F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN – SD del 7 Ottobre 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Giuseppe D’Antuono nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri + altri – Reg. Prot. 29/TFN-SD

Decisione/0055/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 settembre 2022, sul ricorso proposto dall’A.B. Giuseppe D'Antuono contro Associazione Italiana Arbitri – AIA e Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché nei confronti dell’A.A. Pasquale De Meo per l’annullamento della delibera prot. n. 46 del 28 giugno 2022 emessa dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA con la quale è stata dichiarata la nullità dell’Assemblea elettiva sezionale per l’elezione alla carica di Presidente della Sezione AIA di Foggia, svoltasi il 7 giugno 2022, nonché di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, nonché sul ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del C.U. n. 47 dell’11 agosto 2022, emanato dal Comitato Nazionale dell’AIA, recante “Prosecuzione commissariamento Foggia”,

la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Con ricorso ex artt. 25 e 30 CGS-CONI notificato il 9.8.2022, l’Arbitro Benemerito Giuseppe D’Antuono, appartenente alla Sezione A.I.A. di Foggia, ha impugnato nei confronti dell’A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri della F.I.G.C. – Federazione Italiana

Giuoco Calcio e dell’Assistente Arbitrale De Meo Pasquale, chiedendone l’annullamento, la delibera prot. n. 46/2022 emessa dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. all’esito della camera di consiglio del 28 giugno 2022, comunicatagli a mezzo pec il successivo 19 luglio 2022, che ha dichiarato la nullità dell’Assemblea elettiva sezionale per l’elezione alla carica di Presidente della Sezione A.I.A. di Foggia, svoltasi il 7 giugno 2022, al cui esito, avendo riportato sessantuno voti validi contro i quarantanove del competitor De Meo, era risultato eletto alla carica di Presidente sezionale.

Con il medesimo ricorso l’A.B. ha altresì chiesto l’annullamento di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente), ivi compreso il Comunicato ufficiale n. 9, pubblicato il 02.07.2022, con cui il Comitato Nazionale dell’A.I.A. ha disposto, in assenza delle motivazioni della delibera qui impugnata e sulla base del solo dispositivo, a mente dell’art. 23, co. 5, e 11, co. 6, lett. t) del Regolamento A.I.A., il commissariamento a tempo determinato della Sezione A.I.A. di Foggia e la nomina dell’A.B. Pierfranco Racanelli quale Commissario Straordinario fino all’elezione del nuovo Presidente sezionale da tenersi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto comunicato.

2. In punto di fatto il ricorrente ha dedotto che:

a. il 31 marzo 2022 (C.U. n. 87), in ragione delle dimissioni  della totalità dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale, intervenute il 26 marzo, il Presidente dell’A.I.A. disponeva, ex 23, comma 5 e 11, comma 6, lett. t) del Regolamento A.I.A., il commissariamento della Sezione A.I.A. di Foggia, e procedeva alla contestuale indizione dei comizi elettorali (art. 1, comma 2, del Reg. elettivo dell’Assemblea elettiva sezionale) da svolgersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera citata;

b. il Presidente del C.R.A. Puglia con nota del 20 aprile 2022 fissava la data dell’Assemblea per il 7 giugno 2022, (art. 1, comma 3, Reg.). Il documento veniva affisso all’interno della bacheca sezionale il 22.4.2022, alle ore 20:30;

c. seguiva una serie di interlocuzioni tra il Commissario Straordinario e l’A.I.A. finalizzato alla conoscenza del “ il numero ufficiale degli associati iscritti, risultanti in organico al 30 giugno 2021”, che la Segreteria dell’A.I.A. indicava essere 139;

d. attesa la discrepanza tra il numero comunicato e gli effettivi tesserati alla data del 30 giugno 2021, il 13 maggio 2022 veniva chiesta conferma anche dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Sezionale, in quanto determinante, il numero degli associati, ai fini del calcolo delle sottoscrizioni di sostegno alla candidatura alla carica [art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento elettorale];

e. in data 17 maggio 2022, ore 20:00, non ancora precisato dalla Segreteria dell’A.I.A. l’esatto numero degli iscritti alla data del 30 giugno 2021, il Presidente del C.R.S. riceveva la candidatura alla carica di Presidente sezionale dell’A.B. Giuseppe Stallone, corredata da venticinque sottoscrizioni. Le sottoscrizioni non erano affisse in bacheca; il presidente del C.R.S. non segnalava irregolarità di natura formale;

f. rimaneva priva di riscontro l’ulteriore richiesta del Presidente del C.R.S. del 24 maggio 2022, ore 10:27, sul numero degli iscritti;

g. in data 25 maggio 2022, ore 10:35, non ancora precisato dalla Segreteria dell’A.I.A. l’esatto numero degli iscritti alla data del 30 giugno 2921, il Presidente del C.R.S. riceveva la candidatura alla carica di Presidente sezionale dell’A.B. Giuseppe D’Antuono, corredata da ventisette sottoscrizioni. Le sottoscrizioni non erano affisse alla bacheca sezionale; il Presidente del C.R.S. non segnalava irregolarità di natura formale;

h. in data 26 maggio 2022, alle ore 20:23, il Commissario Straordinario inviava agli associati l’avviso di convocazione previsto dall’art. 1, comma 4, del Regolamento elettorale;

