F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 7 Ottobre 2022 (motivazioni) – Sig. Davide Boggia-F.C. Juventus spa/Procura Federale

Decisione/0033/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0027/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0028/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Vincenzo Barbieri – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami:

- n. 027/CFA/2022-2023 del 06/09/2022, proposto dal sig. Davide Boggia;

- n. 028/CFA/2022-2023 del 06/09/2022, proposto dalla società F.C. Juventus spa in persona del legale rappresentante pt,

contro

la Procura Federale in persona del legale rappresentante pt

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare - n. 0022/TFNSD -2022/2023 pubblicata in data 31/08/2022;

Visti i reclami con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28 settembre 2022, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante Boggia, l’Avv. Maria Turco; per F.C. Juventus spa l’Avv. Luigi Chiappero e per la Procura Federale, l'Avv. Lorenzo Giua.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con nota Prot. 2008/600pf21-22/GC/gb del 27 luglio 2022, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

a) i signori Paolo Guidetti, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del Settore Giovanile della Società ASD Academy Pro Vercelli; Manuel Ravelli, all’epoca dei fatti segretario responsabile dell'attività di base della Società FC Torino; Davide Boggia, all’epoca dei fatti segretario responsabile dell'attività di base della Società FC Juventus Spa, e Gabriele Parolari, all’epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società Pro Sesto 1913 Srl, tutti per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del CGS, in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3 e 28, comma 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver partecipato con la squadra della propria società di appartenenza, al torneo a carattere Internazionale “U12 Prof Edition”, per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;

b) le società ASD Academy Pro Vercelli, FC Torino, FC Juventus Spa e Pro Sesto 1913 Srl, tutte per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente per il comportamento posto in essere, rispettivamente, dai signori Guidett P olo, Ravell Manuel, Boggia Dav de e Parolari Gabriele.

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in merito al regolare svolgimento del Torneo Nazionale “U12 Pro Edition” del 6.03.2022 organizzato dalla società ASD Accademia Torino”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5 aprile 2022 al n. 600pfi21-22, trae origine dalla e-mail datata 11/3/2022 inviata alla Procura federale dalla Segreteria Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico. Nel corso dell’attività istruttoria, acquisita la documentazione inerente il Torneo Nazionale “U12 Prof Edition”, con relativi Regolamento, calendario gare, distinte ed elenchi gruppi squadra delle partecipanti, nonché i Fogli di censimento delle società ed acquisite le informazioni sui tesseramenti dei soggetti interessati, venivano altresì stati sentiti i soggetti a conoscenza dei fatti, tra cui il prof. Marco Paracchino, collaboratore del Coordinamento FIGC-SGS Piemonte VdA, ed i referenti delle società partecipanti, ivi inclusi, i signori Ravelli e Boggia e, il sig. Aldo Bratti, dirigente della ASD Accademia Torino, società che aveva ottenuto in data 10.2.2022 l’autorizzazione allo svolgimento del torneo.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata a tutti i soggetti coinvolti, al cui esito taluni di questi ultimi convenivano con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS.

Il successivo atto di deferimento è stato notificato in data 27.7.2022.

