FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 03/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – KUQI US FOLGORE CARATESE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Mateo KUQI e della società U.S. FOLGORE CARATESE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

MATEO KUQI, calciatore richiedente il tesseramento per la Società US FOLGORE CARATESE ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in data 25.03.2022, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società US FOLGORE CARATESE ASD, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

U.S. FOLGORE CARATESE ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, società nel cui interesse il Sig. Mateo KUQI ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luan KUQI e Argela GRECA, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Sig. Mateo KUQI, e dal Sig. Giorgio BORGONOVO, in qualità legale rappresentante, per conto della società U.S. FOLGORE CARATESE ASD;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Mateo KUQI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. FOLGORE CARATESE ASD;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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