i. in data 31 maggio 2022, alle ore 14:54, la Segreteria A.I.A. comunicava essere pari a 189 il numero degli associati iscritti alla data del 30 giugno 2021. Il dato veniva comunicato per le vie brevi dal Commissario Straordinario al Presidente del C.R.S. e ai candidati alla carica di Presidente sezionale e, su sollecitazione del Presidente del C.R.S., comunicato ufficialmente nella giornata del 1° giugno;

j. le schede di candidatura fino a quel momento presentate (ovverosia quella dei candidati Stallone e D’Antuono) venivano affisse in bacheca dal Presidente del C.R.S. il 30 maggio 2022, quattro giorni dopo l’invio dell’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva sezionale (perché, a dire del ricorrente, lo stesso Presidente del C.R.S. era convinto che ad intervenire in un momento successivo alla convocazione dovesse essere l’affissione delle candidature, e non la mera presentazione);

k. il 31 maggio, alle ore 19:05, l’A.B. Giuseppe D’Antuono depositava in via integrativa ulteriori otto sottoscrizioni di associati a sostegno della propria candidatura, in ossequio al nuovo requisito di validità derivante dal numero di iscritto alla data del 30 giugno 2021 comunicato solo nel pomeriggio dello stesso giorno. Il Presidente del C.R.S. riceveva l’integrazione in parola, senza rilevare irregolarità di natura formale, unificandola tramite spillatura alla candidatura presentata dall’A.B. D’Antuono in data 25 maggio 2022;

l. il successivo 5 giugno, alle ore 12.52, il candidato A.B. Giuseppe Stallone comunicava il ritiro della propria candidatura. Il presidente del C.R.S. riservava all’ufficio di presidenza la verifica della legittimità della rinuncia;

m. in data 7 giugno, alle ore 10:00, depositava – corredata da trentasei sottoscrizioni – la propria candidatura alla carica di Presidente sezionale l’A.A. Pasquale De Meo, senza che venissero evidenziate irregolarità di natura formale;

n. in sede assembleare, il Presidente del C.R.S. comunicava al Presidente dell’Assemblea che la candidatura dell’A.B. Giuseppe D’Antuono avrebbe dovuto considerarsi regolarmente perfezionata in data 31 maggio 2022, ore 19:05 e che, “all’esito del controllo di legittimità meramente formale, in […] assenza d’invalidità, stante la completezza della documentazione presentata a supporto”, dovevano ritenersi formalmente regolari anche le candidature dell’A.B. Stallone e dell’A.A. De Meo;

o. l’A.A. Pasquale De Meo depositava reclamo – ex 6, comma 1, del Regolamento elettorale – avverso la ritenuta validità della candidatura presentata dall’A.B. Giuseppe D’Antuono;

p. l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea elettiva sezionale, a maggioranza dei propri componenti, rigettava il reclamo in parola;

q. all’esito delle operazioni di scrutinio, l’odierno ricorrente riportava sessantuno voti validi, prevalendo sul candidato De Meo, il quale ultimo riportava quarantanove voti validi;

r. con reclamo depositato in data 11 giugno 2022, l’A.A. Pasquale De Meo impugnava – dinanzi alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. – gli atti dell’Assemblea elettiva sezionale, e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibile la candidatura a Presidente della Sezione di Foggia dell’associato Giuseppe D’Antuono e, conseguentemente, invalida l’assemblea elettiva della Sezione di Foggia tenutasi il 07/06/2022 nella parte in cui proclama Presidente di Sezione l’associato Giuseppe D’Antuono e, in particolare, previo accoglimento di tutte o di parte delle ragioni del presente reclamo: 2) Invalidare la proclamazione dell’elezione dell’associato Giuseppe D’Antuono a Presidente della Sezione di Foggia con voti riportati in numero di 61 (sessantuno) con ogni effetto conseguenziale, anche in ordine alla proclamazione a Presidente della Sezione di Foggia dell’associato Pasquale De Meo con voti validi riportati in numero di 49 (quarantanove). Infatti, le ragioni esplicate in reclamo e l’irricevibilità della candidatura del D’Antuono non portano all’invalidità totale dell’Assemblea elettiva, ma solo alla esclusione della candidatura presentata ante termine, con validità di quella presentata ritualmente del sottoscritto. 3) In via gradata e sussidiaria rispetto alle conclusioni che precedono, invalidare comunque l’Assemblea elettiva.”;

s. il ricorrente chiedeva ed otteneva di intervenire nel procedimento dinanzi alla CDA dell’A.I.A. ex 105, c.p.c.;

t. all’esito dell’udienza camerale del 28 giugno 2022, la Commissione disciplinare d’appello dichiarava la nullità dell’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Foggia, senza precisare l’effetto conformativo del decisum;

u. il Comitato Nazionale dell’A.I.A. in data 2 luglio 2022 provvedeva – con il C.U. n. 9 – al commissariamento della Sezione A.I.A. di Foggia, nominando l’A.B. Pierfranco Racanelli quale Commissario straordinario e indicendo i comizi elettorali, da tenersi entro 90 giorni dalla data del commissariamento medesimo;

v. le motivazioni della delibera con cui veniva dichiarata la nullità dell’Assemblea elettiva sezionale venivano comunicate all’odierno ricorrente, via p.e.o., in data 19 luglio 2022;

w. la CDA riteneva inesistente la candidatura perché presentata un giorno prima della convocazione dell’assemblea.

