F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN – SD del 6 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2135 /517pfi21-22/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della sig.ra Anna Pagnotta + altri – Reg. Prot. 18/TFN-SD
Decisione/0054/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Marco Sepe – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2135 /517pfi2122/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della sig.ra Anna Pagnotta, dei sigg.ri Francesco Scalzone, Giuliano Maisto e della società ASD Matteo Football King,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 28 luglio 2022, a carico di:
1) la sig.ra Anna Pagnotta, all’epoca dei fatti vice presidente della società ASD Matteo Football King, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere la stessa, in occasione dell’incontro ASD Matteo Football King - ASD Giovannese Calcio del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo dell’allenatore sig. Francesco Scalzone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
2) il sig. Francesco Scalzone, all’epoca dei fatti allenatore dilettante non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società ASD Matteo Football King, per rispondere:
- della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver preso parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra dell’ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società ed in ogni caso non avendo adempiuto al pagamento della quota annuale dovuta al Settore Tecnico;
3) il sig. Giuliano Maisto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King, per rispondere:
- della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che l’allenatore dilettante sig. Francesco Scalzone prendesse parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra della ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società;
4) la società ASD Matteo Football King, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati la sig.ra Anna Pagnotta e il sig. Giuliano Maisto, e nel cui ambito e nel cui interesse ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale il sig. Francesco Scalzone.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Anna Pagnotta, i sigg.ri Francesco Scalzone, Giuliano Maisto e la società ASD Matteo Football King, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udita in udienza, l’avv. Valentina Soravia per la Procura Federale, la quale ha confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Anna Pagnotta, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per il sig. Francesco Scalzone, giorni 40 (quaranta) di squalifica;
- per il sig. Giuliano Maisto, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per la società ASD Matteo Football King, euro 133,33 (centotrentatre/33) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 6 ottobre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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