F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0032/CFA pubblicata il 7 Ottobre 2022 (motivazioni) – Sig. Domenico Giacomarro/Procura Federale

Decisione/0032/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0033/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri – Componente

Federica Varrone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0033/CFA/2022-2023 proposto in data 15.9.2022 dal sig. Domenico Giacomarro; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0027/TFNSD del 9/09/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 ottobre 2022, l’Avv. St. Federica Varrone e uditi l’Avv. Chiacchio per il reclamante e l’Avv. Colonna per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23 giugno 2022 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto notificavano al sig. Domenico Giacomarro l’atto di avviso di conclusione delle indagini prot. 20364/640pf21-22/GC/CAMS/ep.

Il procedimento, iscritto in data 13.04.2022, traeva origine dall’esposto trasmesso in data 22.3.2022 alla Procura Federale dal sig. Vincenzo Greco, Direttore Generale dell’AZ Picerno s.r.l., il quale, in sintesi, segnalava che:

- il sig. Giacomarro Domenico, tesserato per le stagioni sportive 2019-20 e 2020-21 con l’AZ Picerno s.r.l. quale allenatore professionista, aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale Lega -Pro richiedendo la condanna dell’AZ Picerno s.r.l. al pagamento di euro 31.166,66 a titolo di presunte spettanze professionali a lui dovute nonché di equo indennizzo;

- il citato Collegio Arbitrale con lodo del 22.11.2021 aveva rigettato le richieste del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese legali e amministrative nonché al pagamento dei compensi dei componenti del collegio arbitrale;

- il sig. Giacomarro non aveva provveduto a corrispondere il pagamento delle citate somme dovute nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.

La Procura Federale rilevava che nel corso dell’attività istruttoria erano stati acquisiti diversi documenti, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:

- il lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 22.11.2021 ritualmente notificato;

- l’esposto della società AZ Picerno s.r.l., a mezzo del Direttore Generale sig. Vincenzo Greco, pervenuto a mezzo pec alla Procura Federale in data 22 marzo 2022, e relativi allegati;

- i fogli di censimento e fogli notizie società F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil.;

- il tesseramento del sig. Giacomarro Domenico;

- l’audizione del sig. Greco Vincenzo del 10.05.2022;

- il bonifico dell’importo di Euro 3.120,00 del 6.05.2022 a saldo di spese legali;

- l’audizione del sig. Giacomarro Domenico del 12.05.2022;

- la sentenza del Tribunale di Firenze – sez. lavoro del 29.03.2022.

2. Con atto del 4 agosto 2022 prot. 2763/640pfi21-22/CG/CAMS/mg la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - il sig. Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti tecnico UEFA PRO cod.30.549, della società AZ Picerno s.r.l., per rispondere “della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, agli artt. 31, comma 11, e 136, comma 4, del CGS, per non aver pagato le somme dovute a titolo di assistenza legale alla società AZ Picerno s.r.l., somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con lodo assunto a seguito di camera di consiglio del 28.10.2021 e deliberato in data 22.11.2021, vertenza n. 068.2020, ritualmente notificato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, avendo comunque provveduto in seguito al pagamento della somma dovuta, seppure soltanto in data 6.05.2022”.

3. Fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 1° settembre 2022, la parte deferita faceva pervenire memoria difensiva, con la quale instava per il proscioglimento stante l’asserita infondatezza delle accuse contestategli dall’Ufficio requirente.

4. Con decisione depositata in data 9 settembre 2022 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha ritenuto fondato l’atto di deferimento e, per l’effetto, ha irrogato al sig. Giacomarro la sanzione di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Nazionale, in base ai documenti prodotti a sostegno del deferimento, ha ritenuto pacifico e documentalmente provato che il sig. Giacomarro non ha provveduto al pagamento nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 11, CGS delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con Lodo del 22 novembre 2021.

5. Il sig. Giacomarro, con tempestivo atto del 15 settembre 2022, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.

L’istante lamenta l’inconsistenza e l’irrilevanza, sul piano disciplinare, della censura mossa dalla Procura Federale, la non configurabilità di qualsivoglia atteggiamento doloso e/o colposo in capo allo stesso, la non riconducibilità della fattispecie in esame entro l’alveo giuridico-sostanziale e normativo delineato dall’Organo requirente e, per l’effetto, chiede il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione pecuniaria allo stesso irrogata.

In via subordinata, il sig. Giacomarro chiede l’applicazione delle circostanze dimunenti di cui all’art. 13, comma 2, ed all’art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio dell’art. 12, comma 1, del C.G.S.

6. All'udienza del 6 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza, è comparso per il reclamante l’avv. Chiacchio che ha insistito per l’accoglimento del gravame. Per la Procura Federale è comparso l’avv. Colonna che ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il reclamante assume che non sia configurabile a proprio carico una condotta dolosa e/o colposa, in quanto avrebbe posticipato il pagamento delle spese legali liquidate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro “in perfetta buona fede” ed in attesa del pronunciamento da parte del Tribunale di Firenze – sezione lavoro – in ordine all’impugnativa del lodo arbitrale.