3. Per quanto rileva, la CDA:

a) riteneva non applicabile, secondo la tesi prospettata dal D’Antuono, il rinvio all’art. 156 cpc perché, sebbene l’art. 2, comma 6, CGS-CONI preveda il rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, l’art. 1, comma 1, CGS-FIGC delimiterebbe l’ambito oggettivo della sua operatività alle sole fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e dunque dei soli procedimenti di natura disciplinare o al più di natura contenziosa, con esclusione di quelli elettivi;

b) riteneva aperto il procedimento elettorale solo dal momento della convocazione dell’assemblea ad opera del Presidente di Sezione ovvero, in sua assenza, del Commissario straordinario;

c) pur in assenza di espressa previsione sul punto, riteneva intempestiva e, dunque, improduttiva di effetti giuridici la presentazione della candidatura “proprio perché i termini di presentazione delle candidature sono […] perentori”, onde “pare ragionevole invocare

l’istituto della inesistenza che sfugge al principio di tassatività perché sottintende la sussistenza di patologie dell’atto così gravi da non essere codificate.”

4. Avverso la suddetta delibera, in punto di diritto il ricorrente ha eccepito:

a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. elettorale e sostenuto la natura di procedimento a formazione progressiva del procedimento di presentazione della candidatura, per il quale non sarebbe previsto un termine iniziale perentorio di presentazione;

b) l’omessa applicazione del principio di tassatività delle cause di nullità degli atti e del principio di non invalidità per illegittimità meramente formali (in assenza della lesione del bene tutelato dalla ratio della norma asseritamente violata). In tesi, l’avvenuta presentazione della candidatura avrebbe comunque reso possibile la presentazione di altre candidature, di fatto non impedite, e resterebbe valida perché non previstane la nullità ed avendo in definitiva l’atto raggiunto il suo scopo nonostante la presunta irregolarità; risulterebbe pertanto erronea la ritenuta inapplicabilità in subiecta materia, da parte della CDA, dell’art. 156 cpc nonostante il  richiamo ai principi generali e alle norme generali del processo civile operato dall’art. 2, comma 6, CGS-CONI, a sua volta richiamato dall’art. 3, CGS-FIGC;

c) l’omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al momento perfezionativo della presentazione della candidatura. Secondo il ricorrente, invero, il Presidente del C.R.S. affiggeva le liste in bacheca il 30.5.2022, vale a dire quattro giorni dopo la convocazione dell’Assemblea, mentre la lista veniva integrata con le ulteriori sottoscrizioni il 31.5.2022 alle ore 19:05, di talché solo in quel momento, se considerata inesistente la prima, doveva ritenersi formalizzata la presentazione. L’integrazione, peraltro, secondo la ricostruzione del ricorrente, si rendeva necessaria perché solo il 31.5.2022 l’A.I.A. aveva comunicato il numero esatto degli associati in forza alla Sezione alla data 30.6.2021 cui commisurare il numero delle sottoscrizioni richieste, onde emergerebbe dalla stessa delibera impugnata che la presentazione ha avuto una “formazione progressiva”, sebbene illogicamente e contraddittoriamente ritenuta finalizzata alla sola integrazione delle sottoscrizioni.

5. Nelle more del procedimento, con C.U. n. 47 pubblicato l’11 agosto 2022, il CN dell'A.I.A. deliberava la nomina a tempo determinato dell’A.B. Racanelli Pierfranco quale Commissario straordinario fino al 30 giugno 2023, con previsione di provvedere entro lo stesso termine all’elezione del Presidente della Sezione.

6. Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 31.8.2022, l’A.B. D’Antuono ha impugnato nei confronti dei medesimi soggetti indicati al punto 1), chiedendone l’annullamento, l’anzidetto C.U. n. 47; in via gradata, previo annullamento del C.U. nella parte in cui ha disposto la prosecuzione del Commissariamento sino alla data del 30 giugno 2023, ha chiesto disporsi l’immediata convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria, in ogni caso non oltre i tempi tecnici necessari alla sua convocazione.

7. Il ricorrente, oltre a quanto già esposto, ha dedotto in fatto di avere inutilmente esercitato nei confronti dell’A.I.A. il diritto di accesso a tutti gli atti citati nel C.U..

8. Con riferimento al C.U. n. 47, con il primo motivo articolato in più profili, il ricorrente ha lamentato la “ Violazione degli artt. 16, comma 1, D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242; 20, comma 3 dello Statuto del C.O.N.I.; 8, nn. 5 e 6 e 10, n. 4 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; 1, comma 3 e 32, commi 2 e 4 dello Statuto Federale; 2, commi 1, 2 e 3 dei Principi informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe; 1, comma 1, lett. a) e d) e 7, comma 2 dei Principi informatori dei Regolamenti dell’A.I.A. - Violazione del principio di democrazia interna. Violazione del principio assembleare. Violazione del principio di proporzionalità e di necessaria limitazione nel tempo dei provvedimenti di commissariamento degli organi direttivi a carattere elettivo.”

