F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0034/CFA pubblicata il 7 Ottobre 2022 (motivazioni) – sig.ra Lara Cini – Sig. Luigi Sandri – Treviso FBC 1993 SSDRL/Procura Federale

Decisione/0034/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0011/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0016/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0015/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

Domenico Giordano - Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Francesco Sclafani - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui seguenti

reclami numero 0011/CFA/2022-2023, proposto dalla sig.ra Lara Cini,

numero 0015/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Luigi Sandri,

numero 0016/CFA/2022-2023, proposto dalla società Treviso FBC 1993 SSDRL;

per la riforma della Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare Com. Uff. n. 13 del 01.08.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 27 settembre 2022 tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sergio Della Rocca e udito l’Avv. uditi l'Avv. Gianmaria Daminato per la Sig.ra Lara Cini; l'Avv. Leonardo Rebecchi per il Sig. Luigi Sandri e la società Treviso FBC 1993 SSDRL; l'Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con atti del 30.05.2022 e del 7.06.2022, deferiva al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare.

1. il sig. Luigi Sandri, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSD a RL) per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Laura Cini di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso PBC 1993 SSDR.L nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL— che si sarebbe poi costituita in data I luglio 2021 — nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso PBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SSDARL; non hé per aver trattato direttamente e preso contatt nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato ed Salvatore Ferla e con i dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso PBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest'ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi;

2. il sig. Salvatore Ferla, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso, per la violazione dell'art. 4, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso unitamente alla dirigente sigg. Lara Cini - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per la costituenda società Treviso Women SSDARL — società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021- nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

3. la sig.ra Laura Cini, all'epoca dei fatti tesserata come dirigente per la ASD Condor SA Treviso, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserata come dirigente per la società ASD Condor SA Treviso — unitamente all'allenatore Salvatore Ferla - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per la costituenda società Treviso Women SSDARL — società collegata alla Treviso PBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021 — nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021- 2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso;

4. la società Treviso PFC 1993 SSDRL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Prima del deferimento, altri soggetti coinvolti nelle stesse vicende (Alessandro Zanato, Enrico Maria Simeoni, Alessandro Marcon e Dario Dell’Armi), avevano convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126 Codice Giustizia Sportiva.

All’esito delle udienze del 21 giugno 2022 e del 21 luglio 2022, il Tribunale federale nazionale riteneva fondati gli addebiti e, respinta l’eccezione di incompetenza funzionale del TFN, sollevata dal Sandri e dalla Società Treviso FBC 1993, irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luigi Sandri, mesi 8 di interdizione;

- per il sig. Salvatore Ferla, mesi 4 di squalifica;

- per la sig.ra Lara Cini, mesi 6 di inibizione;

- per la Treviso FBC 1993 SSDRL, euro 400,00 di ammenda.

Avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, recante il n. 0013/TFNSD 2022-2023, proponevano reclamo la sig.ra Laura Cini, cui veniva assegnato il n. 011/CFA/2022-2023, il sig. Luigi Sandri (reclamo n. 015/CFA/2022-2023) e la Treviso FBC 1993 SSDRL (reclamo n. 016/CFA/2022-2023).

Il reclamo della sig.ra Cini, lamentava nel merito una erronea valutazione delle risultanze probatorie, escludendo esservi state sia pressioni sulle giocatrici o sui loro genitori, sia ragioni di collegamento tra il Treviso FBC 1993, la Treviso Woman e la Condor Sa.

Sul piano istruttorio, la reclamante si doleva del mancato accoglimento delle proprie istanze, con particolare riferimento alla prova testimoniale e con il reclamo procedeva a nuova produzione documentale.

Infine, la Cini contestava la eccessività della sanzione, pari al doppio del minimo, a suo dire non commisurata al caso concreto.

I reclami nn. 15 e 16, rispettivamente proposti dal sig. Sandri in proprio e dalla Società Treviso FBC 1993 (redatti dal medesimo difensore) riproponevano la eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale federale nazionale e, nel merito, contestavano la valutazione sulle prove ontenute nella decisione di primo grado, con part colare riferimento alle trattative intercorse tra le Società Treviso FBC 1993 e Condor s.a., ritenendo insussistenti le condotte che avrebbero ingenerato il “proselitismo”, sia avuto riguardo al calcio maschile, sia a quello femminile.