Nel contraddittorio delle parti il Tribunale riteneva gli incolpati responsabili dei fatti loro ascritti con la seguente motivazione: “il 6.3.2022 si è svolto presso lo stadio Comunale Garrone di Riva preso Chiari il torneo denominato “U12 Prof Edition” per il quale la ASD Accademia Torino otteneva l’autorizzazione prescritta in data 10.2.2022. L’autorizzazione, così come richiesto veniva rilasciata per un torneo di carattere nazionale, con la partecipazione di sole squadre italiane, tra cui quello attinte dal deferimento, nel mentre vi ha preso parte anche la società svizzera FC Lugano. La circostanza, del resto incontestata, è stata accertata in sede di sopralluogo dal prof. Marco Paracchino, collaboratore del Coordinamento FIGC-SGS Piemonte VdA. In quanto torneo giovanile, anche quello oggetto del presente procedimento era soggetto all’approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti (art. 25, comma 3, Reg. SGS) contenute nello stesso Regolamento SGS, nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica. All’osservanza di dette normative sono tenuti “Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale” (art. 28, Reg. SGS). Non vi è dubbio, quanto al soggetto cui incombe l’onere di chiedere ed ottenere l’autorizzazione prevista, che lo stesso vada individuato nel promotore e nell’organizzatore del torneo, che può anche avvalersi, come avvenuto nel caso di specie, della collaborazione organizzativa di agenzie o società specializzate. Anche tali soggetti, ad ogni conto, devono attenersi alle regolamentazioni emanate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico, come espressamente previsto dalla Guida all’Organizzazione dei Tornei Giovanili organizzati da società per la stagione sportiva 20212022 di cui al C.U. n. 5 del 29.7.2021. Tale guida, per quanto possa occorrere, al punto 1 esplicita che “tutte le Società affiliate alla FIGC che organizzino Tornei senza la prevista autorizzazione, o che partecipino a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari”. L’iter organizzativo dei tornei prevede due fasi. La prima fase, ai fini della preautorizzazione, prevede l’invio dei regolamenti entro il termine tassativo di sessanta giorni, da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere internazionale (punto 3.1 Guida) e di quarantacinque giorni, anch’esso da rispettare “rigorosamente”, per i tornei a carattere nazionale (punto 3.2 Guida). La trasmissione dei citati regolamenti all’Ufficio Tornei del Settore deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono anche tenuti ad esprimere il proprio parere e, nel caso di tornei internazionali, ai regolamenti dovranno essere allegate anche le autorizzazioni a partecipare delle Federazioni di appartenenza delle squadre straniere che prenderanno parte al Torneo. La seconda fase, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione definitiva allo svolgimento prevede che entro il termine tassativo di venti giorni prima della data di inizio del Torneo, siano inviati, sempre per il tramite dei Comitati Regionali di competenza il programma gare e l’elenco definitivo delle società partecipanti. Il mancato rispetto degli anzidetti termini “è motivo sufficiente perché non venga accordata l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo del SGS o dall’Organismo a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo stesso.” (punto 3 Guida, cit.). È facoltà dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND territorialmente competenti di respingere regolamenti non conformi o richieste pervenute fuori dai termini. Di pregnante rilevanza, alfine, è quanto previsto negli ultimi due capoversi del punto 3.2, secondo cui “L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti.

La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte.” Alla luce di quanto precede, in ragione della possibilità di accedere al “sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei”, è di tutta evidenza l’irrilevanza di quanto riferito dal sig. Bratti Aldo ai soggetti che lo avrebbero interpellato per avere conferma della regolare organizzazione del Torneo di cui si discute. Nel momento in cui le partecipanti hanno avuto contezza della presenza di una squadra straniera, pertanto, fosse anche nello stesso giorno di svolgimento del torneo, ma così non è, avevano l’onere di accedere all’anzidetto sito, piuttosto che rivolgersi al referente della società organizzatrice, peraltro rivelatosi n ttendibile. Rsulta dunque priva d pregio la deduzione della difesa del sig. Ravelli che, in applicazione del principio del legittimo affidamento, ne ha chiesto il proscioglimento. Del pari inconferente, per quanto esposto, è il richiamo alla previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c) del CGS-FIGC operato dalla difesa del sig. Boggia, in quanto non contestato, né ascritto a questi, al pari degli altri soggetti fisici deferiti, alcun inadempimento formale, bensì, come visto, la violazione dei principi della lealtà, correttezza e probità (art. 4, comma 1, CGS-FIGC in relazione agli artt. 25, comma 3 e 28 del regolamento del SGS). In definitiva, risulta accertata con ragionevole certezza la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, incluso il sig. Davide Boggia, nei cui confronti il CGS-FIGC si applica in quanto soggetto che svolge “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante(i) per l’ordinamento federale” (art. 2, comma 2, CGS-FIGC). Dei fatti ascritti ai signori Paolo Guidetti, Manuel Ravelli, Davide Boggia e Gabriele Parolari rispondono a titolo di responsabilità oggettiva le società di appartenenza (art. 6, comma 2, CGS-FIGC)”.

Avverso la predetta decisione proponevano autonomi reclami il sig. Davide Boggia e la F.C. Juventus spa.

Il primo invocava il proprio proscioglimento per mancanza dell’elemento soggettivo. In particolare, richiamava la propria audizione del 17/05/2022 presso la Procura federale, nella quale rappresentava che avendo rilevato la presenza di una società straniera al torneo (ndr. il Lugano in luogo dell’Alessandria) contattava il sig. Aldo Bratti (ndr. organizzatore del torneo e dirigente dell’ASD Accademia Torino), rappresentando l’anomalia e ponendo la regolarità delle autorizzazioni previste dalla normativa federale quale condizione per la partecipazione della società Juventus al torneo. Il sig. Bratti lo avrebbe rassicurato di aver provveduto ad inviare tutte le dovute comunicazioni ai fini dell’autorizzazione. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle attenuanti e la rideterminazione della pena.

