così dispone "Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico; Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della FIGC in uno dei seguenti ruoli: Allenatore Professionista di 1a categoria-UEFA PRO, Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A, Allenatore di Base-UEFA B, Allenatore di Giovani UEFA Grassroots C2".

Sul punto pare rilevante, altresì, la comunicazione trasmessa alla Procura Federale dal Settore Tecnico di Coverciano nella quale si legge che "sig. Alessandro Padalino è in possesso SOLO qualifica di allenatore di Calcio a 5. Per quanto attiene a poter allenare esordienti a 11, il Regolamento del Settore Tecnico lo concede se e solo se la società ha più una squadra di esordienti e ha almeno un allenatore UEFA B tesserato per una di queste. Qualora ne avesse solamente una, NON può essere allenata dal sig. Padalino poiché non possiede UEFA B".

Ne deriva che, nel caso di specie, come anticipato, poiché la ASCD Cambiano, pur avendo tesserato un tecnico allenatore UEFA B, ha iscritto una sola squadra Esordienti, il sig. Padalino, in possesso del solo patentino calcio a 5, non poteva svolgere l’attività di allenatore.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi 7 (sette) di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Alessandro Padalino la sanzione di mesi 7 (sette) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 5 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it