All’udienza del 30 agosto 2022, partecipavano i difensori delle parti private che insistevano per l’accoglimento dei reclami e la Procura Federale che, invece, chiedeva la conferma delle sanzioni irrogate in primo grado.

All’esito, la Corte Federale, Sez. III, emanava la seguente ordinanza:

“preliminarmente, dispone la riunione al reclamo n. 0011/CFA/2022-2023, presentato dalla signora Laura Cini, dei reclami recanti il n. 0015/CFA/2022-2023, proposto dal sig. Luigi Sandri, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Treviso FBC 1993 SSDRL, e n. 0016 CFA/2022-2023, proposto dalla Treviso FBC 1993 SSDRL, essendo tutti i reclami presentati avverso la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0013/TFNSD-2022/2023 del 21 luglio 2022; vista la eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale Federale Nazionale in favore del Tribunale Federale Territoriale Regionale Veneto, sollevata nei reclami n. 001 /CFA/2022-2023 e n. 0016/CFA/2022-2023 in ragione del fatto che la Treviso FBC 1993 è società dilettantistica partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Veneto e appare pertanto soggetta alla competenza del Tribunale Federale Territoriale del CR Veneto;

considerato che le parti reclamanti eccepiscono ulteriormente la insussistenza di ragioni di connessione soggettiva e oggettiva idonee ad attrarre i procedimenti riuniti alla competenza del TFN e osservano che sottoporre la società Treviso e il suo (ex) legale rappresentante alla competenza del TFN violerebbe ii principio del "Giudice naturale";

valutate, oltre che alla decisione oggetto di reclamo, le pronunce del TFN n. 0056 del 18 novembre 2021, nonché quella della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0012 del agosto 2022;

ritenuto che in relazione alla questione della connessione soggettiva e oggettiva riguardante, in particolare, la posizione dei Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del settore tecnico, di cui al recente novellato art. 84 CGS, non risultano precedenti decisioni della Corte Federate e che la questione può dar luogo a decisioni contrastanti;

ritenuta la rilevanza della questione ai fini della decisione in rito e nel merito, visto l’art. 99, comma 5, CGS, per prevenire possibili contrasti giurisprudenziali e anche al fine di dare un indirizzo univoco alle Sezioni, rimette alle Sezioni Unite della Corte Federale la soluzione della seguente questione e la conseguente decisione sui reclami:

se le fattispecie in esame presentino ragioni di connessione oggettiva e soggettiva sufficienti ad attribuire al TFN la competenza in materia per assicurarne "una trattazione centralizzata ed unitaria", o ancora se detta competenza possa affermarsi in presenza di violazioni afferenti ai principi generali di rilevanza federale, come quelli di lealtà e correttezza contestate (anche) ai proponenti i reclami n. 0015/CFA/2022-2023 e n. 0016/CFA 2022-2023, delineando un "ambito foriero di generare questioni che trascendono i consueti criteri di riparto territoriale per assurgere alla superiore dignità di questione di rilievo nazionale", o se invece debba comunque prevalere il reclamato principio del giudice naturale con conseguente devoluzione delle controversie alla competenza del TFT e, in tal caso, se debba procedersi alla separazione del reclamo n. 0011/CFA/2022-2023 (privo di contestazioni in ordine alla competenza dcl TFN) dai restanti reclami.”

Con provvedimento del 7 settembre 2022, il Presidente della Corte Federale d’Appello disponeva che i reclami nn. 11/15/e 16/ CFA/ 2022-2023 fossero trattati dalle Sezioni Unite e, a tal fine, fissava l’udienza in video conferenza del 27 settembre 2022, ore 11,00.

In vista della predetta udienza depositavano memoria i reclamanti e la Procura Federale, ognuno ribadendo le proprie posizioni e richieste, sia pure con argomentazioni maggiormente estese sul piano giuridico in ordine alla eccezione di incompetenza funzionale.

