F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN – SD del 14 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2116/544pf21-22/GC/GR/pe del 28 luglio 2022 nei confronti del sig. Pasqualino Panaccio – Reg. Prot. 17/TFN-SD

Decisione/0057/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2116/544pf2122/GC/GR/pe del 28 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri Pasqualino Panaccio, Matteo Chiodini, della sig.ra Nicoletta Stefanizzi e delle società US Marcallese e ASD Arluno Calcio 2010,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 28 luglio 2022, Prot. 2116/544pf21-22/GC/GR/pe, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Pasqualino Panaccio, all'epoca dei fatti tesserato FIGC in qualità di tecnico iscritto al relativo Albo, per:

(i) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso, nonostante iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, svolto attività di direttore sportivo a favore della società US Marcallese per la stagione sportiva 2019/2020;

(ii) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso, nonostante iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, svolto attività di direttore sportivo a favore della società ASD Arluno Calcio 2010 per la stagione sportiva 2021/2022;

(iii) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale FIGC per avere lo stesso, nonostante tesserato FIGC in qualità di tecnico iscritto al relativo Albo, adito, senza la prescritta autorizzazione, la giustizia civile nei confronti della società U.S. Marcallese implementando apposito procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Rho (R.G. 916/20, Reg D.I. 645/20), coltivando il procedimento di opposizione al predetto decreto ingiuntivo innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria e transigendo stragiudizialmente la controversia con scrittura privata a contenuto transattivo stipulata in data 22.11.21;

- il Sig. Matteo Chiodini, all'epoca dei fatti tesserato FIGC in qualità di presidente della società US Marcallese, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso stipulato, in nome e per conto della società US Marcallese, un accordo con il sig. Pasqualino Panaccio in forza del quale quest’ultimo, nonostante fosse iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, ha svolto funzioni di direttore sportivo a favore della società US Marcallese;

- la Sig.ra Nicoletta Stefanizzi, all'epoca dei fatti tesserata FIGC in qualità di presidente della società ASD Arluno Calcio 2010, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa stipulato, in nome e per conto della società ASD Arluno Calcio 2010, un accordo con il sig. Pasqualino Panaccio in forza del quale quest’ultimo, nonostante fosse iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, ha svolto funzioni di direttore sportivo a favore della società ASD Arluno Calcio 2010;

- la società US Marcallese per rispondere ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Chiodini e dal sig. Pasqualino Panaccio così come descritti nei relativi capi di incolpazione;

- la società ASD Arluno Calcio 2010 per rispondere ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Nicoletta Stefanizzi e dal sig. Pasqualino Panaccio così come descritti nei relativi capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine da una nota inviata, in data 18 febbraio 2022, dalla Società US Marcallese al Settore Tecnico Figc. Con detta nota, in particolare, la società US Marcallese segnalava che il sig. Pasqualino Panaccio, nonostante fosse iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, avrebbe esercitato negli ultimi anni, anche presso la US Marcallese, l’attività di direttore sportivo non avendone titolo.

La società US Marcallese riferiva, altresì, che, all’epoca della segnalazione, il sig. Panaccio avrebbe esercitato detta attività presso la società Arluno Calcio 2010.

In data 15 marzo 2022, la Procura Federale provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 544 pf 2122, avente ad oggetto: "Presunta attività di Direttore Sportivo posta in essere dal tecnico Pasqualino Panaccio – cod. 22.616 – in mancanza della necessaria abilitazione”.

In sede istruttoria la Procura acquisiva la nota della US Marcallese, i fogli di censimento della società US Marcallese per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, i fogli di censimento della società ASD Arluno Calcio 2010 per la stagione sportiva 2021/2022, l’estratto storico di tesseramento del sig. Pasqualino Panaccio.

La Procura Federale procedeva, inoltre, all’audizione dei seguenti soggetti:

- sig. Giovanni Baronchelli, attuale Presidente della società U.S. Marcallese;

- sig. Matteo Chiodini, Presidente della società U.S. Marcallese all’epoca dei fatti;

- sig. Giuseppe Tavazzi, tesserato quale allenatore della prima squadra della società ASD Arluno Calcio 2010;

- sig. Pasqualino Panaccio.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 31 maggio 2022, la Procura Federale notificava ai soggetti sottoposti alle indagini l’avviso di conclusione delle indagini.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Pasqualino Panaccio chiedeva alla Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, una prima volta in data 21 giugno 2022, ed una seconda volta in data 12 luglio, con l’indicazione di una pena più alta rispetto a quella in precedenza proposta.