In tesi, data l’estraneità del ricorrente alle “ipotetiche condotte commesse durante mandati presidenziali precedenti” emerse all’esito di una visita ispettiva avvenuta ad oltre due mesi di distanza dalle elezioni del 7 giugno, il prolungamento del Commissariamento tenderebbe a disinnescare a monte gli effetti dell’eventuale ed auspicato accoglimento dell’impugnazione avverso il deliberato della CDA, considerato che la regola dell’elezione democratica dei Presidenti sezionali può essere legittimamente derogata solo nei casi di “scioglimento, decadenza o revoca” (art. 7, comma 2, reg. A.I.A.). Ha esposto ancora, il ricorrente, che anche a volerne ammettere la legittimità, gli effetti del provvedimento “avrebbero dovuto essere necessariamente circoscritti a livello cronologico ed adeguati al canone di stretta necessità.”

9. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato: “Violazione dell’art. 11, comma 6, lett. f) del Reg. A.I.A. Omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per illegittimità del fine perseguito e per travisamento dei presupposti di fatto necessari per deliberare il commissariamento della sezione.”

In tesi, nella fattispecie non ricorrerebbero i requisiti richiesti per procedere alla surroga ab externo del presidente di Sezione, dati dalla decadenza del Presidente nel caso di “accertamento di gravi violazioni al regolamento A.I.A. e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive” (art. 15, comma 2, lett. a, Reg. A.I.A.), e dal Commissariamento dell’intero organo direttivo periferico nel caso di insorgenza, nel corso della stagione sportiva, di eventi “imprevedibili e gravi” che possono cagionare allo svolgimento delle attività tecnico-associative proprie dell’organo (art. 11, comma 6, lett. t, Reg. A.I.A.). Secondo il ricorrente, inoltre, le criticità, quand’anche esistenti, (ma tanto sarebbe stato escluso dall’ispezione effettuata al 31 agosto 2021), risalirebbero al passato, quindi non ascrivibili al Presidente eletto dall’Assemblea del 7 giugno 2022, e sarebbero basate su fatti immateriali e indimostrati, così difettando, anche sotto tale profilo, i requisiti per accedere al prolungamento del Commissariamento, il cui provvedimento di adozione risulterebbe viziato da eccesso di potere.

10. L’A.I.A., costituitasi in giudizio con memoria del 5 settembre 2022:

a) ha preliminarmente eccepito l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito Tribunale Nazionale, in favore della sua articolazione territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C.;

b) ha sostenuto la corretta applicazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento elettivo dell’assemblea elettiva sezionale A.I.A., finalizzata alla par condicio tra i concorrenti e, dunque, l’inesistenza della candidatura di Giuseppe D’Antuono, avuto riguardo, non già alla natura perentoria e/o ordinatoria del termine iniziale per la proposizione della candidatura, quanto alla natura e al carattere amministrativo della procedura per l’elezione del Presidente di Sezione, di talché “assolutamente dirimente ai fini della decisione sulla fattispecie che qui ci occupa è stabilire il momento iniziale della procedura amministrativa dell’assemblea elettiva sezionale”. In tesi, dunque, la convocazione è l’unico atto per il quale il Regolamento elettivo impone una specifica forma di pubblicità mediante la comunicazione scritta a tutti gli associati i quali, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, ne sono i naturali destinatari. Ne discenderebbe, secondo l’A.I.A., che l’indizione e la fissazione della data della consultazione elettorale non sono atti del procedimento dell’assemblea elettiva, ma dei meri atti propedeutici alla procedura che si apre, appunto, con la convocazione che viene comunicata per iscritto a tutti gli associati della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea;

c) ha sostenuto: l’inapplicabilità del principio di tassatività delle cause di nullità degli atti e della sanatoria per il raggiungimento dello scopo in ragione della natura amministrativa del procedimento elettorale e della inderogabilità dei termini, iniziale e finale, dello stesso; l’irrilevanza dei precedenti invocati dal ricorrente, in quanto non emessi in sede di legittimità; l’insussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento derivante dalla mancata rilevazione di irregolarità da parte del Presidente del Collegio dei revisori sezionale e del Presidente dell’assemblea;

d) ha eccepito la inidoneità del deposito delle ulteriori sottoscrizioni a configurare quale momento della presentazione della candidatura quello del loro deposito, al più idoneo a supportare una mera irregolarità nel numero di sottoscrizioni, non già a sanare ex post una candidatura illegittima ed inammissibile giacché, anche a volere supporre la ricorrenza di una ipotesi di “ presentazione a formazione progressiva”, la tesi sarebbe inficiata dall’avvenuta presentazione della candidatura al di fuori della procedura elettorale;

e) da ultimo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, sia perché istituto non previsto e non disciplinato dal processo sportivo; sia perché l’annullamento del C.U. n. 47 /2022 sarebbe stato richiesto in via autonoma, piuttosto che in via derivata quale conseguenza dell’annullamento della delibera della CDA. In via gradata, ha rifiutato il contraddittorio sul punto per mancato rispetto dei termini a difesa.

11. Con memoria depositata il 5.9.2022, il ricorrente ha dedotto in ordine alla competenza di questo Tribunale ed alla esistenza della candidatura contestate dalla resistente A.I.A.; ha quindi insistito sull’applicabilità del principio di tassatività delle cause di nullità degli atti e ribadito essere quello del deposito della integrazione delle sottoscrizioni il momento perfezionativo della presentazione della candidatura.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, ne ha sostenuto l’ammissibilità, sia in ragione dell’interesse sostanziale del ricorrente al bene della vita di cui è stata chiesta la tutela, il cui riconoscimento sarebbe vanificato dal protrarsi, ove non annullata, dalla illegittima prosecuzione del commissariamento alla data del 30 giugno 2023; sia per l’esigenza “di radicare un simultaneus processus il quale, in omaggio ai principi di pienezza ed effettività della tutela  e di celerità dei rimedi giurisdizionali, mediante la valorizzazione  [….] del concetto di connessione procedimentale”, possa offrire al ricorrente una tutela completa e integrale mediante una delibazione unitaria.