La correttezza del proprio comportamento sarebbe confermata dal fatto che il pagamento delle spese di entrambi i procedimenti (Collegio Arbitrale e Tribunale Civile) sarebbe avvenuto subito dopo la decisione del Tribunale di Firenze, con la quale è stato respinto il proposto gravame.

Sulla base di detta premessa, l’istante lamenta l’inconsistenza e l’irrilevanza, sul piano disciplinare, della censura mossa dalla Procura Federale.

Osserva, inoltre, il reclamante che la mancata presentazione della fattura pro-forma da parte del creditore dopo l’emanazione del lodo avrebbe reso impossibile il pagamento nei canonici trenta giorni. Il pagamento sarebbe stato tempestivamente effettuato non appena è stata trasmessa detta fattura e, segnatamente, subito dopo la pronuncia del Tribunale di Firenze.

A conforto dell’addotta esplicazione il sig. Giacomarro assume, inoltre, che se avesse immediatamente pagato le spese legali si sarebbe assunto anche il pagamento dell’IVA, che invece successivamente è risultata non dovuta.

Deduce, infine, il deferito che non sarebbe affatto pacifico che nell’alveo delle “ somme poste a carico della società o tesserati” di cui al comma 11 dell’art. 31 C.G.S. sarebbero ricomprese anche le spese legali.

2. I fatti di causa sono pacifici e la res controversa attiene unicamente all’interpretazione della normativa federale.

Costituisce, infatti, circostanza incontroversa quella secondo cui il sig. Giacomarro ha effettuato solo in data 6.5.2022 il pagamento delle somme liquidate dal Collegio arbitrale della Lega Pro con lodo del 22.11.2011.

La questione all’esame del Collegio attiene alla verifica della fondatezza o meno della tesi del reclamante secondo cui il fatto contestato sarebbe inconsistente ed irrilevante sul piano disciplinare, stante l’assenza di qualsivoglia condotta dolosa e/o colposa in capo il sig. Giacomarro che avrebbe deciso “in perfetta buona fede” di posticipare il pagamento delle somme dovute in attesa dell’esito del pronunciamento da parte del Tribunale di Firenze – sezione lavoro – in ordine all’impugnativa del lodo arbitrale.

3. Il motivo è infondato.

Il comma 11 dell’art. 31 C.G.S. dispone che “il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”.

Detta previsione normativa deve essere coordinata con il comma 4 dell’art. 136 C.G.S., secondo cui “ l’eventuale impugnazione del lodo dinanzi all’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità”.

Sulla base del combinato disposto di dette previsioni appare evidente che le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il sig. Giacomarro era tenuto ad effettuare il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo, indipendentemente dall’avvenuta impugnazione ai sensi dell’art. 412 cpc dinanzi al Tribunale di Firenze e dalle ragioni poste a fondamento della stessa.

Quanto all’asserita assenza di una condotta dolosa e/o colposa in capo al reclamante, si osserva che lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto.

Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.

Si evidenzia peraltro che il termine di 30 giorni non risulta nemmeno rispettato con riferimento al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Firenze con sentenza pronunciata in data 29 marzo 2022 e comunicata a cura della cancelleria al legale della controparte in data 30 marzo 2022, in quanto il pagamento è intervenuto solo in data 6.5.2022.

Del tutto irrilevante deve poi ritenersi la mancata emissione della fattura pro-forma, in quanto, in presenza del citato quadro normativo, era specifico onere del reclamante adoperarsi con adeguata diligenza per concordare con il creditore le modalità di pagamento ovvero far constatare, con idonee modalità probanti, l’eventuale inerzia (o tacito rifiuto) dello stesso a collaborare e/o ricevere il pagamento, così da potersi ipotizzare una sorta di “mora credendi”.

Ebbene, non risulta che il sig. Giacomarro abbia tentato, ma non sia riuscito incolpevolmente, a rispettare il termine di pagamento di 30 giorni, con conseguente totale infondatezza anche dell’argomentazione relativa all’Iva, in quanto, ove avesse tempestivamente preso contatti con il creditore, sarebbe stato reso edotto della non debenza della detta imposta.

Quanto all’asserita sussistenza di un’interpretazione esegetica seguita “da più parti”, secondo cui nell’alveo delle “ somme poste a carico della società o tesserati” di cui al comma 11 dell’art. 31 C.G.S. sarebbero escluse le spese legali, in disparte la considerazione che nel reclamo non risulta indicato a chi sia attribuibile detta opzione interpretativa, questo Collegio ritiene che il dato normativo sia inequivocabile nel senso che tutte le somme poste a carico delle società o tesserati debbano essere pagate entro il termine di 30 giorni. Non si vede peraltro quale sarebbe la ratio di una soluzione interpretativa che escludesse dal novero di dette somme le spese legali.

4. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, con il quale l’istante censura il regime sanzionatorio applicato sotto il profilo dell’asserita mancata considerazione delle circostanze attenuanti, questa Corte ritiene che, alla luce della complessiva valutazione della vicenda oggetto del giudizio e considerata la gravità e la natura della violazione di cui trattasi, la sanzione dell’ammenda pari ad 600,00 inflitta dal Giudice di prime cure sia congrua, adeguata e proporzionata e meriti, pertanto, piena conferma.

Conclusivamente, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - debba essere integralmente confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

FedericaVarrone                                                                        Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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