La Procura Federale non accoglieva nessuna delle proposte di patteggiamento e provvedeva a notificare l’atto di deferimento agli incolpati.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 26 agosto 2022.

A detta udienza il Tribunale, rilevato che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza risultava effettuata al sig. Matteo Chiodini in data non compatibile con il rispetto dei 15 giorni liberi per la comparizione delle parti, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 6 ottobre 2022.

Nessuno dei deferiti depositava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 6 ottobre 2022, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, i sigg.ri Giovanni Baronchelli e Luciano Spadaro, nelle loro qualità di Presidente e Vicepresidente della società US Marcallese, e l’avv. Giandomenico Francione, in rappresentanza del sig. Pasqualino Panaccio.

L’avv. Francesco Keller, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pasqualino Panaccio, anni 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Matteo Chiodini, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la sig.ra Nicoletta Stefanizzi, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società US Marcallese, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società ASD Arluno Calcio 2010, euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

L’avv. Francione chiedeva, invece, in via principale, il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.

L’avv. Francione, in particolare, precisava che il sig. Panaccio avrebbe svolto un ruolo di mero consulente tecnico, non occupandosi né dei trasferimenti né dei rimborsi dei calciatori, e che lo stesso, non potendo trovare tutela dinanzi alla giustizia sportiva, si era dovuto rivolgere alla giustizia ordinaria.

I rappresentanti della società US Marcallese, sig. Giovanni Baronchelli e sig. Luciano Spadaro, precisavano di aver già provveduto a versare al sig. Panaccio la somma di euro 1.500,00, a seguito delle pretese dallo stesso vantate.

La decisione

Alla stregua della documentazione in atti, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi contestati.

È pacifico, in quanto risultante dalla comunicazione inoltrata alla società Arluno Calcio 2010 dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, che il sig. Pasqualino Panaccio non era iscritto, all’epoca dei fatti, né all’Elenco speciale dei direttori sportivi né al registro dei collaboratori della gestione sportiva.

La mancanza di titoli per l’esercizio dell’attività di Direttore Sportivo è, del resto, stata confermata anche dallo stesso sig. Panaccio in sede di audizione innanzi alla Procura Federale.

È, altresì, pacifico che il sig. Pasqualino Panaccio, ha svolto, presso le società US Marcallese, nella stagione sportiva 2019-2020, e ASD Arluno Calcio 2010, nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di direttore sportivo, pur, come visto, non avendone titolo.

Tale circostanza, in particolare, emerge:

- dalle dichiarazioni rese dal sig. Matteo Chiodini, Presidente della US Marcallese all’epoca dei fatti, il quale in sede di audizione innanzi alla Procura Federale ha espressamente riconosciuto che il sig. Panaccio, nella stagione sportiva 2019-2020, aveva svolto l’attività di Direttore Sportivo in favore della società;

- dal ricorso per decreto ingiuntivo attivato dal sig. Panaccio contro la US Marcallese e dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atti nei quali il medesimo sig. Panaccio riconosce di aver espletato la suddetta attività di direttore sportivo;

- dalle dichiarazioni rese, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dal sig. Giovanni Baronchelli, attuale Presidente della US Marcallese. Quest’ultimo, difatti, ha riferito che il sig. Panaccio gli era stato presentato quale Direttore Sportivo della società dal precedente Presidente, sig. Chiodini. Lo stesso ha aggiunto di aver dovuto versare al sig. Panaccio la somma di euro 1.500,00 a transazione del procedimento giudiziario azionato dal Panaccio con un decreto ingiuntivo emesso contro la US Marcallese per il pagamento delle spettanze dovute per l’attività di direttore sportivo.

