F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN – SD del 12 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6074/801pf 21-22/GC/SA/mg del 13 settembre 2022 nei confronti della sig.ra Alessandra Allegra e della società ASD Troina – Reg. Prot. 45/TFN-SD

Decisione/0056/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0045/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6074/801pf 21-22/GC/SA/mg del 13 settembre 2022 nei confronti della sig.ra Alessandra Allegra e della società ASD Troina,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 6074/801pf21-22/GC/SA/mg del 13 settembre 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) la sig.ra Allegra Alessandra, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Troina, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 4, co. 1, CGS-FIGC ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione al C.U. n. 15 LND s.s.21-22, per aver consentito e comunque non impedito, alla società ASD Troina, nel corso della stagione sportiva 2021-2022 e precisamente in occasione delle gare interne di campionato Troina-Rende del 13.3.2022, Troina-Castrovillari del 4.5.2022 e Troina - Gelbison del 15.5.2022, l'accesso allo stadio di spettatori (ad esclusione dei due gruppi squadra e del numero massimo di soggetti autorizzati cd. addetti ai lavori), nonostante il divieto imposto dalle Ordinanze emesse dalla Questura di Enna di disputare gli incontri casalinghi a porte chiuse presso lo Stadio Silvio Proto di Troina, per mancanza di licenza di P.S. per i pubblici spettacoli;

2) la società ASD Troina, matricola n. 58516, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS-FIGC per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro-tempore, siccome descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto "Presunte violazioni delle disposizioni adottate dalla Questura di Enna in tema di pubblica sicurezza poste in essere dalla società ASD Troina Calcio", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 7.6.2022 al n. 801 PF 21-22, trae origine dalla nota-segnalazione trasmessa a mezzo pec in data 11.5.2022, dal Dipartimento Interregionale, contenente la segnalazione della società ASD Gelbison.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i fogli di censimento della società; i referti arbitrali e dei Commissari di campo delle gare di cui si tratta; i video delle gare Troina – Rende e Troina-Castrovillari; la nota della Questura di Enna con gli allegati estratti delle ordinanze. Sono inoltre stati sentiti la sig.ra Alessandra Allegra, quale Presidente e legale rappresentante della società; il sig. Barbirotto Salvatore, Vice Presidente fino al 9 marzo 2022 e successivamente accompagnatore della squadra; il sig. Rasetto Giuseppe, Dirigente accompagnatore.

A seguito della notifica della CCI non sono pervenute memorie difensive, né richieste di audizione. L’atto di deferimento risulta ritualmente notificato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 6.10.2022, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 6.10.2022, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti della sig.ra Allegra Alessandra e della ammenda di 1.200,00 (milleduecento/00) nei confronti della società ASD Troina. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

1. Il Collegio ritiene provata la responsabilità dei deferiti nei termini di seguito specificati.

2. Risultano acquisite agli atti le Ordinanze della Questura di Enna – Ufficio di Gabinetto, contenenti l’ordine di disputare a “porte chiuse” le gare di cui al capo di incolpazione perché privo, l’impianto sportivo presso cui dovevano avere luogo le dette gare, della licenza di P.S..

In ragione dell’assenza della licenza per pubblici spettacoli, la società otteneva l’autorizzazione a consentire l’ingresso all’impianto di n. 40 soggetti per ognuna delle due contendenti, compreso, in tale numero, il gruppo squadra - titolari, riserve e staff tecnico - ed esclusi i giornalisti accreditati (v. verbale audizione Barbirotto Salvatore).

La lista delle persone autorizzate ad accedere all’impianto era consegnata alle Forze dell’Ordine (v. verbali audizioni Allegra, Barbirotto, Rasetto).

Dall’informativa acquisita presso la Questura di Enna, è emerso che “ non sono stati segnalati a questa Questura ingressi di tifoserie o soggetti non autorizzati” (v. nota Questura di Enna in data 5.7.2022).

Ciò non di meno, dai video delle gare con il Rende e con il Castrovillari pubblicati sul sito YouTube, ritualmente acquisiti e posti a corredo del deferimento, in ordine alla cui provenienza e contenuto non sono state mosse contestazioni, risulta la presenza sugli spalti di un numero di soggetti eccedenti quello consentito.

In particolare, esclusi i giornalisti accreditati, dal video della gara con il Rende, risultano n. 20 persone oltre quelle consentite, mentre dal video della gara con il Castrovillari risulta un’eccedenza di n. 38 persone oltre quelle consentite.

Ritenuto che ad inizio gara la società Troina trasmetteva l’elenco delle persone autorizzate alle F.O. e che in tale momento non sono state segnalati alla Questura ingressi di tifoserie o di soggetti non autorizzati, deve ritenersi che, esaurita la fase dei controlli in occasione dell’inizio della gara, gli ingressi si siano verificati in un momento successivo, a gara già iniziata, perché venuto meno ovvero, a tutto voler concedere, diminuito il controllo.

3. Quanto alla gara con il Gelbison, non vi è evidenza della presenza di un numero di persone eccedenti quelle consentite, non risultante dai referti dei Commissari di campo, sigg.ri Fadda Fabio e Carrozza Vincenzo, né tanto meno evidenziata nella relazione d’indagine datata 4.8.2022 a firma del dr. Patrizio Portera, Collaboratore della Procura federale.

4. Alla luce di quanto precede, con riferimento alle gare con il Rende ed il Castrovillari del 13.3.2022 e del 4.5.2022, risulta accertata con ragionevole certezza la responsabilità della sig.ra Allegra Alessandra per avere omesso, in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS-FIGC successivamente ai controlli espletati dalle F.O. all’inizio della gara, gli ulteriori controlli necessari ad impedire l’ingresso all’impianto di un numero di persone eccedente quello consentito.

5. Dell’operato della sua legale rappresentante, la società ASD Troina risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. 1, CGS-FIGC in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda.

6. In punto sanzioni, tenuto conto che l’omesso controllo si è concretizzato a gare in corso e che la prova è stata raggiunta unicamente con riferimento a due delle tre gare contestate, sanzioni congrue, come da dispositivo, sono quelle di mesi 3 (tre) di inibizione per la sig.ra Allegra Alessandra e dell’ammenda di 600,00 (seicento/00) per la società ASD Troina.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Alessandra Allegra, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Troina, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 12 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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