All’udienza del 27 settembre 2022, partecipavano i difensori delle reclamanti e della Procura Federale, i quali prendevano la parola e concludevano rispettivamente per l’accoglimento del gravame e per il rigetto del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra citata la Sezione a quo – previa riunione dei reclami – ha rimesso a queste Sezioni unite la questione relativa all’eccezione di incompetenza sollevata dal sig. Sandri e dalla società Treviso FBC 1993 SSDRL.

Sostengono i due reclamanti che la competenza a decidere la presente controversia appartenga al Tribunale federale del Comitato regionale veneto e non a quello nazionale e a tal fine contestano l’applicazione dell’art. 84 del Codice di giustizia sportiva, così come interpretato nella decisione di primo grado.

Viene a tal proposito richiamato il principio del giudice naturale, da considerare prevalente rispetto alla norma sportiva e alla vis attractiva della connessione.

La Procura federale, dal canto suo, ribadisce l’applicabilità al caso di specie dell’art. 84 CGS (modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021), sostenendo che, in concreto, ricorra una ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva per le violazioni contestate ai vari soggetti che giustifica l’attribuzione della controversia alla competenza funzionale del Tribunale federale nazionale.

Sul punto, la decisione di primo grado ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 84 CGS in considerazione del fatto che “l’analisi e il giudizio sulle condotte imputate al sig. Sandri debbano competere a questo Organo giudicante perché certamente e strettamente connesse a quelle del sig. Salvatore Ferla, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor SA Treviso, attualmente deferito, e a quelle dei tecnici sigg.ri Enrico Simeoni, Dario Dell’Armi, Alessandro Marcon e Alessandro Zanato la posizione dei quali questo tribunale deve valutare, sia pure incidentalmente, pur avendo gli stessi acceduto all’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento di cui all’art. 126 del CGS.”.

2. Queste Sezioni unite ritengono che sia corretta l’interpretazione contenuta nella decisione del Tribunale federale nazionale qui impugnata.

2.1. In primo luogo occorre considerare che l’attuale art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) prevede, al primo comma, che: “il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:

- ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali.”.

La novella introdotta nel 2021 è costituita dalla previsione della competenza del TFN anche per i “procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico”.

Non v’è dubbio, pertanto, che sussiste la competenza del Tribunale federale nazionale con riguardo alla posizione del sig. Ferla – all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della Condor SA Treviso - il quale, peraltro, ritenuto responsabile in primo grado, non ha proposto reclamo, con conseguente passaggio in giudicato della decisione per la parte che lo riguarda.

2.2. Vanno poi valutate le posizioni degli altri incolpati - vale a dire del sig. Sandri, della Società Sportiva Treviso FBC e della sig.ra Cini - non appartenenti al Settore tecnico e, ciononostante, ritenute rientranti nella competenza del Tribunale federale nazionale.

Al sig. Sandri, all’epoca dei fatti Presidente della Società Treviso FBC, viene contestata una responsabilità derivante dalla posizione di garanzia (“per non aver consentito e comunque non impedito”) e una per aver “trattato direttamente” con tesserati della società Treviso (tra cui Ferla e Cini) per stipulare accordi, anche economici, per tesserarli nella stagione 2021/2022.

La sig.ra Cini viene incolpata, come Dirigente della Condor Treviso, per aver svolto attività per convincere alcune calciatrici a tesserarsi per una società collegata alla Treviso FBC 1993.

La società Treviso FBC 1993 è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 CGS.

Orbene, ritiene il Collegio – in via generale - di dare continuità al principio (già sotto alcuni profili enunciato da queste Sezioni unite con decisione n.77/2020-2021) secondo cui il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare la trattazione unitaria dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari, in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e a prevenire il rischio di possibili contrasti tra giudicati.

Tale è, del resto, la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie.

Venendo, più in particolare, al caso in esame, appare evidente la connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati - avuto riguardo alle contestazioni mosse dalla Procura federale - perché la condotta a tutti contestata riguarda la stessa attività di persuasione e di proselitismo per favorire il tesseramento da una squadra verso l’altra (cd. trasmigrazione) con violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza sportiva.

