F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 023/CSA pubblicata del 14 Ottobre 2022 – Cesena F.C./A.S.D. Apulia Trapani

Decisione n. 023/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 017/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Andrea Galli - Componente (relatore) 

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 017/CSA/2022-2023, proposto dalla società Cesena F.C.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile

FIGC, di cui al Com. Uff. n. 33/DCF del 21.09.2022 Primavera 2 Femminile;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.09.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cesena F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione ad essa inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile FIGC (cfr. Com. Uff. n. 33/DCF del 21.09.2022), in relazione alla gara del Campionato di Primavera 2 Femminile, Girone B, Cesena FC – A.S.D. Apulia Trapani del 18.09.2022, sanzione consistente nella punizione sportiva della perdita della gara medesima con il risultato di 0 – 3 e della inibizione sino al 28.09.2022 al Sig. Gianni Angeli.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo “rilevato che la società CESENA F.C. ha inserito in distinta la calciatrice DUMITRU Maria Giulia, nata il 18/10/2017, e che dal Referto di gara emerge che la calciatrice DUMITRU sia subentrata al 20° del secondo tempo alla calciatrice GROSSI Bianca; rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile (F.I.G.C. C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022) alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. E sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che la società CESENA F.C. in merito alla calciatrice DUMITRU Maria Giulia non abbia mai presentato alcuna documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile; rilevato che, pertanto la partecipazione alla gara della calciatrice DUMITRU viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022; Visto l’art.10 comma 6 C.G.S. PQM, Delibera 1) Di infliggere alla società CESENA F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società APULIA TRANI; 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale ANGELI Gianni (CESENA F.C.) l’inibizione sino al 28/9/2022”.

La società reclamante si è affidata sostanzialmente a due motivi di reclamo:

1) Errata applicazione di norma regolamentare (art. 34 N.O.I.F. comma 3): a tale riguardo ha osservato che in data 08.11.2021 la società aveva richiesto l’autorizzazione per l’impiego della “giovane” calciatrice DUMITRU Maria Giulia, nata il 18.10.2007, non ancora quindicenne, nel campionato primavera femminile ai sensi dell’art. 34, commi 3 e 3bis, delle N.O.I.F., allegando la documentazione richiesta, tra cui il certificato di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica e la relazione del medico sociale ove veniva attestata la raggiunta maturità psico-fisica della calciatrice alla partecipazione a tale attività e che con Comunicato Ufficiale n. 51/DCF del 10.11.2021 la calciatrice aveva ricevuto l’autorizzazione richiesta.

La reclamante riteneva, pertanto, che una calciatrice già autorizzata all’impiego nel campionato Primavera nel corso della stagione sportiva precedente, pur se ancora infra quindicenne, fosse definitivamente e liberamente impiegabile dalla società senza la necessità di dover ripresentare nuova richiesta nella stagione sportiva successiva, anche per la ragione che la normativa regolamentare non prevede espressamente l’obbligo di ripresentare una domanda per un’atleta che abbia già ricevuto l’idoneità specifica all’attività agonistica per la stagione precedente.

2) Buona fede della società reclamante: la società ha presentato richiesta di autorizzazione all’impiego nel campionato Primavera di due “giovani” calciatrici per la corrente stagione sportiva. Di conseguenza, qualora la reclamane avesse solo immaginato di dover ripresentare la richiesta di autorizzazione all’impiego della Dumitru anche per la stagione sportiva 2022/2023, le sarebbe stato sufficiente inserire la documentazione già agli atti - ed in possesso della Federazione dal novembre 2021 - nella domanda inoltrata per le calciatrici Camprini e Tarozzi.

La società Cesena, pertanto, domandava disporsi l’integrale riforma delle impugnate sanzioni.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 settembre 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La normativa applicabile al caso in delibazione è rinvenibile nell’art. 34, commi 3 e 3bis, NOIF, ai sensi dei quali, in particolare, il rilascio dell’autorizzazione a prendere parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa ne richiesta, di determinati documenti, tra cui il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità.

Detto certificato ha durata annuale, tanto che nel caso di specie la società reclamante ha depositato un certificato datato 23.08.2021, avente validità di 12 mesi e avente scadenza al 22.08.2022, come espressamente indicato al documento n.2A prodotto dalla società Cesena.

In secondo luogo, la stessa richiesta presentata dalla società Cesena, prodotta sub doc.n.2 allegato al reclamo, è stata formulata per la partecipazione dell’atleta “…al Campionato Nazionale Primavera nella stagione sportiva 2021/2022”.

Infine, il Comunicato Ufficiale della FIGC disciplinante i presupposti e requisiti per richiedere e ottenere l’autorizzazione di cui si discute, viene pubblicato con cadenza annuale, tanto che, per la stagione sportiva 2021/2022 era stato pubblicato in data 18.06.2021 con il numero 306, mentre per la corrente stagione sportiva è stato pubblicato in data 28.06.2022 con il numero 288/A.

Di conseguenza, tutti gli elementi sopra individuati, tra cui l’efficacia del certificato medico, limitata ad un anno, il modulo di richiesta di autorizzazione, riferentesi ad una sola stagione sportiva, la pubblicazione annuale dei criteri autorizzatori, confermano l’obbligo per le società interessate di ripresentare annualmente la relativa richiesta e che, pertanto, la società Cesena aveva l’obbligo di formulare una nuova e apposita istanza di autorizzazione volta a consentire alla calciatrice Dumitru di prendere parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile nella stagione sportiva 2022/2023.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta condivisibile e congrua e che, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                Patrizio Leozappa

 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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