- dall’accordo del 30 luglio 2021 intervenuto tra la ASD Arluno Calcio 2010 ed il sig. Panaccio, con il quale quest’ultimo, in qualità di Direttore sportivo, si impegnava a svolgere, nella stagione 2021-2022, la mansione di Direttore sportivo prima squadra e Juniores in favore della suddetta società, a fronte di un compenso di euro 4.500,00;

- dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dal sig. Giuseppe Tavazzi, allenatore della prima squadra della ASD Arluno Calcio 2010, con le quali ha confermato che il sig. Panaccio aveva sottoscritto un accordo con la società per svolgere l’attività di Direttore Sportivo.

- dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso sig. Pasqualino Panaccio, il quale non ha smentito le accuse allo stesso rivolte, affermando di aver svolto, sia per la Arluno Calcio e sia per la Marcallese, tutto quanto da loro chiesto (reperire atleti, organizzare amichevoli, preparazione tecnica e atletica, rapporti con il mister ecc.).

Lo stesso sig. Panaccio ha, inoltre, affermato: Voglio precisare che svolgo questa attività sul campo, prima come allenatore e poi anche come direttore sportivo, da circa 40 anni.

Tutti gli elementi innanzi indicati dimostrano inequivocabilmente che il sig. Pasqualino Panaccio, munito esclusivamente del titolo di allenatore di terza categoria, ha svolto l’attività di Direttore Sportivo delle società US Marcallese e ASD Arluno Calcio 2010.

Di qui la responsabilità del sig. Pasqualino Panaccio per gli addebiti contestati.

Il sig. Panaccio è, altresì, responsabile per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale FIGC, per avere lo stesso, nonostante tesserato FIGC in qualità di tecnico iscritto al relativo Albo, adito, senza la prescritta autorizzazione, la giustizia civile nei confronti della società US Marcallese.

Tra gli atti di causa, difatti, vi è, come innanzi detto, il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal sig. Panaccio innanzi al Giudice di Pace di Rho, con il quale lo stesso ha richiesto alla US Marcallese il pagamento delle competenze maturate per l’attività di direttore sportivo. Vi è, inoltre, la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Marcallese innanzi allo stesso Giudice di Pace di Rho, con la quale il Panaccio chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto.

Il sig. Panaccio ha, dunque, violato il vincolo di giustizia sancito dall’art. 30 dello Statuto FIGC.

Le risultanze istruttorie dimostrano sussistere anche la responsabilità di coloro i quali, all’epoca dei fatti, rivestivano il ruolo di Presidente della US Marcallese e della ASD Arluno Calcio 2010 e, dunque, dei sigg.ri Matteo Chiodini e Nicoletta Stefanizzi. Entrambi, difatti, hanno stipulato con il sig. Pasqualino Panaccio un accordo in forza del quale attribuivano a quest’ultimo le funzioni di Direttore sportivo delle rispettive società, senza operare, né prima né dopo la conclusione dell’accordo, alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei relativi requisiti in capo al Panaccio.

In particolare, per ciò che concerne la società Arluno Calcio, tale controllo vi è stato solo dopo 5 mesi dalla stipula dell’accordo, allorquando la società ha richiesto chiarimenti alla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

Dei fatti contestati devono rispondere anche le società US Marcallese e ASD Arluno Calcio 2010, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS.

Passando a considerare le sanzioni, il Tribunale ritiene di poter mitigare il trattamento sanzionatorio rispetto alle richieste della Procura.

In particolare, per ciò che concerne il sig. Pasqualino Panaccio, se da un lato è indubbia la responsabilità dello stesso, dall’altro occorre anche considerare che il medesimo, in sede di audizione, non ha negato tale responsabilità, riconoscendo, seppur non esplicitamente, i fatti contestati.

Per quel che riguarda i Presidenti delle due società, va considerato che gli stessi, pur non avendo verificato, come avrebbero dovuto, il possesso dei requisiti da parte del Panaccio, hanno comunque fatto affidamento su quanto dallo stesso riferito in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti e, in particolare, sulla circostanza che il Panaccio si era presentato quale direttore sportivo. Sanzioni congrue sono, pertanto, quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pasqualino Panaccio, mesi 9 (nove) di squalifica;

- per il sig. Matteo Chiodini, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la sig.ra Nicoletta Stefanizzi, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società US Marcallese, euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda;

- per la società ASD Arluno Calcio 2010, euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

 Francesca Rinaldi                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 14 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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