Tale connessione tra procedimenti, quindi, consente – anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario.

Al criterio della connessione, del resto, fa riferimento l’art. 12 del codice di procedura penale - codice che costituisce il punto di riferimento “naturale” del procedimento sportivo disciplinare – che statuisce la sussistenza della connessione di procedimenti – e pertanto l’idoneità a determinare uno spostamento della competenza - “a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento”.

Né può ritenersi che, in tal modo, l’incolpato sia stato sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25, comma 1, Cost..

La stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l’attrazione di esse di fronte ad un unico organo giustiziale onde realizzare il simultaneus processus, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, alla determinazione del giudice naturale.

E ciò al di là della considerazione per la quale l’art. 79, comma 2, CGS prevede che “ Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale”. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura – appunto – quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale.

Per quanto riguarda la specifica individuazione del giudice sportivo competente, quanto sopra detto conduce ad attrarre le questioni alla competenza del Tribunale federale nazionale.

Al riguardo, viene in particolare rilievo quanto disposto dall’art. 114 CGS, che, al comma 1, secondo periodo, stabilisce un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale su quelli territoriali nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, qualora vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi.

Tale disposizione, a ben vedere, enuncia un principio generale che è applicabile anche al caso di specie, sussistendo l’ eadem ratio: quello della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali.

Pertanto queste Sezioni Unite ritengono che, qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è competente anche per le posizioni connesse.

Per tali motivi, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del sig. Sandri deve essere rigettata, con la conferma della competenza del Tribunale federale nazionale.

Analogamente si dispone per l’eccezione sollevata dalla società Sportiva Treviso FBC 1993, la quale è chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva.

Per quanto riguarda la sig.ra Cini, la stessa non ha proposto l’eccezione di incompetenza onde, per tale parte – al di là delle considerazioni sopra dette - la decisione di primo grado è coperta dal giudicato.

Conclusivamente, può stabilirsi il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”.

3. Nel merito i reclami sono infondati.

3.1 Vanno prima esaminate le richieste istruttorie formulate dalla difesa della signora Cini, la quale ha depositato con il reclamo nuovi documenti, ammissibili ai sensi dell’art. 101 CGS ove analiticamente indicati e comunicati alla controparte, nonché ha reiterato l’ammissione di prova testimoniale.

Il Tribunale federale nazionale aveva rigettato le prove orali richieste dalla Cini ritenendole irrilevanti, ovvero risultanti documentalmente o pacifiche in atti e comunque generiche.

Al riguardo, in via preliminare, va considerato che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/2017-2018).

E’ stato anche ritenuto che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022).

In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023).

In ogni caso le prove testimoniali addotte dalla difesa della sig.ra Cini involgono, per alcuni versi, valutazioni non ammissibili, per altri riguardano fatti non contestati e comunque risultanti dai documenti prodotti in atti e in ogni caso non superano neanche quel giudizio di rilevanza a fronte delle prove a carico afferenti i rapporti tra le parti in causa, i calciatori e le calciatrici.

3.2 Entrando nel merito del reclamo, non può condividersi l’assunto secondo il quale il Tribunale federale nazionale abbia fatto cattivo uso delle risultanze istruttorie.

Al riguardo occorre premettere che, com’è noto – secondo il costante orientamento giurisprudenziale - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico l’antefatto storico costituito dalla trattativa tra il Treviso FBC 1993 e la Condor S.A. Treviso, volta a realizzare un progetto comune, denominato “Treviso Soccer School” (i cui fini di formazione di giovani calciatori e calciatrici erano pregevoli se fossero stati condivisi dalle due Società).

Tale trattativa risulta però non essere andata in porto nel maggio 2021, quando il Consiglio direttivo della Condor, cui partecipava anche il Ferla, responsabile del settore femminile di quella società, decise (con il solo voto negativo del Ferla) di non portare avanti quel progetto, ponendo l’accento negativo sin da allora sul comportamento del Sandri che, medio tempore, aveva preso contatti con l’allenatore delle giovanili della Condor, sig. Enzo Maria Simeoni, raggiungendo con lui un accordo diretto nonostante fossero in corso le trattative tra le due società.