La società F.C. Juventus spa chiedeva per contro l’accoglimento del reclamo sul presupposto dell’assenza di responsabilità imputabile a Davide Boggia, ascrivibile esclusivamente agli organizzatori del torneo.

Con dispositivo 0030/CFA-2022-2023 pubblicato in data 28/09/2022 la Corte federale: “Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li accoglie parzialmente e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni applicate agli incolpati nelle seguenti misure: - inibizione sino al 30.09.2022 al Sig. Davide Boggia; - ammenda di 300.00 alla società F.C. Juventus”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio preliminarmente, procede alla riunione dei reclami atteso che sono diretti a censurare la medesima decisione di I° grado.

Nel merito i reclami sono parzialmente fondati limitatamente al quantum della sanzione irrogata per le seguenti ragioni.

In relazione al merito della vicenda, la censura del Boggia in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo è priva di fondamento.

L’art. 25, comma 3 del RGS dispone: “I tornei sono soggetti all’approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti”. Il successivo art. 28 a sua volta recita: “Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica”.

La violazione del combinato disposto di dette disposizioni ha generato la responsabilità dei reclamanti per violazione dell’art. 4, comma 1 CGS che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Al riguardo, proprio la consapevolezza del Boggia, come risulta dalle dichiarazioni rese in Procura, che la partecipazione di una società straniera al posto di quella italiana al torneo giovanile, imponeva le dovute e diverse autorizzazioni, costituisce elemento sufficiente ed idoneo a ritenere presente l’elemento soggettivo della colpa, che non viene meno solo per aver segnalato tale circostanza all’organizzatore del torneo (il Torino).

Come correttamente evidenziato dal TFN, dispone il punto 3.2, del C.U. n. 5 del 29.7.2021 che: “L’elenco dei Tornei in fase di autorizzazione, autorizzati o non autorizzati sarà visibile sul sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita Sezione Tornei dalla quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione sarà possibile scaricare il regolamento ufficiale approvato dalla FIGC – SGS. Quanto riportato sul sito costituisce comunicazione ufficiale e non saranno pertanto più inviate le lettere di autorizzazione ai soggetti richiedenti. La Fase di autorizzazione non costituisce autorizzazione allo svolgimento del Torneo, ma solo l’indicazione che la società organizzatrice ha presentato regolare richiesta per l’avvio dell’iter procedurale al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva. Non è pertanto consentito, promuovere tornei in mancanza di qualsiasi pre-autorizzazione o autorizzazione appositamente pubblicata nelle modalità sopra descritte”.

Alla luce di quanto precede, costitu v onere spec fico dei responsabili d tutte le squadre partecipanti al torneo di accedere al sito del Settore Giovanile e Scolastico, nell’apposita  Sezione Tornei per verificare se il torneo a cui doveva prendere parte la propria squadra fosse munito di tutte le autorizzazioni del caso. Questo specifico onere non può di certo ritenersi assolto con la mera segnalazione all’organizzazione della competizione sportiva, della mancanza delle autorizzazioni federali e dalle conseguenti assicurazioni verbali dei promotori il torneo, che quanto segnalato era stato tempestivamente conseguito.

In altri termini l’elemento soggettivo della responsabilità si concretizza nell’omettere colpevolmente di verificare sul portale della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico, che è a disposizione delle società proprio a tal fine, l'effettiva concessione dell'autorizzazione allo svolgimento del predetto torneo internazionale.

In relazione al quantum, il gravame merita parziale accoglimento, atteso che le colpe dei dirigenti delle società coinvolte vanno gradate in ragione del diverso grado di responsabilità attribuibile a ciascuno di loro. Conseguentemente, la sanzione irrogata al Boggia, che peraltro aveva segnalato, la carenza di autorizzazioni, non è equiparabile a quella del dirigente organizzatore del torneo.

Conclusivamente appare equo, ridurre la sanzione al Boggia con l’inibizione fino al 30/09/2022 e conseguentemente quella della società Juventus nella misura di euro 300,00.   

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li accoglie parzialmente e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni applicate agli incolpati nelle seguenti misure:

- inibizione sino al 30.09.2022 al Sig. Davide Boggia;

- ammenda di 300.00 alla società F.C. Juventus S.p.A.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                                Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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