F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0038/CFA pubblicata il 26 Ottobre 2022 (motivazioni) – Sig. Manuele Cacicia/Procura Federale

Decisione/0038/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0034/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Tommaso Marchese - Componente (Relatore)

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0034/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Manuele CACICIA, con l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò e il Prof. Avv. Salvatore Sica,

contro

la Procura Federale della F.I.G.C., con l’Avv. Maurizio Gentile, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 19.10.2022 tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Prof. Tommaso Marchese e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e il Prof. Avv. Salvatore Sica per il reclamante Sig. Manuele Cacicia, nonché il medesimo Sig. Manuele Cacicia;

l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale della F.I.G.C.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con esposto inviato via pec alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 28.02.2022, acquisito al Prot. n. 6434-2 in pari data, la APPORT – Associazione Italiana Preparatori dei Portieri Calcio, sedente in Città di Castello (PG), in persona del Presidente Sig. Claudio Rapacioli, segnalava condotte asseritamente illecite di taluni soggetti, tra i quali -in fine dell’esposto- anche l’odierno reclamante Sig. Manuele Cacicia, allegando all’uopo articoli editoriali online (allegati 8, 9 e 10), che riportavano dichiarazioni riferite a questi, secondo cui nel novembre 2021 sarebbe stato addetto alla scuola calcio della Società Lucchese 1905, prospettando pertanto l’esponente che il Cacicia avrebbe svolto tale attività tecnica in assenza di tesseramento ed in attesa di essere ingaggiato da altra società di rango maggiore.

2. Veniva per tal modo iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 562 pf 21-22, nell’ambito del quale la Procura Federale procedeva ad acquisizioni documentali (estratto storico tesseramento Sig. Manuele Cacicia; foglio di censimento per la stagione sportiva 2021-2022 della Società Lucchese 1905 s.r.l.; foglio di censimento per la stagione sportiva 2021-2022 della ASD Academy Lucchese) e ad audizioni (il 23.3.2022 del Sig. Bruno Dianda, Presidente Academy Lucchese; il 23.3.2022 del Sig. Simone Dante Angeli, dirigente s.r.l. Lucchese 1905; il 25.3.2022 del Sig. Alessandro Vichi, Presidente s.r.l. Lucchese 1905; il 21.4.2022 del Sig. Manuele Cacicia, nelle more divenuto allenatore in seconda della U.S. Salernitana 1919, con l’assistenza dei difensori).

Le attività di indagine venivano poi compendiate nella relazione del 26.4.2022.

3. In data 25.5.2022 veniva ritualmente comunicata la conclusione delle indagini nei confronti del Sig. Bruno Dianda, del Sig. Manuele Cacicia e della ASD. Academy Lucchese, ipotizzando a loro carico gli illeciti rispettivamente ascritti.

4. Con atto in data 8.7.2022 i predetti venivano deferiti al TFN – Sezione Disciplinare per rispondere il Dianda della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF; il Cacicia della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (RST), e all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF; la ASD Academy Lucchese, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS.

Segnatamente, il Cacicia veniva deferito “poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva”.

5. Il TFN, all’esito dell’udienza del 6.9.2022, con la decisione qui impugnata del 16.9.2022, n. 0035/TFNSD-2022-2023, ha irrogato ai deferiti le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bruno Dianda, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il Sig. Manuele Cacicia, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la A.S.D. Academy Lucchese, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

6. Con rituale reclamo ex art. 101 CGS del 21.9.2022, il solo Sig. Manuele Cacicia, per il tramite dei propri difensori, impugna dinanzi a questa Corte la decisione del TFN.

6.1. Il gravame è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce:

1) inammissibilità ed improcedibilità del deferimento perché instaurato a seguito di sostanziale denuncia anonima – violazione e falsa applicazione dell’art. 118 CGS;

2) proscioglimento perché il fatto non sussiste e perché non costituisce illecito disciplinarmente rilevante – carenza probatoria – omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF;

3) proscioglimento per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.;

4) riduzione della sanzione – applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. e continuazione ex art. 81 c.p..

6.2.  La parte reclamante rassegna le seguenti conclusioni: in via preliminare: dichiarare l’improponibilità e l’improcedibilità dell’azione disciplinare;

in via principale: annullare la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e, per l’effetto, prosciogliere il deferito, anche tenendo presente il profilo della tenuità del fatto;

in via subordinata: ridurre la sanzione nei termini ritenuti equi e di giustizia.

