F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 022/CSA pubblicata del 14 Ottobre 2022 – A.S.D. Real Monterotondo Scalo

Decisione n. 022/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 016 /CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Stefano Agamennone – Componente (relatore)

Agostino Chiappiniello – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 016/CSA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. Real Monterotondo Scalo in data 27.09.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 25 del 20.09.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.09.2022, l’Avv. Stefano Agamennone; sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Real Monterotondo Scalo   ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Fontana Luigi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.  25 del 20.9.2022,  in relazione alla gara Tivoli Calcio 1919  A.S.D. Real Monterotondo Scalo   del 18.9.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società A.S.D. Real Monterotondo Scalo   sostiene che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Fontana non può essere considerata violenta, perché difetterebbe delle caratteristiche previste dall’art 35 del CGS.

Inoltre, dagli atti ufficiali di gara non sarebbe possibile evincere l’entità della violenza, né tantomeno se si sia trattato di un gesto intenzionale o piuttosto di una reazione ad un’aggressione altrui, circostanza quest’ultima che avrebbe potuto portare all’applicazione delle attenuanti previste dall’art 13 del CGS

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 settembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig Cosimo Papi, arbitro della gara Tivoli Calcio 1919  A.S.D. Real Monterotondo Scalo   del 18.9.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, precisando che il gesto del Fontana non è avvenuto in reazione al comportamento violento tenuto dall’avversario. Nella  condotta violenta dei due calciatori c’è stata contemporaneità, ragione per la quale, in assenza di   una reazione ad un’azione, è inapplicabile il disposto dell’art 13 del C.G.S. con la conseguente impossibilità di  invocare le attenuanti richieste con il reclamo.

Sulla base di quanto precede,  il reclamo  proposto dalla società A.S.D. Real Monterotondo Scalo   Calcio non può trovare accoglimento

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                      Patrizio Leozappa                

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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