12. All’udienza dell’8.9.2022 fissata per la trattazione del procedimento, con ordinanza collegiale in pari data, la trattazione è stata rinviata al successivo 27 settembre, onde consentire la notificazione dell’atto di motivi aggiunti al contro-interessato Sig. Pasquale De Meo nel rispetto del termine di comparizione di 15 giorni liberi rispetto alla udienza.

13. Con memoria in data 23.9.2022, l’A.I.A. ha ribadito l’eccezione di incompetenza dell’adito Tribunale e preso posizione sul ricorso per motivi aggiunti, di cui ha dedotto l’inammissibilità per quanto già esposto con la prima memoria difensiva; ha quindi sostenuto la legittimità della prosecuzione del Commissariamento, “adeguatamente e congruamente motivato”, adottato nella piena ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. t) del regolamento associativo.

Tanto, secondo la tesi della resistente, sia per quanto emerso dalla relazione del Commissario straordinario che, nella relazione del 23.7.2022 contestualmente versata in atti, ne avrebbe sollecitato il prolungamento su “richiesta unanime degli associati inseriti negli organici nazionali” e per il riferito malcontento degli “associati in attività dell’OTR”; sia per le rilevanti criticità segnalate, sempre dal Commissario straordinario, “sotto il profilo della gestione amministrativa e contabile che sono risultate confermate ad un primo

esame del Servizio istruttivo Nazionale dell’A.I.A. e in attesa degli ulteriori approfondimenti da effettuare all’esito dell’acquisizione ed esame della documentazione necessaria” riferite al periodo 2021 / 8 agosto 2022.

14. Con memoria depositata il 24.9.2022, il ricorrente ha ulteriormente contestato le deduzioni dell’A.I.A. e, richiamato quanto già eccepito e dedotto con i precedenti atti, versati i quattro documenti elencati in calce all’ultimo scritto, si è riportato alle conclusioni rassegnate instando per il loro accoglimento.

15. Il 27.9.2022, in sede di udienza e prima del suo svolgimento, la difesa dell’A.I.A., previa sospensione dell’udienza disposta dal Presidente, con istanza versata in atti, ha chiesto un rinvio del procedimento perché “informata dai vertici dell’A.I.A. che il S.I.N. ha concluso la propria attività di verifica e, pertanto, il Comitato Nazionale ha anticipato, per le vie brevi, che provvederà a revocare il precedente provvedimento di commissariamento sino al 30.6.2023 fissando detto commissariamento per ulteriori novanta giorni finalizzato all’indizione di nuova assemblea elettiva. Pertanto, la presente è finalizzata a poter depositare l’emanando deliberato del Comitato Nazionale che avverrà nei prossimi giorni.”

Il Tribunale, sulla dichiarata opposizione della difesa del ricorrente alla richiesta di rinvio, si è riservato di procedere sull’istanza unitamente al merito.

Invitate le parti a rassegnare le conclusioni, l’avv. Emanuele si è riportato agli scritti in atti.

L’avv. Di Stasio, eccepita la mancata notifica della memoria difensiva del ricorrente del 24.9.20022, si è riportato agli atti. L’avv. Emanuele, in replica, ha dato atto di aver proceduto al solo deposito telematico della memoria in data 24.9.2022. All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

DIRITTO

16. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale dell’adito Tribunale Nazionale, in favore dell’articolazione territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C..

L’eccezione è infondata.

Rilevato che nella specie si verte in materia di competenza dedotta quale territoriale, rientra pacificamente nella competenza del Tribunale Federale Nazionale la cognizione dei ricorsi di cui all’art. 30 del CGS-CONI. Al riguardo, è già stato affermato da questo Tribunale, “che relativamente ai ricorsi di cui all’articolo 30 del CGS-CONI, tra i quali rientra quello in esame, ai fini del riparto di competenza (territoriale) assume rilievo dirimente non già la sede (periferica) di attività e di inquadramento del soggetto […..] bensì la sede dell’Autorità emanante l’atto impugnato ovvero l’ambito, nazionale o periferico dell'Organo decidente il cui atto si intende avversare nonché la portata effettuale del provvedimento medesimo oltre che la sua incidenza o meno su una pluralità di destinatari in ragione del complessivo assetto di interessi che con la decisione si intende regolare” (TFN-SD, decisione n. 69/2019-2020 del 18.12.2019).

Nel caso in esame, nessuno dubita che la delibera impugnata sia stata pronunciata dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A., la cui competenza sul punto è attribuita dall’art. 31, comma 2, lett. c, Reg. A.I.A., nel mentre i Comunicati Ufficiali con cui sono stati disposti il Commissariamento al 30.9.2022, prima, e quello al 30.6.2023, dopo, sono di emanazione del Comitato Nazionale dell’A.I.A., ovvero di un organo direttivo centrale dell’Associazione (art. 6, comma 2, lett.  e, Reg. A.I.A.).