7. All’udienza di discussione del 19.10.2022 i difensori presenti del reclamante hanno ulteriormente illustrato i motivi di impugnazione.

Ha reso dichiarazioni il medesimo reclamante Sig. Cacicia, respingendo i rilievi disciplinari che gli sono stati addebitati.

È altresì intervenuto l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, il quale ha argomentato in ordine alla sussistenza delle violazioni ascritte al Cacicia, concludendo per la conferma della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato solo parzialmente, nei limiti di quanto dedotto in via subordinata con il quarto motivo ed avuto riguardo all’applicazione dell’istituto della continuazione, comportando pertanto la riduzione della sanzione irrogata nei termini che seguono, mentre i restanti motivi vanno respinti.

1. Con il primo motivo, il reclamante deduce “inammissibilità ed improcedibilità del deferimento perché instaurato a seguito di sostanziale denuncia anonima – violazione e falsa applicazione dell’art. 118 CGS”.

1.1. Si osserva, in sintesi, che la denuncia sporta da un soggetto non facente parte dell’ordinamento federale, qual è l’Associazione APPORT, va equiparata alla denuncia anonima e/o comunque a quella priva della identificazione del denunciante, come sarebbe avvenuto nel caso in esame in quanto il denunciante non è stato mai ascoltato, neanche a conferma dell’esposto.

La denuncia conterrebbe, poi, false informazioni e, epurata dai riferimenti ad articoli di stampa, non conteneva elementi tali da poter spingere la Procura Federale a svolgere indagini sul Cacicia, essendo peraltro imperniata principalmente su altro soggetto, la cui posizione è stata archiviata.

Si sarebbe per tal modo verificata la violazione dell’art. 118, comma 2, CGS, a tenore del quale “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.

1.2. Il motivo è infondato.

Come ha esattamente statuito il Giudice di prime cure, il rilievo difensivo si appunta non tanto sulla fonte di provenienza della notizia di illecito disciplinare, quanto sulla circostanza che la denuncia sarebbe “sostanzialmente” anonima, in quanto promanante da soggetto non facente parte dell’ordinamento federale.

Va sul punto condivisa la statuizione del TFN, secondo cui il CGS non delimita l’ambito soggettivo di coloro che possono denunciare un fatto di possibile rilevanza disciplinare, tenendo conto peraltro che l’ordinamento federale pone sinanche un obbligo in tal senso per i soggetti ad esso appartenenti o che svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento stesso, con l’evidente fine di favorire l’emersione degli illeciti, da ciò discendendone che anche altre persone fisiche o giuridiche (nel caso di specie un’Associazione che riunisce una categoria di tecnici sportivi) sono certamente legittimate a denunciare eventuali violazioni disciplinari.

Va altresì condiviso l’ulteriore, decisivo profilo motivazionale di rigetto dell’eccezione, contenuto nella pronuncia impugnata, secondo cui -come può riscontrarsi dalla disamina del fascicolo istruttorio- la Procura Federale ha svolto al riguardo un’autonoma attività di indagine, acquisendo ritualmente le fonti di prova, orale e documentale, di cui s’è detto nel precedente § 2. delle considerazioni in fatto della presente pronuncia.

Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento degli Organi di giustizia sportiva e di questa stessa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui “un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’ ... Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: ‘Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti’) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della ‘ricezione’, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della ‘apprensione’ d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis ... Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «’denuncia anonima’ non può essere posta a fondamento di atti ‘tipici di indagine’ (…), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, «gli elementi contenuti nelle ‘denunce anonime’ possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una ‘notitia criminis’» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450)” (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell’ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull’idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali).

Ne rimane che, anche laddove l’esposto in questione dovesse qualificarsi come “sostanzialmente” anonimo, come prospettato dal reclamante, l’azione disciplinare risulterebbe in ogni caso ritualmente esercitata, essendo fondato il deferimento su attività di indagine autonomamente svolte dalla Procura Federale, sulla scorta dello “stimolo investigativo” rappresentato dallo stesso esposto presentato dall’Associazione APPORT in data 28.2.2022.

Il motivo, pertanto, dev’essere disatteso.

2. Con il secondo motivo, il reclamante richiede il “proscioglimento perché il fatto non sussiste e perché non costituisce illecito disciplinarmente rilevante – carenza probatoria – omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF”.