Dopo la delibera assunta il 27 maggio 2021 dalla Condor, il Sandri proseguiva con una serie di iniziative chiaramente orientate a sottrarre tesserati alla stessa Condor, che sono andate dalla diffusione nei raduni sportivi della stessa Condor di volantini che reclamizzavano le attività della Treviso FBC 1993, ai contatti con gli allenatori tesserati Condor, condotte queste riportate nella decisione di primo grado accompagnate dalle dichiarazioni di alcune calciatrici e genitori di queste.

L’operazione risulta ben delineata nella email che Sandri invia a Zanato e Simeoni il 24 aprile 2021 ove si legge: “ sarà determinante quanti pulcini (genitori) si convinceranno a passare da Condor e dall’Indomabile al FBC Treviso 1993”.

E’ chiaro che tale mail sia precedente alla rottura delle trattative e quindi non rientra tra i fatti punibili, ma è altrettanto evidente che il progetto sia proseguito anche dopo il diniego della Condor, con violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza imposti dall’art. 4 del CGS F.I.G.C..

Prova ne sia che il Ferla e la Cini, oramai protesi verso la squadra del Sandri, si sono adoperati oltre ogni ragionevole forma di rispetto dall’essere loro tesserati nel 2020/2021 con la Condor per agevolare il trasferimento di numerosi calciatori e calciatrici alla Treviso FBC 1993.

La decisione di primo grado si sofferma sull’argomento ed evidenzia una serie specifica di prove e indizi che dimostrano le attività illecite sul piano sportivo del Ferla e della Cini.

Si consideri, tra gli altri, il messaggio Whatsapp inviato dalla Cini il giorno 1° luglio 2021, ore 00,14, alle calciatrici e ai genitori, nonché la circostanza che la presentazione della neo costituita squadra di calcio femminile Treviso Woman è avvenuta presso la sede della Treviso FBC 1993, che è divenuta sede anche della medesima Treviso Woman.

Peraltro, alla presentazione del 2 luglio 2021 della Treviso Woman era presente con la Cini e il Ferla, anche il Vice Presidente della Treviso FBC 1993.

Vi sono tanti altri elementi che contribuiscono a ritenere la responsabilità dei reclamanti per i fatti contestati che vanno da un file datato 3 giugno 2021, rinvenuto nel computer ove avevano accesso la Cini (e solo un altro soggetto) che prospetta un tipo di futura riorganizzazione della squadra femminile con la Treviso FBC 19963 nelle forme della integrazione o della affiliazione con la stessa.

Inoltre, le deposizioni del sig. Ferla del 4 marzo 2022 e del 12 marzo 2022 confermano l’esistenza di contatti diretti con il sig. Sandri nel giugno 2021 per la creazione di un polo unico giovanile maschile e femminile.

Infine, assumono valore pregiudizievole per i reclamanti le dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice Matilde De Rossi, in ordine a quanto avvenuto in una cena in piscina il 22 giugno 2021 e il già richiamato messaggio Whatsapp dell’1 luglio 2021 inviato dalla Cini a 39 calciatrici, condotte queste poste in essere prima della conclusione della stagione 2020/2021.

Sta di fatto che, per effetto di tali comportamenti (nel complesso esaminati), ben 55 calciatori del comparto giovanile e 36 calciatrici giovanili e prima squadra del Condor sono stati tesserati nel 2021/2022 con la Treviso FBC 1993 e la neo costituita Treviso Woman, di fatto gestita dalla Treviso FBC 1993.

Le responsabilità del Sandri e della Cini sono ampiamente dimostrate e la violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, appare essere grave e reiterata, sicché nell’affermare la responsabilità dei medesimi non può essere accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione ai minimi previsti dalle norme, ritenendo equa quella applicata dal Tribunale federale nazionale a mezzo della sentenza impugnata.

Ugualmente, deve essere confermata la decisione di primo grado in relazione alla posizione della squadra di calcio Treviso FBC 1993 che risponde per responsabilità diretta ed oggettiva dei propri dirigenti (in questo caso il Presidente Sandri), ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Preliminarmente riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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