Va per tale motivo respinta l’eccezione di incompetenza, “dovendosi fare applicazione del principio generale per cui il provvedimento deve essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria che ha competenza nella circoscrizione ove opera e ha sede l’autorità emanante l’atto impugnato, anche se gli effetti dell’atto dovessero prodursi in ambito periferico” (TFN-SD, dec. cit.).

17. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene di non potere aderire alla richiesta di rinvio formulata dalla difesa dell’A.I.A. nella prospettiva di una revoca della delibera di prosecuzione del Commissariamento straordinario al 30 giugno 2023.

Oggetto principale del procedimento è statuire sulla validità dell’Assemblea Elettiva Sezionale del 7 giugno 2022, tenuto anche conto della circostanza che le ragioni poste a base del C.U. n. 47, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, in disparte ogni altra considerazione, non attengono a circostanze ascrivibili al ricorrente D’Antuono.

18. Sempre in via preliminare, va infine dichiarata la tardività del deposito della memoria difensiva del ricorrente in data 24.9.2022 e dei relativi allegati.

L’art. 87, comma 1, CGS-FIGC dettato con riferimento alla fissazione dell’udienza di trattazione davanti al Tribunale a seguito di ricorso, prevede “che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.”

Tale previsione, in assenza di norma specifica, ovvero di norma che disciplini il deposito di atti endoprocessuali, deve estendersi alle ipotesi in cui il compimento di tale attività derivi dalla necessità di controdedurre alle difese delle altre parti già acquisite al procedimento, ovvero nel caso di rinvio della trattazione ad altra udienza.

La norma non specifica che trattasi di termine libero, pur tuttavia è un termine cd. a ritroso, con la conseguenza che, poiché l’udienza dinanzi al tribunale era fissata per il 27 settembre 2022, il termine a ritroso andava a scadere in data 24 settembre 2022, che era un sabato, onde occorreva provvedere al suo deposito entro venerdì 23 settembre 2022, giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza del 24 settembre.

Ed invero, secondo l’insegnamento, pienamente condiviso dal Tribunale, della Corte Federale d’Appello “Atteso che il 4 comma dell’art. 52 CGS si occupa della solo scadenza “in avanti” che va a coincidere con un giorno festivo, la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: ‘Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile’. Pacifica giurisprudenza della Suprema Corte nell’interpretare l’art. 155 cpc ha chiarito che: l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 gennaio 2020, n. 301)” (CFA-Sezioni unite, dec.  n. 61/2020-2021).

Consegue, da quanto sopra, la tardività del deposito della memoria, del cui contenuto non può tenersi conto nelle parti in cui introduce nuove eccezioni e nuovi temi d’indagine, in quanto già delineato e circoscritto il thema decidendum del procedimento, così come non può tenersi conto della documentazione allegata alla stessa su cui, in mancanza della tempestiva notificazione anche alla controparte, non si è potuto realizzare il contraddittorio.

19. Nel merito, il ricorso avverso la delibera della CDA dell’A.I.A. è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati. Per la cronologia di quanto verificatosi si rimanda a quanto sopra esposto in punto di fatto.

Nella fattispecie de qua, come visto, il 30.3.2022 (C.U. n. 87/2022), contestualmente alla nomina del Commissario Straordinario della Sezione di Foggia per le intervenute dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, è stata indetta l’Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il 30.6.2022.

In questo momento, dunque, salve le temporalmente successive attribuzioni procedimentali spettanti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri (art. 3, comma 3, Reg. elettivo) ed al Commissario straordinario (comma 4, art. cit.), riguardanti la fissazione della data di svolgimento e la convocazione dell’assemblea, il relativo procedimento elettorale deve considerarsi aperto.

Infatti, è dall’anzidetto momento che, come prima conseguenza, è anche consentito agli aspiranti candidati “ di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma” altrimenti vietata, prima dell’indizione, dall’art. 40, comma o), del Regolamento A.I.A., fonte di natura primaria rispetto al Regolamento dell’Assemblea Elettiva, come riconosciuto dalla difesa dell’A.I.A..

Tanto già vale ad inserire all’interno della procedura elettorale, senza che possa considerarsi avulsa dalla stessa, la presentazione della candidatura avvenuta dopo l’indizione dell’assemblea ma prima della sua convocazione, non condividendo il Tribunale la considerazione che una forma di pubblicità sia prevista solo per la convocazione, atteso che l’indizione dell’Assemblea è avvenuta a mezzo C.U., fonte privilegiata e non eludibile di conoscenza nell’ambito della Federazione.

Del resto, risultando consentita attività propagandistica o di proselitismo non può ritenersi vietata la raccolta delle firme a sostegno della candidatura sin da tale momento, a meno che non si provi che tale raccolta (peraltro limitata per disposizione regolamentare nel massimo al 20% degli associati sezionale aventi diritti di voto) ha concretamente limitato la possibilità di altri aspiranti di raccogliere le firme necessarie per la presentazione della propria candidatura.

E, una volta raccolte le firme sufficienti al fine, non si vede alcun vizio sostanziale alla presentazione della candidatura in tempo antecedente all’atto di convocazione dell’Assemblea.

Deve escludersi, quindi, che si sia in presenza di un atto inesistente, ricorrendo, la categoria della inesistenza, solo quando l’atto manchi dei connotati essenziali propri (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 27/10/2005 n° 6023).