2.1. Si contesta in fatto che il Cacicia abbia svolto effettivamente l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese, censurando la pronuncia impugnata per aver rinvenuto nel fascicolo istruttorio la sussistenza solo di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti, ricavabili dalle audizioni espletate nel corso delle indagini, osservando al riguardo la contraddittorietà della decisione laddove viene presa in considerazione la partecipazione, da parte del Cacicia, alle attività tecniche del sodalizio, a prescindere dall’aver svolto o meno l’attività specifica di allenatore.

Si richiama la decisione di questa Sezione n. 18/2022-2023 per dedurre che la responsabilità per l’esercizio di attività tecnica in assenza del tesseramento presuppone un’interazione del tecnico con gli atleti.

Si rileva altresì che gli articoli di stampa non possono costituire prova dell’illecito disciplinare, né il Cacicia avrebbe potuto smentire pubblicazioni online di interesse strettamente locale, di cui non era venuto a conoscenza.

2.2. Anche tale motivo di merito è privo di fondamento, essendo per contro rimasta dimostrata, per effetto del materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale, la responsabilità del reclamante per le violazioni ascrittegli.

Invero, sebbene il TFN affermi che il compendio istruttorio abbia restituito una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito su base indiziaria (ciò che è senz’altro sufficiente nell’ordinamento sportivo, non richiedendosi al riguardo la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale: cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021), non v’è dubbio che le audizioni espletate dalla Procura Federale rappresentino adeguata prova della commissione della violazione, da parte del Cacicia, dell’obbligo di tesseramento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 62, comma 3, CGS, avendo fornito contezza in modo univoco circa l’attività tecnica svolta dal Cacicia presso la ASD Academy Lucchese da novembre 2021 a febbraio 2022, allorquando questi si tesserò con la US Salernitana 1919.

La conclusione è vieppiù avvalorata dal rilievo per cui l’attendibilità dei soggetti auditi non è contestata con il reclamo, il quale, sul punto, si risolve in una generica critica della decisione impugnata sulla significatività delle deposizioni.

Le dichiarazioni rese dagli auditi sono in realtà concordi ed univoche nel rappresentare che il Cacicia -sia pur a titolo gratuito- ebbe a svolgere nel periodo indicato l’attività di coordinatore e gestore delle squadre giovanili del sodalizio, in assenza di tesseramento, come si è poi appurato acquisendo lo storico dei suoi tesseramenti ed i fogli di censimento della ASD Academy Lucchese.

In tal senso si sono espressi Bruno Dianda, Presidente della stessa ASD, e Simone Dante Angeli, Dirigente della Società Lucchese 1905, nelle audizioni espletate dalla Procura Federale il 23.3.2022.

Ha soggiunto Alessandro Vichi, Presidente della Lucchese 1905, nel corso dell’audizione del 25.3.2022, di essere a conoscenza che “l’accordo…che aveva trovato con Dianda era quello di dare a titolo totalmente gratuito il suo supporto professionale all’Accademy. So che l’accordo era quello di aiutare l’Accademy fin tanto che non avesse trovato una sua collocazione federale”.

Pur in assenza -come detto- di specifiche censure in ordine all’attendibilità degli auditi, non è senza rilievo considerare, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, che il Dianda (e la stessa ASD Academy Lucchese) ha prestato acquiescenza alla sanzione inibitoria irrogatagli per lo stesso fatto, e l’Angeli ha riferito di essere associato con Cacicia nella gestione di un centro sportivo di cui sono comproprietari (Le Madonne Bianche di S. Alessio) ed in una scuola sportiva di tecnica individuale (Koala Soccer School), per cui non può dirsi animato da ragioni di inimicizia o di contrasto con il reclamante, risultando per tal modo particolarmente attendibile, in assenza dell’evidenziazione di elementi contrari.

Il precedente della Sezione evocato nel reclamo (n. 18/2022-2023), dunque, non è conferente in fatto con la vicenda qui in rassegna, caratterizzata per contro da un sufficiente costituto probatorio circa la commissione dell’illecito, idoneo quanto meno a corrispondere al criterio di accertamento, assunto dall’ordinamento sportivo, della “ragionevole certezza”.

Anche il motivo di merito, pertanto, non può essere condiviso.

3. Con il terzo motivo, il reclamante richiede il “proscioglimento per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.”.

3.1. Si deduce al riguardo che la condotta del Cacicia potrebbe al più ritenersi caratterizzata da superficialità, ma non malafede, e che egli -in definitiva- si sarebbe limitato a colloquiare, con spirito di liberalità, con gli allenatori presenti nel campo sportivo a lui dato in gestione dal Comune di Lucca, mettendo a disposizione dei giovani tecnici le proprie cognizioni.

Si rileva, pertanto, che per il fatto addebitatogli potrebbe trovare applicazione l’art. 131-bis c.p., il quale prevede l’esclusione della punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale, mutuando in tal senso, per via giurisprudenziale, un principio dell’ordinamento statale.

Si osserva, altresì, che la particolare tenuità, a tenore dell’art. 13 CGS (così la difesa del reclamante ha emendato, in sede di discussione, il riferimento erroneo all’art. 10 CGS, contenuto a pagina 7 del reclamo), costituisce criterio per l’applicazione delle sanzioni in misura gradata.

3.2. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, pur pregevole come auspicio de jure condendo, anche infondato.

3.2.1. Sotto il profilo dell’inammissibilità, il Collegio rileva che, a norma dell’art. 101, comma 3, CGS, l’istanza in questione va considerata alla stregua di una “domanda nuova”, atteso che essa non è stata dedotta in primo grado e, dunque, non è stata sottoposta all’esame del TFN.

Invero, pur nella consapevolezza della natura “mista” del processo sportivo, soprattutto avuto riguardo ai procedimenti sanzionatori -come quello di specie- i principi all’uopo codificati dal CONI con il Codice della giustizia sportiva adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 9.11.2015, n. 1538, approvato con DPCM del 16.12.2015, stabiliscono che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (art. 2, comma 6).

Pertanto, il divieto dei nova nelle impugnazioni va riguardato con riferimento alle istanze difensive che possono rivestire il carattere di una “domanda”, cioè di una richiesta rivolta al Giudice affinché si pronunci per affermare la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva sostanziale.

Nel caso di specie, l’applicazione di un istituto peculiare (per giunta estraneo all’ordinamento sportivo), con il quale si invoca non già un trattamento sanzionatorio più mite, bensì una causa di esclusione della punibilità, configura certamente una “domanda”, che doveva essere proposta dinanzi al TFN e che, conseguentemente, non è ammissibile in sede di reclamo.

3.2.2. Il motivo, in ogni caso, appare anche infondato.

Invero, pur nella prospettiva di un ridimensionamento della responsabilità del reclamante (condivisa dal Collegio, come si dirà in prosieguo, con l’accoglimento di un profilo del quarto motivo di reclamo), non si ritiene possibile la trasposizione tout court all’ordinamento sportivo dell’istituto contemplato dall’art. 131-bis c.p. (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”).

Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto “comune”, atteso che la sua applicazione nell’ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell’autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4).

Ne rimane che l’adattamento dell’istituto in questione all’ordinamento sportivo comporterebbe la creazione di regole applicative ad hoc da parte del giudice sportivo, che sono invece riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto.

Pertanto, la pur suggestiva tesi sostenuta con il reclamo non può trovare accoglimento de jure condito.

4. Con il quarto motivo, il reclamante deduce “riduzione della sanzione – applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. e continuazione ex art. 81 c.p.”.

4.1. Il motivo in questione viene articolato in due profili, entrambi tesi a conseguire una riduzione della sanzione applicata dal TFN.

4.1.1. Con il primo, si invoca l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lettera d), CGS, che contempla l’attenuazione della sanzione disciplinare se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile di “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”.

In fatto, osserva il reclamante di aver messo a disposizione la propria professionalità in favore di giovani tecnici con spirito di liberalità e per la divulgazione nel proprio territorio di tematiche tecniche anche in favore di giovani che si avvicinano alla pratica sportiva.

4.1.2. Con il secondo, si invoca l’applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., essendo le due contestazioni strettamente collegate e, per l’effetto, una congrua riduzione della sanzione impugnata.

4.2. Il primo profilo del motivo in esame è infondato, mentre il secondo deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.

4.2.1. Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che, a tenore dell’art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, tra i compiti dei Tecnici sono già annoverati doveri di comportamento tesi a curare la formazione tecnica dei calciatori, a disciplinarne la condotta morale e sportiva  ed a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale essi Tecnici svolgono la loro attività.

Pertanto, la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera d), CGS, non può trovare applicazione in favore del reclamante, in virtù del principio di diritto comune (espresso dagli artt. 61, comma 1, e 62, comma 1, c.p.) secondo cui le circostanze comuni -sia aggravanti, sia attenuanti- non possono trovare applicazione allorquando siano elementi “costitutivi” dell’illecito.