Deve escludersi, altresì, una ipotesi di nullità, potendosi ritenere nullo un atto solo nelle ipotesi in cui il vizio che lo colpisce sia espressamente qualificato tale dalla legge (Consiglio di Stato, cit.; e sin da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17.11. 1996, n. 24).

Diviene allora non rilevante la questione dell’applicabilità o meno alla fattispecie oggetto di procedimento delle disposizioni dell’art. 156 c.p.c., derivando i concetti di inesistenza e di nullità di un atto - così come quelli delle perentorietà-ordinatorietà dei termini - dai principi generali dell’ordinamento da calare nell’ordinamento sportivo improntato a privilegiare la sostanza in luogo della forma.

Né, in contrario, può essere invocata la disciplina dettata per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati della Repubblica, trattandosi di disciplina specifica, peraltro riguardante liste elettorali (e non singoli candidati) espressamente ed inequivocamente prevedente un termine iniziale e finale addirittura nel relativo orario.

Escluse, dunque, le ipotesi di inesistenza e nullità nella presentazione della candidatura in data 25 maggio 2022, occorre calarsi nella fattispecie concreta ed esaminare quanto effettivamente verificatosi.

La candidatura è stata presentata il 25 maggio 2022, vale a dire il giorno prima della convocazione dell’assemblea.

Nessun elemento letterale e/o sistematico induce a ritenere la perentorietà di siffatto termine iniziale, così come invece deve ritenersi per il termine finale, laddove l’art. 3, comma 1, Reg. elett. prevede espressamente che gli aspiranti candidati “devono presentare la candidatura …. almeno un’ora prima dell’orario fissato” onde, esclusa la ricorrenza della inesistenza o di una nullità, deve ritenersi (come già osservato) che l’anticipata presentazione della candidatura rispetto alla convocazione dell’assemblea configuri (ferma la considerazione che il Tribunale ritiene comunque legittima e tempestiva la candidatura post indizione elettorale in esame) un’ipotesi di mera irregolarità, essendosi in presenza di atti a formazione progressiva.

Nella fattispecie in esame, a nulla rileva che l’integrazione delle sottoscrizioni sia avvenuta (e non sarebbe potuto essere altrimenti) dopo che era stato reso noto l’esatto numero degli associati sezionali alla data del 30 giugno 2021; ciò che rileva, infatti, è che l’atto si sia materialmente perfezionato il 31 maggio 2002, alle ore 19:05, momento nel quale deve ritenersi concluso il procedimento di presentazione della candidatura, nel rispetto del termine finale di presentazione previsto dal richiamato art. 3, comma 1, del Regolamento elettivo.

Inoltre e del resto, non a caso l’integrazione delle firme presentate dall’A.B. D’Antuono è stata dal titolato ricevente spillata alla lista presentata in data 25 maggio 2022; lista in tal modo pubblicata e completata integrativamente alla data del 31 maggio 2022; data nella quale è stata confermata e, quindi, si è comunque perfezionata (sulla scorta dei nuovi dati del numero degli associati sezionali) la candidatura del ricorrente.

Non va sottaciuto, del resto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, che la presentazione della candidatura ha comunque conseguito il suo scopo senza nocumento nè lesione alcuna delle altrui posizioni.

Lo stesso reclamante dinanzi alla CDA dell’A.I.A., l’A.A. De Meo, infatti, ha potuto procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione della propria candidatura e concorrere alla competizione elettorale, sebbene la stessa abbia visto prevalere il candidato D’Antuono, fruitore di un maggior numero di consensi.

Da ultimo, mette conto rilevare che, in tema di operazioni elettorali, il richiamato principio generale che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge, “si ricollega ai principi specifici della materia, che, proprio perché ispirati ad un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale o ad invalidare i risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate dalla legge” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 dicembre 1996, n. 24).

In adesione alla richiesta in via principale formulata dall’A.B. D’Antuono Giuseppe, pertanto, in riforma della gravata delibera della CDA dell’A.I.A. n. 46 del 28.6.2022, deve dichiararsi la validità dell’Assemblea Elettiva della Sezione di Foggia del 7 giugno 2022, conclusasi con la proclamazione del ricorrente D’Antuono Giuseppe quale Presidente e, per l’effetto, confermarne l’esito.

20. All’annullamento della impugnata delibera, come pure richiesto e per quanto ancora di interesse, consegue l’annullamento del C.U. n. 9 del 2.7.2022 con cui l’A.B. Racanelli Pierfranco è stato è stato nominato Commissario Straordinario della Sezione di Foggia fino all’elezione del nuovo Presidente “da tenersi nel termine regolamentare di giorni 90 (novanta) dalla data odierna e con attribuzione allo stesso di tutti i poteri e le facoltà regolamentari connesse alla carica di Presidente sezionale.”

21. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza del ricorrente avverso la delibera impugnata.

22. Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato in via autonoma, come dallo stesso precisato, chiedendone l’annullamento, il C.U. n. 47 dell’11.8.2022 con il quale il C.N. dell’A.I.A. ha disposto la prosecuzione l’A.I.A. del Commissariamento straordinario sino alla data del 30.6.2023.

In via preliminare l’A.I.A., come visto in punto di fatto, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché non previsto, dall’Ordinamento sportivo, il rimedio dei motivi aggiunti e perché, al più, avrebbe potuto essere proposto in via derivata e quale conseguenza dell’eventuale annullamento della delibera della CDA; ha inoltre eccepito l’incompetenza di questo Tribunale.