Nel caso di specie, pertanto, va esclusa la possibilità di applicare la circostanza attenuante di “ aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”, in quanto il substrato fattuale di tale circostanza inerisce, come detto, agli stessi compiti e doveri che incombono sui Tecnici e che vanno osservati anche laddove la relativa attività venga svolta in assenza di tesseramento, comportando -in caso contrario- l’elevazione di un’ulteriore contestazione a carico del trasgressore.

4.2.2. Quanto al secondo profilo, deve riconoscersi che tra le due violazioni contestate sussista continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte (CFA, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022).

In punto di fatto, rilevano gli elementi di prova acquisiti per il tramite delle audizioni disposte dalla Procura Federale, dalle quali si ricava che l’attività tecnica svolta dal Cacicia in favore della ASD Academy Lucchese è stata esercitata in attesa di reperire un ingaggio di maggior rilievo, sicché, in assenza di tesseramento, egli potesse farsi trovare “libero” e, dunque, evitare di incorrere nel divieto del doppio tesseramento nel corso della stessa stagione sportiva (art. 38, comma 4, delle NOIF e art. 40, comma 1, RST).

Segnatamente, oltre a quanto può evincersi dalle deposizioni di Dianda e di Angeli, è significativa al riguardo la deposizione del Vichi, il quale ha riferito di essere a conoscenza che “l’accordo era quello di aiutare l’Academy fin tanto che [il Cacicia, n.d.r.] non avesse trovato una sua collocazione federale”.

Dunque, la contestata violazione concernente il doppio tesseramento nel corso della stessa stagione sportiva si presenta come accessiva e conseguenziale rispetto a quella concernente lo svolgimento di attività tecnica in assenza di tesseramento, contemplata dalle fondamentali disposizioni di cui agli artt. 34, comma 1, delle NOIF e 33, comma 1, RST.

Ricorrono pertanto i presupposti applicativi dell’istituto della continuazione (pluralità di azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno “criminoso” e violative, anche in tempi diversi, della stessa o di diverse disposizioni “incriminatrici”), ispirato al principio del favor rei, mediante il quale è possibile mitigare il rigore sanzionatorio che deriverebbe dall’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso “materiale” ed adeguare con maggiore proporzionalità la risposta sanzionatorio al caso concreto.

Per l’effettiva determinazione della sanzione, il Collegio ritiene altresì che la violazione più grave debba individuarsi in quella contestata al reclamante ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF e 33, comma 1, RST, cioè l’aver svolto l’attività tecnica in assenza di tesseramento, stante la finalità sia generale, sia specialpreventiva della disposizione, volta a cooptare formalmente l’interessato in seno all’ordinamento federale, allo scopo di assoggettarlo al rispetto del relativo sistema normativo e di poterne verificare la condotta, nonché a prevenire il fenomeno dell’abusivismo.

Per tale violazione il Collegio ritiene di dover applicare al Cacicia la sanzione della squalifica a tempo determinato per un mese, sia in ragione -sul versante della proporzionalità- della brevità del lasso temporale in cui si è consumata la condotta violativa, sia in ragione -sul versante dell’afflittività- della circostanza per cui la squalifica incide sull’attività del reclamante al massimo livello sportivo nazionale del calcio professionistico, quello della Serie “A”.

L’aumento sanzionatorio per la seconda violazione può indicarsi in giorni 13, con efficacia, dunque, sino alla data del 19.10.2022, giorno in cui è stata pronunciata la presente decisione, individuandosi pertanto nel presofferto un trattamento sanzionatorio rispondente ai criteri di effettività ed afflittività di cui all’art. 44, comma 5, CGS.

5. Quanto al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, pur in presenza di un accoglimento parziale del reclamo, non se ne può disporre la restituzione, in quanto la seconda delle violazioni contestate (il doppio tesseramento nel corso della stessa stagione sportiva, di cui agli artt. 38, comma 4, delle NOIF e 33, comma 1, RST) è stata commessa in ambito professionistico, per cui non ricorrono le condizioni di cui all’art. 48, comma 6, CGS.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuta la continuazione tra gli illeciti contestati, applica al Sig. Manuele Cacicia la sanzione della squalifica fino al 19 ottobre 2022.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese                                                               Marco Lipari                                                                                              

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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