23. Le eccezioni sono prive di pregio.

Per l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale si veda quanto esposto sub punto 16.

Quanto ai motivi aggiunti, trattasi di rimedio espressamente previsto nell’ambito del processo amministrativo (art. 43, CPA), assente in ambito sportivo, ma quivi non escluso in via assoluta, sebbene la concreta applicabilità vada valutata caso per caso (TFN-SD, dec. n. 170/2021-2022).

Il ricorso a tale rimedio, del resto, in adesione ai principi del giusto processo richiamati dall’art. 44, comma 1, CGS-CONI, consente il simultaneus processus su questioni comunque connesse, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo e consente, pertanto, di dare pronta risposta alle richieste di tutela da parte di titolari di una posizione soggettiva rilevante per l’Ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.

Nella fattispecie in esame il ricorso è sicuramente ammissibile, ritenuto che la perdurante vigenza del Commissariamento straordinario sino al 30.6.2023, peraltro finalizzato alla nomina del Presidente di Sezione, porrebbe di fatto nel nulla l’esito della competizione elettorale del 7 giugno 2022 di cui si è testé dichiarata la validità.

24. Le ragioni che depongono per l’ammissibilità dei motivi aggiunti, supportano, per quanto occorra, anche la loro fondatezza nel merito.

Secondo l’art. 11, comma 6, lett. t), del reg. A.I.A., il Comitato nazionale, con provvedimento motivato, delibera “ in ordine al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell’immagine della FIGC e/o dell’A.I.A., ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi.” L’art. 23, comma 5, del reg. A.I.A., richiamato dalla difesa della resistente, poi, secondo cui la prosecuzione del Commissariamento sarebbe stata disposta anche nel rispetto di tale norma, prevede che “Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell’Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.”

Deve osservarsi, in proposito, che il C.U. n. 47/2021-2022 richiama unicamente l’art. 11, comma 6, lett. t), onde è sulla ricorrenza dei presupposti previsti da tale norma che occorre porre l’attenzione.

Ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame, non è dato ravvisare i presupposti di cui alla richiamata norma.

Ed invero, la prosecuzione del Commissariamento, per quanto è dato leggere nelle premesse che hanno condotto alla sua adozione, poggia le sue basi su una relazione del Commissario Straordinario datata 23.7.2022 che dà atto di una conflittualità in essere presso la Sezione di Foggia; conflittualità cui l’odierno ricorrente non risulta (né è stato ipotizzato) avere dato adito. Riferisce ancora, il Commissario straordinario di assenza di collaborazione da parte degli Associati, comunque trascurando che la loro convocazione, per un incontro evidentemente informale, è avvenuta in un periodo particolare della stagione sportiva, ovvero alla sua fine, a campionati conclusi, quando di norma è già esaurito il ciclo delle riunioni tecniche obbligatorie e, alfine, in periodo estivo, se non già del tutto feriale.

Quanto alle criticità sotto il profilo della gestione amministrativa e contabile, la stessa difesa dell’A.I.A. riferisce di essere in “ attesa degli ulteriori approfondimenti da effettuare all’esito dell’acquisizione ed esame della documentazione necessaria” (v. memoria A.I.A. del 23.9.2022, pag. 9).

Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere, i controlli del S.I.N. dell’A.I.A. farebbero riferimento al periodo compreso tra il 2021 e l’8.8.2022, vale a dire ad un periodo in cui non è stato dedotto che il D’Antuono rivestisse un qualche ruolo nell’ambito dell’organigramma sezionale.

Soprattutto non si ravvisano, nella fattispecie in esame, gli “ imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione” richiesti per addivenire al commissariamento della Sezione, che possono ritenersi sussistenti “soltanto qualora la situazione generale sia talmente compromessa da rendere necessario un provvedimento in grado di fare tabula rasa della situazione preesistente (Collegio di Garanzia dello Sport, 9 marzo 2018, n.12).

Nella vicenda in scrutinio, invece, manca una relazione analitica e dettagliata del S.I.N., corredata di idonea documentazione, che individui anche gli eventuali e/o probabili responsabili, che certamente non possono identificarsi con il ricorrente del tutto estraneo all’epoca - alla direzione e gestione della Sezione.

Manca, in definitiva, la prova della esistenza di una situazione generale tanto compromessa da richiedere di fare “ tabula rasa della situazione preesistente”; senza considerare che le già intervenute dimissioni dell’intero Consiglio direttivo che hanno condotto al primo commissariamento del 30.3.2022, privano di ogni fondamento i presupposti del Commissariamento, in quanto non più in carica nessuno dei precedenti dirigenti sezionali.

Alla luce di quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti va accolto e, per l’effetto, il provvedimento di Commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 47 pubblicato l’11 agosto 2022 va annullato.

25. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta l’istanza di rinvio formalizzata in udienza dalla difesa dell’A.I.A. e, definitivamente pronunciando, afferma la propria competenza; in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, annulla la delibera prot. n. 46 del 28 giugno 2022 della Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. e, per l’effetto, dichiara la validità dell’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Foggia tenutasi in data 7 giugno 2022. Annulla altresì il provvedimento di commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 9 pubblicato il 2 luglio 2022, nonché il provvedimento di commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 47 pubblicato l’11 agosto 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 7 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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